Coronavirus e coperture assicurative da interruzione di attività
25/02/2020
di Avv. Giandomenico BoglioneOra che anche l’Italia si trova coinvolta direttamente dalla pandemia nota come Covid-19 e drastici provvedimenti sono stati assunti dagli enti territoriali e privati di gran parte d’Italia che limitano fortemente ed invero paralizzano quasi ogni attività imprenditoriale è corretto interrogarsi circa gli strumenti assicurativi di protezione disponibili sul mercato, ovvero le polizze a copertura dei danni economici e delle spese derivanti dall’interruzione dell’attività lavorativa dell’assicurato in conseguenza dell’avveramento di specifici sinistri subiti direttamente dalle sue strutture lavorative.
In senso più generale si utilizza l’espressione “contingent time element” per fare riferimento anche alle spese straordinarie conseguenti al danno materiale subito da un bene per uno specifico rischio indicato in polizza, dando così risalto al fatto che l’ammontare del danno risarcibile dipende dalla durata del periodo necessario per riparare o sostituire la proprietà danneggiata.
Ad integrazione di tale tipo di copertura, spesso aggiuntiva a modelli di polizza “Property”, il mercato assicurativo internazionale ha da tempo inserito coperture specificatamente dedicate al rischio “Business Interruption”, con possibili estensioni integrative ai danni conseguenti all’interruzione dell’attività lavorativa provocata da eventi assicurati che abbiano colpito beni appartenenti non solo all’assicurato ma anche a fornitori ovvero ai clienti dell’assicurata, note come “Contingent Business Interruption / Income / dependant properties”.
Posto che spesso le polizze sono solite richiamare il diritto italiano e che la maggior parte delle clausole di riferimento paiono lontani dall’esperienza assicurativa italiana è necessario integrare il testo pattiziamente prescelto con la prassi e la giurisprudenza imperanti nel luogo di origine dei clausolari attinenti alle coperture “business interruption” e che si sono diffuse originariamente sul mercato americano. A tale risultato ermeneutico si è da tempo giunti in Italia in relazione alle polizze assicurative “marittime” che, prima la dottrina poi la giurisprudenza, in casi determinati hanno inteso disciplinare secondo i principi di Common Law in ragione dell'internazionalità dei rapporti e della necessità di uniformarne la regolamentazione, esigenza avvertita anche dalla legislazione comunitaria.
Oggetto delle precitate coperture sono le perdite economiche conseguenti all’interruzione dell’attività lavorativa, nonché le spese straordinarie che l’assicurato debba incontrare a cagione dell’evento assicurato e al fine di riprendere normalmente l’attività industriale interrottasi a causa della sospensione di forniture di terzi. Si tratta di spese non ordinariamente incorse e necessarie per riprendere al più presto la produzione, alle quali si aggiungono le spese di professionisti esterni al gruppo assicurato che lo assistano nella redazione e certificazione delle evidenze poste a fondamento del claim.
La copertura si estende dal momento in cui l’evento assicurato (nel caso pandemia) incide effettivamente sull’attività esercitata fino al momento in cui riprende il “normale” funzionamento. Laddove non si esaurisca prima del termine del periodo assicurativo contrattualmente previsto, l’interruzione andrà riferita al c.d. “period of restoration".
La portata della reale estensione di tale ultima espressione nella prassi non è agevolmente definibile, affidandosi ad un’interpretazione strettamente letterale; se da una parte l’assicurato è chiamato ad intervenire con la dovuta diligenza al fine di evitare o comunque minimizzare il danno, dall’altra parte non si può escludere che anche i danni da ripercussione occorsi dopo tale scadenza non siano ripetibili in senso assoluto.
Il period of restoration solitamente non include l’ulteriore tempo che l’assicurato impiega per far ripartire la produzione, una volta venuta meno la causa dell’interruzione. Su tale problematica in passato insorsero dispute accese, che, sebbene non sfociate in contenziosi giudiziali, hanno indotto il mercato a modificare il wording delle polizze BI inserendo termini perentori.
Per quanto attiene al danno risarcibile, anche nel caso di polizze BI operano i principi di causalità propri del diritto ordinario in virtù della nota teoria della causalità adeguata, cossichè a dispetto della particolare ampiezza della portata propria della singola polizza, la possibilità di recuperare perdite di guadagno riconducibili all’interruzione di prestazione di servizi non esenta l’assicurato dall’onere di dimostrare la diretta consequenzialità di tali circostanze.