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Danno morale, danno biologico e personalizzazione. La Cassazione “boccia” le Tabelle milanesi (Cass. Civ. Sez. III n. 25164 del 10.11.2020)

23/11/2020

di Avv.to Stefano Zerbo

A distanza di un anno dalle sentenze “gemelle” del novembre 2019, la terza Sezione della Corte di Cassazione – Pres. Giudice Travaglino, Rel. Giudice Sestini – torna a farsi sentire con una decisione, la n. 25164 del 10.11.2020, destinata a lasciare il segno nell’ambito della liquidazione del danno non patrimoniale e dell’applicazione delle Tabelle Milanesi.

La Corte ribadisce che la personalizzazione del danno può essere accordata solamente in presenza di circostanze eccezionali e specifiche. Secondo il nuovo pronunciamento della Suprema Corte, che ha respinto la decisione con la quale la Corte di Appello di Trieste aveva invece “personalizzato” il danno nell’impossibilità di valutare altrimenti la perdita della capacità lavorativa patita dal reclamante, essa non è suscettibile di liquidazione allorché il danneggiato non abbia dimostrato di aver subito pregiudizi ulteriori rispetto a quelli patiti da chiunque sia stato vittima delle sue medesime lesioni.

Inoltre, nel rilevare un “vulnus” logico-giuridico circa il riconoscimento automatico del danno morale nel punto base previsto per il danno biologico, la pronuncia svolge interessanti approfondimenti rispetto alla valutazione e qualificazione del danno morale.

Consistente nella sofferenza interiore e non relazionale, il danno morale è voce autonoma e distinta dal danno biologico, meritevole di suo riconoscimento aggiuntivo anche rispetto alla personalizzazione e dimostrabile pure in via presuntiva sulla scorta del principio del id quod plerumque accidit.

In termini pratici, nel procedere alla liquidazione dal danno non patrimoniale, il Giudice di merito dovrà verificare nel singolo caso di specie se, oltre al danno biologico, concorra anche la componente del danno morale (come sofferenza interiore per l’appunto).

A quel punto, dice la Cassazione, il Giudice:

  1. in caso di accertata sofferenza morale dovrà liquidare il danno per l’intero, facendo applicazione delle Tabelle Milanesi che già prevedono la congiunta liquidazione delle voci “biologico” e “morale” all’interno del medesimo punto;
  2. in caso negativo – e dunque in assenza del danno morale – dovrà invece valutare la liquidazione del solo danno biologico. Per farlo dovrà però scorporare dall’importo previsto dalla Tabelle di Milano la percentuale riservata alla voce del solo danno morale (perché diversamente si avrebbe pure la liquidazione di quella voce di danno invece non presente)
  3. Ove poi dovesse ritenere accertate le circostanze eccezionali e specifiche allegate dal danneggiato, potrà accordare anche la personalizzazione del danno procedendo all’aumento ma, ancora una volta, del solo valore del danno biologico epurato di quello relativo al danno morale che la Cassazione ritiene ora essere stato erroneamente inserito nelle Tabelle di Milano.

Di fatto, secondo la III Sezione Civile di Cassazione, le Tabelle di Milano non sono corrette laddove riconoscono in via automatica, con il biologico, anche il danno morale: in questo modo per un verso si darebbe luogo a risarcimenti per voci autonome (il danno morale) ancorché non provate e, per l’altro, nell’ipotesi di liquidazione della personalizzazione si addiverrebbe ad una aumento “fuori misura”, perché espressione percentuale di un valore base (quello tabellare) inglobante pure una posta risarcitoria (morale) che andrebbe invece defalcata per il calcolo corretto.

Si tratta di una decisione che avrà riverbero nelle sedi di merito e della quale – se confermata anche nelle prossime pronunce – l’operatore del diritto dovrà velocemente prendere cognizione ogniqualvolta chiamato a valutare il danno non patrimoniale.

 

 

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