Clausola di delega e rappresentanza processuale della compagnia delegataria
17/10/2016
di Avv. Giandomenico BoglioneAl fine di un più agevole gestione delle coperture sottoscritte da più coassicuratori, è frequente nel mondo assicurativo, anche internazionale, l'affidamento ad un solo assicuratore (c.d. delegatario) ovvero ad un numero ristretto di assicuratori il potere di concludere il contratto e di compiere ogni atto relativo alla fase esecutiva del rapporto, come ad esempio riscuotere i premi assicurativi e ricevere le comunicazioni dell'assicurato inerenti al rischio ed agli eventuali sinistri. L'attribuzione di tali poteri rappresentativi ad uno dei coassicuratori è prevista in quella che viene definita clausola di delega (o di guida) che tuttavia non modifica il regime delle rispettive obbligazioni, che sono e rimangono, in capo ad ogni assicuratore, parziarie e giammai solidali.
L'analisi del contenuto della clausola di delega riveste fondamentale importanza atteso che dalla sua interpretazione discende la corretta definizione dei poteri spettanti al delegatario. Laddove tali poteri non siano espressamente stabiliti nella clausola di delega, la Giurisprudenza ritiene che al delegatario sia affidata la più ampia gestione della polizza da determinarsi secondo le regole di interpretazione dei contratti. Si è così giunti pacificamente a ritenere, ad esempio, che la richiesta di pagamento della prestazione assicurativa effettuata nei confronti della delegataria, valga ad interrompere la prescrizione anche nei confronti delle altre coassicuratrici quando si sia contrattualmente previsto che l'assicurato debba intrattenere unicamente con la delegataria i rapporti inerenti al contratto. Ad avviso della Suprema Corte l'espressa attribuzione ad uno (o più) dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con clausola di delega, anche della rappresentanza degli altri in ordine a «tutte le comunicazioni contrattuali» aut similia, è idonea a ricomprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, l'abilitazione alla ricezione dell'atto interruttivo della prescrizione proveniente dall'assicurato, con la conseguenza che l'atto medesimo interrompe la prescrizione pure con riferimento alla quota di indennità posta a carico degli altri coassicuratori.
Per quanto attiene invece gli aspetti di ordine processuale l'orientamento della giurisprudenza non è così omogeneo. In primis, andrà rilevato che l'assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote spettanti ai deleganti, ed in tale sua veste è legittimato a resistere alle altrui pretese in rappresentanza di questi ultimi, solamente a condizione che tale domanda venga, espressamente o comunque inequivocabilmente, formulata nei suoi confronti con riferimento alla sua qualità di delegato, nel senso cioè che debba risultare chiaramente che per la parte eccedente la sua quota di rischio l'indennità gli è stata richiesta esclusivamente nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori e che soltanto in tale qualità deve essere pronunciata la sua eventuale condanna per la predetta parte. Se così non fosse, come argomentano i giudici del S.C. , e se cioè la rappresentanza processuale conferita al delegatario lo rendesse destinatario, per l'intero, della pretesa dell'assicurato, verrebbe meno la parziarietà che contraddistingue le obbligazioni dei coassicuratori in tale operazione contrattuale.
Giova però precisare che secondo la giurisprudenza prevalente, la legittimazione processuale, sia attiva sia passiva, del delegato, deve risultare da espressa volontà dei deleganti. Ne consegue che laddove in aggiunta ai compiti di gestione della polizza non risulta attribuita anche la rappresentanza processuale, la citazione del solo delegatario, in assenza di alcun conferimento di rappresentanza processuale (ex art. 77 c.p.c.) del delegante, non potrà maturare effetti nei confronti dei coassicuratori.
A diversa conclusione non è legittimo pervenire avendo riguardo a chi abbia materialmente sottoscritto la polizza in quanto, come ampiamente disaminato in giurisprudenza, quanto alla forma del contratto, a nulla rileva che la polizza sia stata sottoscritta da uno soltanto degli assicuratori, piuttosto che da tutti i coassicuratori, precisandosi in proposito che la forma scritta (ex art.1888 cod. civ.) è richiesta non "ad substantiam" bensì "ad probationem", per cui essa può risultare anche "aliunde" e da scritti diversi dalla medesima polizza.
La sottoscrizione della polizza da parte di uno soltanto degli assicuratori ovvero da parte di alcuni che dichiari di assumere con altri pro quota l'obbligazione di pagamento dell'indennità, costituisce inequivocabile manifestazione della spendita del nome degli altri assicuratori da parte della compagnia firmataria l'indicazione nel contratto delle quote di rischio assicurate da ciascuno degli assicuratori. Tuttavia, pur in presenza di clausola di delega, nella più ampia sua estensione della rappresentanza in giudizio al coassicuratore delegatario, costui non diviene obbligato in solido verso il contraente assicurato, ma continua ad essere tenuto in proprio nei limiti della quota di sua pertinenza e giammai potrà rispondere in nome e per conto degli altri coassicuratori in presenza di chiare deroghe ed evidenti limitazioni come nella fattispecie.