APPROFONDIMENTI

Danno terminale o da lucida agonia o, ancora, catastrofale

proposta tabellare dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano e primo accoglimento giurisprudenziale. Sentenza n. 11/2017 del Tribunale di Pavia

06/02/2017

di Avv. Stefano Ricciardi

Continua il fermento dottrinario e giurisprudenziale intorno ad una delle più controverse poste risarcitorie del danno alla persona ovvero il c.d. danno terminale o da lucida agonia o, ancora, catastrofale consistente nel dolore e nella sofferenza fisica e mentale percepiti dal soggetto nell'intervallo di tempo intercorrente tra la lesione della salute ed il successivo spegnersi delle funzioni vitali sino alla morte.
Al fine di evitare che la liquidazione di tale voce risarcitoria sia rimessa - come attualmente è - a criteri meramente discrezionali, l'Osservatorio della Giustizia del Tribunale di Milano, proseguendo nella sua attività di studio e ricerca già positivamente concretata nell'elaborazione delle note Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, ha di recente promosso al proprio interno la costituzione di gruppi di lavoro per l'approfondimento di criteri di liquidazione di alcune poste risarcitorie non ancora tabellate.
L'attività forse più proficua è quella ad oggi tenuta del quarto gruppo che è pervenuto ad una proposta tabellare afferente alla liquidazione del danno terminale e che ha presentato i propri risultati in occasione di una giornata di studio e dibattito tenutasi a Milano nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia il 3 febbraio 2017.
Questi i principi sostanziali ai quali tale proposta è improntata:
1) Principio di unitarietà ed omnicomprensività del danno terminale: al fine di evitare il pericolo della duplicazione delle poste risarcitorie il danno terminale deve essere inteso quale categoria unica comprensiva dei pregiudizi generalmente definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale; la sua previsione, inoltre, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo ordinario.
2) Temporaneità del danno: escludendo che il danno terminale possa protrarsi per un lasso indefinito di tempo è stata proposta una durata massima di 100 giorni oltre i quali il danno terminale tornerebbe ad essere risarcito secondo i parametri del solo danno biologico temporaneo.
3) Coscienza del danno: per la sussistenza e conseguente liquidazione del danno terminale è indispensabile la dimostrazione in giudizio di una comprovata percezione da parte del danneggiato della fine imminente della vita. Detta consapevolezza, per l'effetto, rappresenta un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale nonché termine iniziale per la sua liquidazione.
4) Intensità decrescente del danno e metodo tabellare: nonostante l'oggettiva difficoltà di stabilire dei criteri univoci per la valutazione e liquidazione del danno terminale, grazie anche all'ausilio di numerosi medici legali che hanno partecipato attivamente alle attività di studio, l'Osservatorio di Giustizia ha elaborato dei criteri liquidativi decrescenti col passare dei giorni (come detto sino ad un massimo di 100) dal momento in cui la sofferenza è percepita dal danneggiato. La proposta tabellare consente al Giudice per i primi tre giorni di danno terminale - ritenuti quelli più intensi e "dolorosi" - di liquidare il danno secondo la propria valutazione equitativa ma entro un massimo di € 30.000 in alcun modo ulteriormente personalizzabili. A decorrere dal quarto giorno sono previsti via via valori come detto decrescenti ai quali sarà applicabile, dietro adeguata prova, una personalizzazione massima del 50%.

Il positivo riscontro dell'indicata proposta tabellare - che ben potrebbe in futuro assurgere a nuovo criterio liquidativo su base nazionale così come avvenuto per le note Tabelle Milanesi - è dimostrato dalla prima pronuncia giurisprudenziale intervenuta solo qualche giorno fa nella quale il Giudice adito ha ripreso e fatti propri i valori suggeriti ed elaborati dall'Osservatorio di Milano.
Il Tribunale di Pavia con sentenza n. 11 del 26 gennaio 2017 ha difatti fatto esplicito richiamo agli studi svolti sino ad ora dall'Osservatorio ed alla conseguente proposta tabellare sopra delineata, liquidando proprio alla stregua di detti valori il danno terminale vantato iure hereditatis dagli attori e dimostrato all'esito del giudizio. Osserva in particolare l'indicato Giudice di merito : "Al fine di procedere con una liquidazione del danno richiesto iure hereditatis avulsa da criteri meramente discrezionali, ritiene questo giudice di poter fare breve cenno ai recenti studi effettuati dall'Osservatorio sulla Giustizia Tribunale di Milano, pervenuti all'elaborazione di una proposta tabellare per il danno terminale. In particolare, sebbene tale proposta attualmente non sia stata ancora definitivamente approvata, la stessa può essere utilmente richiamata quale parametro equitativo per la liquidazione del danno terminale."
Il fatto che una mera proposta tabellare abbia trovato un così rapido riscontro giurisprudenziale - circostanza certamente indicativa dell'esigenza per gli operatori del settore di rifarsi a criteri univoci e condivisi - lascia certo ben sperare avuto riguardo la sua futura ultimazione e conseguente diffusione su tutto il territorio nazionale.

Di seguito la proposta tabellare:

* valori arrotondati all'euro