APPROFONDIMENTI

Danno morale, danno biologico e personalizzazione. La Cassazione “boccia” le Tabelle milanesi (Cass. Civ. Sez. III n. 25164 del 10.11.2020)

23/11/2020

di Avv. Stefano Zerbo

A distanza di un anno dalle sentenze “gemelle” del novembre 2019, la terza Sezione della Corte di Cassazione – Pres. Giudice Travaglino, Rel. Giudice Sestini – torna a farsi sentire con una decisione, la n. 25164 del 10.11.2020, destinata a lasciare il segno nell’ambito della liquidazione del danno non patrimoniale e dell’applicazione delle Tabelle Milanesi.

La Corte ribadisce che la personalizzazione del danno può essere accordata solamente in presenza di circostanze eccezionali e specifiche. Secondo il nuovo pronunciamento della Suprema Corte, che ha respinto la decisione con la quale la Corte di Appello di Trieste aveva invece “personalizzato” il danno nell’impossibilità di valutare altrimenti la perdita della capacità lavorativa patita dal reclamante, essa non è suscettibile di liquidazione allorché il danneggiato non abbia dimostrato di aver subito pregiudizi ulteriori rispetto a quelli patiti da chiunque sia stato vittima delle sue medesime lesioni.

Inoltre, nel rilevare un “vulnus” logico-giuridico circa il riconoscimento automatico del danno morale nel punto base previsto per il danno biologico, la pronuncia svolge interessanti approfondimenti rispetto alla valutazione e qualificazione del danno morale.

Consistente nella sofferenza interiore e non relazionale, il danno morale è voce autonoma e distinta dal danno biologico, meritevole di suo riconoscimento aggiuntivo anche rispetto alla personalizzazione e dimostrabile pure in via presuntiva sulla scorta del principio del id quod plerumque accidit.

In termini pratici, nel procedere alla liquidazione dal danno non patrimoniale, il Giudice di merito dovrà verificare nel singolo caso di specie se, oltre al danno biologico, concorra anche la componente del danno morale (come sofferenza interiore per l’appunto).

A quel punto, dice la Cassazione, il Giudice:

  1. in caso di accertata sofferenza morale dovrà liquidare il danno per l’intero, facendo applicazione delle Tabelle Milanesi che già prevedono la congiunta liquidazione delle voci “biologico” e “morale” all’interno del medesimo punto;
  2. in caso negativo – e dunque in assenza del danno morale – dovrà invece valutare la liquidazione del solo danno biologico. Per farlo dovrà però scorporare dall’importo previsto dalla Tabelle di Milano la percentuale riservata alla voce del solo danno morale (perché diversamente si avrebbe pure la liquidazione di quella voce di danno invece non presente)
  3. Ove poi dovesse ritenere accertate le circostanze eccezionali e specifiche allegate dal danneggiato, potrà accordare anche la personalizzazione del danno procedendo all’aumento ma, ancora una volta, del solo valore del danno biologico epurato di quello relativo al danno morale che la Cassazione ritiene ora essere stato erroneamente inserito nelle Tabelle di Milano.

Di fatto, secondo la III Sezione Civile di Cassazione, le Tabelle di Milano non sono corrette laddove riconoscono in via automatica, con il biologico, anche il danno morale: in questo modo per un verso si darebbe luogo a risarcimenti per voci autonome (il danno morale) ancorché non provate e, per l’altro, nell’ipotesi di liquidazione della personalizzazione si addiverrebbe ad una aumento “fuori misura”, perché espressione percentuale di un valore base (quello tabellare) inglobante pure una posta risarcitoria (morale) che andrebbe invece defalcata per il calcolo corretto.

Si tratta di una decisione che avrà riverbero nelle sedi di merito e della quale – se confermata anche nelle prossime pronunce – l’operatore del diritto dovrà velocemente prendere cognizione ogniqualvolta chiamato a valutare il danno non patrimoniale.

 

 

Allegati

Pubblicazioni

Solamente qualche giorno fa – ordinanza n. 26805 del 12.09.2022 - la Corte di Cassazione è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione. Termini polisemici e di frequente mal interpretati.

