APPROFONDIMENTI

Codice del Consumo e Codice delle Assicurazioni - Nullità delle clausole abusive e loro rilevabilità d’ufficio

11/06/2014

di Avv. Giandomenico Boglione

Le clausole che stabiliscono a favore di chi le ha predisposte situazioni di particolare vantaggio a scapito dell'altro contraente (c.d. debole) e che non vengono negoziate né approvate da quest'ultimo per iscritto ai sensi degli artt.1341 e 1342, 2° c.c. sono annullabili ed abusive ai sensi della normativa posta dal Codice del Consumo e dal Codice delle Assicurazioni.
Particolare attenzione va inoltre posta alle modalità redazionali delle clausole dei contratti di assicurazione [1] inserite in formulari standard che devono mettere in evidenza le esclusioni formulate unilateralmente dall'assicuratore.
Il "Codice del Consumo" all'art.33 lett. L [2], riprende la normativa europea ed italiana di cui al precedente DPR 24 maggio 1988 n. 224 e pone ulteriori prescrizioni a quelle previste dal diritto ordinario [3] e dalla specifica disciplina del Consumo [4] applicabile al regime della responsabilità. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea in tema di clausole abusive con sentenza 26 ottobre 2006, causa C 168/05 [5] aveva inizialmente sottolineato l'importanza della tutela dei consumatori richiamando l'art.6, n.1 della direttiva [6] a tenor del quale le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista «non vincolano il consumatore». Si è in presenza di una norma imperativa che, in considerazione dell'inferiorità di una delle parti contrattuali ritenuta "parte debole" e conseguentemente meritevole di particolare tutela, mira a sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza delle posizioni delle parti stesse.
Al fine di rafforzare la tutela dei consumatori la Corte, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. t), CE, ha in seguito stabilito con la pronuncia C 243/08 la rilevabilità d'ufficio di ogni eventuale infrazione sul punto. In particolare la Corte ha statuito che "Il giudice nazionale deve esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. [...]. Infatti, il giudice adito ha il compito di garantire l'effetto utile della tutela cui mirano le disposizioni della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Di conseguenza, il ruolo così attribuito al giudice nazionale dal diritto comunitario nell'ambito di cui trattasi non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sull'eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l'obbligo di esaminare d'ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, incluso il caso in cui debba pronunciarsi sulla propria competenza territoriale. Nell'esecuzione di tale obbligo il giudice nazionale non deve tuttavia, in forza della direttiva, disapplicare la clausola in esame qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato da detto giudice, non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante."

 

[1] Art. 166.(Criteri di redazione) 1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente. 2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

[2] "Articolo 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
... l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;..."

[3] L'art. 127 cod. cons. prevede, come già il D.P.R. 224/88, che "Le disposizioni del decreto non escludono né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi"; ciò comporta che il soggetto danneggiato da un prodotto difettoso può agire in via risarcitoria anche in virtù di altre norme, come peraltro avveniva prima del 1988.

[4] Art. 123 – (Danno risarcibile) 1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

[5] Mostaza Claro (Racc. pag. I 10421, punto 36).

[6] DIRETTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.