APPROFONDIMENTI

Coronavirus e coperture assicurative da interruzione di attività, implicazioni interpretative

24/09/2020

di Avv. Giandomenico Boglione

Mentre la pandemia nota come Covid-19 sembra non allentare la morsa e si succedono nel mondo provvedimenti governativi che paralizzano le attività commerciali nella quasi totalità dei settori produttivi, le corti di diversi paesi hanno già espresso importanti pronunce circa la ripetibilità dei danni conseguenti all’interruzione delle attività in virtù delle polizze c.d. “business interruption”.

Promanazione delle coperture “property”, tali garanzie operano in funzione ed in conseguenza di “danni materiali” subiti dalla struttura produttiva assicurata, tipicamente a causa di incendi o eventi catastrofali.

In assenza di un danno (fatta eccezione per le poco conosciute “non damage business interruption” – dette “NDBI”) la copertura “B.I.” non entra in rischio.

Tale aspetto preliminare presenta precipue difficoltà interpretative nei reclami per “Covid-19” circa la riconducibilità della contaminazione del virus ad un vero e proprio danno materiale posto che, secondo alcune ricerche, la sua carica virale rimane sulle superfici da tre secondi a due minuti, sebbene la sua capacità di rapidissima diffusione nell’ambiente tramite vettori inconsapevoli possa allungarne la sopravvivenza fino a cinque giorni.

L’interprete è quindi chiamato ad eseguire un’attenta disamina del testo contrattuale per verificare l’eventuale presenza di clausole che sostanzialmente mutano la natura della copertura “BI” in “NDBI” o comunque prevedono deroghe, estendendo la garanzia a cause e circostanze non direttamente riconducibili a “danni materiali”.

Tra i primi casi noti alla cronaca si è segnalata la pronuncia del Tribunale di Parigi che, il maggio scorso, ha accolto la domanda per la perdita di incassi subiti da una società di gestione di quattro ristoranti a seguito delle norme restrittive emanate dal governo francese, fondando invero il reclamo su un testo contrattuale decisamente ambiguo – e non sorprendentemente ritenuto favorevole alla parte contraente - nella parte delle condizioni generali in cui garantiva l’indennizzo conseguente a fermo amministrativo.

Dall’altra sponda dell’oceano, invece, fatta salva qualche sporadica eccezione e forse in funzione di testi di polizza più accurati, le corti americane hanno segnato diversi punti a favore degli assicuratori, con accoglimento delle domande nei soli casi di “distinct, demonstrable, physical alteration” (MRI Healthcare Ctr. of Glendale, Inv. V. State Farm Gen. Ins. Co. 187 Cal. App.).

Diverso ancora è stato l’approccio e soprattutto il risultato della giurisprudenza inglese, meglio delineato dalla recente azione di accertamento promossa dalla stessa “authority” inglese per le assicurazioni, corrispondente alla nostra Ivass (FCA v. Arch and Others, 15.9.2020); un vero e proprio “test case” di indubbia mole e importanza per tutti gli assicuratori del settore “B.I.” e di grande (e per chi scrive inedita) utilità per tutti gli operatori del settore.

Attraverso l’analisi di 21 capitolati di polizze “B.I.”, edite da otto diversi assicuratori operanti sul mercato inglese, la Corte londinese ha fornito l’interpretazione giudiziale delle più frequenti clausole integrative che potenzialmente estendono la copertura per perdite economiche non direttamente riconducibili a danni materiali.

Il tema, articolato e complesso, è stato suddiviso in tre gruppi di clausole relative a:

  • malattie, ovvero clausole che garantiscono la copertura in caso di interruzione dell’attività in conseguenza di patologie occorse entro un determinato raggio di distanza dai locali o aziende assicurati;
  • limitazioni del libero accesso ai locali o aziende in forza di provvedimenti di autorità;
  • disposizioni che sono soggette a restrizioni imposte in relazione a una malattia soggetta a denuncia.

Per ogni singola clausola la Corte ha provveduto ad offrire una disamina certosina, giungendo a risultati diversi anche in considerazione delle innumerevoli variabili circostanziali che, seppure a titolo esemplificativo, andranno adeguati al singolo caso di specie.

Particolarmente complessa appare l’analisi delle c.d. “trend clause” ovvero quei termini contrattuali che definiscono l’oggetto della copertura al fine di escludere quei danni che l’assicurato avrebbe comunque sofferto. Su tali clausole gli assicuratori hanno ampiamente fatto riferimento al dibattutissimo (e da molte parti criticatissimo) leading case Orient Express Hotels Ltd v Assicurazioni Generali SpA che negò i danni subiti dal proprietario di un hotel a New Orleans a seguito degli uragani Katrina e Rita. Se nessuno poteva dubitare circa l’indennizzabilità dei danni materiali subiti dall’hotel, gli assicuratori italiani contestarono le perdite da interruzione di attività perché esse si sarebbero, in ogni caso, verificate a causa della devastazione nell'area circostante l'hotel, abbandonata in massa prima che si verificasse il cataclisma.

La Corte londinese invero è andata ben oltre, criticando fortemente il precedente americano, sottolineando (con condivisa puntualizzazione propria dei soli esperti in materia assicurativa) che la decisione avrebbe confuso il concetto di pericolo assicurato con il danno causato da una casualità coperta, ovvero gli uragani, aggiungendo che la causa prossima della perdita non era il "Danno" bensì il "Danno causato da uragani". In tesi, tale confusione terminologica avrebbe portato all'assurdo risultato che più grave era l’evento catastrofale, minore sarebbe stata la copertura disponibile: se l'uragano avesse solo danneggiato l'albergo, ci sarebbe stato un pieno recupero.

La decisione inglese sicuramente farà parlare, ma l’esperimento britannico è meritevole di plauso, anche per la profondità di analisi (nelle 162 pagine di motivazione si passano in rassegna tutti i principi fondamentali del diritto delle assicurazioni tramite puntuale richiamo di innumerevoli “case precedent”) e la rapidità con la quale si è concluso (iniziato il 9 giugno si è concluso, dopo due settimane di dibattimento serratissimo via Skype for business, il 15 settembre), nonché per la fattiva collaborazione mostrata dalle parti che potranno eventualmente convenire di appellare la pronuncia “per saltum” direttamente alla Suprema Corte.

Spetta ora alle parti verificare il da farsi: per gli assicurati si impone la verifica delle proprie polizze e l’eventuale applicabilità dei principi e le clausole “testate” dalla Corte inglese al fine di procedere, o meno, con il reclamo dell’indennizzo; per gli assicuratori, oltre alla cauta analisi delle richieste indennitarie, in merito alle quali la FCA ha già imposto rigide “guidelines”, si impone l’obbligo di rivedere sostanzialmente i propri capitolati per definire con precisione eventuali clausole che estendano le coperture “B.I.” a situazioni non direttamente correlate a danni fisici.