APPROFONDIMENTI

Consenso informato e risarcimento del danno

12/06/2015

di Avv. Stefano Ricciardi

La prima sezione del Tribunale di Milano torna nuovamente a pronunciarsi su un argomento sempre più oggetto di dibattito nelle aule giudiziarie: la lesione del consenso informato, i profili risarcitori a questo inevitabilmente connessi ed il riparto dei relativi oneri probatori.

Con la sentenza n. 7017/2015 pubblicata l'8 giugno 2015 il Giudice meneghino, volendo far chiarezza circa i profili risarcitori che la carenza di un consenso validamente prestato può comportare, ha in particolare evidenziato come sia da tenere distinta la violazione del diritto all'autodeterminazione conseguente alla carenza di consenso informato dalla diversa ipotesi di lesione del diritto alla salute conseguente al trattamento chirurgico correttamente eseguito ma svolto senza un consenso consapevolmente prestato.

Ed infatti, osserva il Magistrato, "il diritto all'autodeterminazione è del resto diverso dal diritto alla salute...la diversità tra i due diritti è resa assolutamente palese dalle elementari considerazioni che, pur sussistendo il consenso consapevole, ben può configurarsi responsabilità da lesione della salute se la prestazione terapeutica sia tuttavia adeguatamente eseguita; e che la lesione del diritto all'autodeterminazione non necessariamente comporta la lesione della salute, come accade quando manchi il consenso ma l'intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo."

In altre parole se la mancanza e/o carenza di consenso informato comporta sempre una violazione del diritto di autodeterminazione, di converso da tale lesione non è detto derivi sempre un danno alla salute.

Ferma questa necessaria premessa ed entrando nel merito delle doglianze di parte attrice, ovvero se la violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione potesse aver cagionato al paziente/attore un danno alla salute, il Tribunale di Milano, pur accertando l'inadempimento della struttura all'obbligo di adeguatamente illustrare al paziente le possibili negative conseguenze dell'atto chirurgico, ha del pari chiarito che "... per poter configurare la responsabilità risarcitoria dell'Istituto ******* per il danno da lesione della salute per le non imprevedibili conseguenze dell'atto terapeutico correttamente eseguito ma effettuato senza un consenso consapevolmente prestato, è necessario che sussista il nesso causale tra la mancata acquisizione di un consenso consapevole ed il pregiudizio lamentato."

In altre parole la responsabilità risarcitoria della struttura per i danni derivanti dalla lesione del diritto alla salute come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato si può configurare solamente laddove sia dimostrato il nesso causale tra la mancata acquisizione del consenso ed il pregiudizio lamentato e cioè che il paziente, laddove adeguatamente informato, non si sarebbe sottoposto a quella cura e/o a quell'intervento.

Osserva il Giudicante "E'..necessario valutare se l'adempimento del dovere di informazione avrebbe comportato il rifiuto del paziente di sottoporsi a quell'intervento chirurgico dal quale, senza colpa di alcuno (per quanto sopra detto), è derivato lo stato patologico accertato. Deve in altre parole potersi affermare che il paziente, ove compiutamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento, poiché altrimenti la omessa informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso, non avrebbe comunque evitato l'evento..Il relativo onere probatorio, suscettibile di essere soddisfatto anche mediante presunzioni, grava sul danneggiato (ancora Cass. n.2847/2010; anche Cass. n.7337/2011; Cass. n.20894/2012; Cass. n.11950/2013)".

Spetta quindi al paziente che lamenti la lesione del diritto alla salute quale conseguenza della omessa o incompleta informazione dare la concreta prova in giudizio che qualora correttamente informato di tutte le possibili conseguenze di un trattamento terapeutico lo avrebbe di per certo, rectius con elevata probabilità, rifiutato dovendosi in caso contrario rigettare le relative richieste risarcitorie, come effettivamente accaduto nel caso oggetto della pronuncia in commento.