I LIMITI DELL’INDAGINE DEl CTU: ACQUISIRE DATI TECNICI DI RISCONTRO A DOCUMENTI IN ATTI E NON SOSTITUIRSI NELLA RICERCA ALIUNDE DI DOCUMENTI CHE LA PARTE PROCESSUALE ERA ONERATA DI PRODURRE
Così il Tribunale di Torino – 11.05.2023 – che ha respinto l’istanza formulata dal suo collegio peritale per l’acquisizione di immagini di una TAC addome.
14/05/2023
di Avv.to Stefano ZerboCon un recentissimo provvedimento – 11 maggio 2023 – il Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa Di Donato della Sez. IV Civile, ha spiegato e ribadito quali siano i limiti di acquisizione di informazioni e documenti che il collegio peritale non può mai valicare.
L’occasione ha riguardato l’istanza formulata dai CTU che – incaricati di svolgere accertamenti su una vicenda di presunta responsabilità medica - avevano chiesto l’autorizzazione ad acquisire i CD-rom contenenti le immagini di TAC Addome eseguite a suo tempo dall’attrice. Quest’ultima aveva prodotto solamente i referti e non anche le relative immagini.
Ebbene, il Giudice ha rigettato la richiesta del suo collegio peritale spiegando, per punti, che:
- E’ onere della parte attrice allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa e produrre - entro i termini dettati dalle preclusioni processuali di cui all’art. 183 c.p.c. - tutta la documentazione nella sua disponibilità o che possa essere reperita secondo il criterio dell’ordinaria diligenza;
- il CTU non può sostituirsi alla parte e ricercare “aliunde” i dati che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova delle parti e che non siano stati tempestivamente forniti. Se così fosse, l’indagine del CTU verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell’onere probatorio, in violazione sia dell’art. 2697 cod. civ. che del principio del contraddittorio;
- Al contrario, il CTU può solo acquisire dati tecnici di riscontro alle affermazioni ed alle produzioni documentali delle parti;
- Del resto, già in passato – da ultimo con decisione n. 25604/2022 – proprio con specifico riguardo alla richiesta di acquisizione delle radiografie eseguite dal paziente, dirette a provare la sussistenza del danno e del nesso causale, la Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito di ritenere inammissibile la richiesta, trattandosi di documentazione diretta a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda.
Sulla scorta di tali premesse il Tribunale di Torino ha così respinto la domanda dei suoi CTU in quanto relativa a documentazione inerente a fatti principali che la parte attrice avrebbe, in assenza di prova contraria, potuto e dovuto produrre entro i termini già concessi di cui all’art. 183 VI comma c.p.c..
Finalmente un Giudice che fa il Giudice.