Nel richiedere la liquidazione del danno non patrimoniale spesso le parti incorrono in confusione nel nominare in modo diverso concetti uguali o nel richiedere più volte uno stesso nocumento indicandolo sotto diverse nomenclature.

Il corretto inquadramento di queste componenti che appartengono ad un unico genus – cioè quello del danno non patrimoniale - è indispensabile al fine di applicare in modo appropriato i criteri per la loro liquidazione, anche in virtù delle modifiche di recente apportate dall’Osservatorio di Milano alle tabelle meneghine.

Una prima precisazione va fatta con riferimento al danno biologico che i più fanno coincidere con il danno alla salute.

In realtà, come ben chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7513 del 2018, il danno alla salute non va considerato, e in questo senso è d’accordo anche la medicina legale italiana, come nocumento fisico in re ipsa ma piuttosto quale compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento di tutte le sue attività quotidiane.

Sotto tale profilo il Dott. Rossetti, relatore della citata pronuncia ricordava che “In questo senso si espresse già quasi vent'anni fa (ma inascoltata) la Società Italiana di Medicina Legale, la quale in esito al Congresso nazionale tenuto nel 2001 definì il danno biologico espresso nella percentuale di invalidità permanente, come "la menomazione (...) all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (...), espressa in termini di percentuale della menomazione dell'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti".”

Pertanto per danno biologico è da intendersi il danno alla salute nei suoi riflessi dinamico relazionali. Prosegue la Cassazione “Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico relazionale”. Se non avesse conseguenzedinamico relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.”

Dunque l’incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è un danno diverso dal danno biologico ma è proprio ciò che lo compone.

Nell’ambito della lesione della salute e dei suoi profili dinamico-relazionali vi possono essere conseguenze comuni a tutte i soggetti che hanno quel grado di invalidità e conseguenze peculiari che abbiano cioè reso il pregiudizio subito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi similari.

Mentre le prime vengono liquidate dietro mera dimostrazione del grado di invalidità, le seconde richiedono la prova concreta ed effettiva del maggior pregiudizio subito onde ottenerne il risarcimento mediante personalizzazione del danno. Ed infatti “In applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”

Il danno morale, infine, è costituito invece dai[1] “..pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).”

Il danno morale è quindi una categoria autonoma[2] rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l’essenza del danno biologico.

L’autonomia di questa categoria – e il suo non automatico riconoscimento – si è riverberata nella revisione delle Tabelle di Milano che nella loro versione del 2021 specificano e distinguono nella liquidazione del danno non patrimoniale la componente biologico/relazionale e quella morale.

Nella pronuncia di settimana scorsa la Corte di Cassazione ha quindi chiarito l’operazione che gli operatori del diritto si trovano a dover fare nel momento della liquidazione delle poste risarcitorie e cioè dividere il danno non patrimoniale nelle sue componenti dinamico/relazionale (id est il danno biologico, se del caso personalizzato) e quella morale. Ed infatti “il giudice di merito dovrà:

1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di un danno da sofferenza morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che preved(eva)ono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervenivano, per il danno biologico - prima dell'ultima, necessaria modificazione all'indicazione di un valore monetario automaticamente e complessivamente unitario (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);

3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico (espressamente ed esclusivamente definito dal legislatore, fin dall'anno 2000, come danno dinamico/relazionale), depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, e liquidando, conseguentemente il solo aspetto dinamico-relazionale del danno;

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno secondo gli stringenti criteri indicati dalla sentenza 7513/2018, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale, automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.”

4.15   Di conseguenza la personalizzazione del danno:

- andrà riconosciuta solo dietro specifica e concreta dimostrazione “di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.”[3]

- se dimostrata, andrà liquidata mediante aumento “fino al 30% del valore del solo danno biologico[4] e non prendendo a riferimento il danno non patrimoniale nella sua unitarietà. 

 

[1] Cass. Civ. sent. n. 7513 del 2018 

[2] Cass. Civ. ordinanza n. 15733 del 17.05.2022

[3] Civile Ord. Sez. 3 Num. 7513 Anno 2018

[4] Cass. civ. Sez. III, Ord., 12.09.2022, n. 26805


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