I TERMINI PER IL RISARCIMENTO NELLE FORNITURE INDUSTRIALI
I principi fondamentali fissati dalla Corte di Cassazione
06/02/2019
di Avv. Giorgio BriozzoSovente il difensore di gruppi industriali si trova a dover contestare la qualità delle materie prime o dei semilavorati forniti al proprio cliente. Tale problematica è prettamente riconducibile alla disciplina codicistica del contratto di compravendita - non potendo trovare applicazione la disciplina del consumo - e consiglia l’adozione di cautele particolari per evitare di incorrere nelle relative decadenze e prescrizioni.
- la decadenza e la prescrizione speciali trovano applicazione anche per il solo risarcimento del danno.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nell’applicare gli stringenti termini di decadenza e prescrizione fissati dalla normativa speciale in materia di compravendita non solo alle azioni redibitorie ed estimatorie, ma anche a quelle aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal difetto della cosa compravenduta, che sarà escluso nel caso in cui il compratore abbia omesso di interrompere il termine per tempo e validamente.
Anche in relazione all’ipotesi prevista dall’art. 1494 c.c. trova applicazione la distinzione operata tra vizi apparenti e vizi occulti, sicché il dies a quo dei predetti termini decorrerà, nel primo caso, dal giorno della consegna e, nel secondo, dal giorno della scoperta. Nell’ambito di rapporti industriali complessi, nei quali trovi spazio una catena di produzione composta di vari soggetti che eseguono fasi separate della lavorazione, la scoperta solitamente coincide con la notizia della pretesa azionata dal compratore nei confronti del venditore che abbia a sua volta agito in qualità di mero intermediario rispetto ai produttori, tra il venditore e i produttori (del prodotto finito, del semilavorato e della materia prima) e tra questi ultimi, in un effetto propriamente “a cascata”.
La miglior cautela impone di notificare immediatamente al proprio predecessore nella catena di produzione un atto interlocutorio di denuncia del vizio, ancorché meramente potenziale, onde rimanere indenni da eventuali azioni in regresso per vizi derivanti dall’altrui lavorazione.
- le azioni redibitorie ed estimatorie sono espressione di diritti potestativi.
E’ escluso che il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione estimatoria e di quella redibitoria possa essere interrotto da un atto di messa in mora. Il principio, a più riprese affermato dalla Cassazione, si fonda sul fatto che le azioni indicate corrispondo all’esercizio di un diritto potestativo del compratore in relazione al quale il disposto dell’art. 2947 c.c. non opera.
Tale orientamento appare informato ad una logica inattaccabile. L’istituto della messa in mora risulterebbe un assurdo logico laddove si sostanziasse nell’intimazione di recepire le conseguenze della volontà del compratore di risolvere il contratto o di ottenere la riduzione del prezzo. Dinnanzi all’eventuale rifiuto del venditore di dar seguito alle decisioni del compratore, quest’ultimo potrà ottenere l’accertamento della legittimità dell’esercizio del proprio diritto potestativo, e mettere in mora il venditore in relazione alla conseguenti obbligazioni restitutorie. Così come in via generale la risoluzione del contratto è possibile solo in via giudiziale, salvo il caso della diffida ad adempiere e del preventivo accordo delle parti circa una clausola risolutiva espressa, nel caso della compravendita, qualora il venditore non restituisca il prezzo o parte di esso, sarà necessario per il compratore azionare il proprio diritto con un atto introduttivo di giudizio.
In assenza di tale atto il termine prescrizionale di cui all’art. 1495 c.c. non potrà considerarsi validamente interrotto, con ogni conseguente negativa preclusione.
Val bene sottolineare che tale principio non può trovare applicazione anche per la summenzionata azione di risarcimento del danno prevista dall’art. 1494 c.c., pure ricompresa tra gli speciali rimedi concessi al compratore e quindi sottratta alla disciplina generale. Nel caso del risarcimento del danno, infatti, il compratore esercita non un diritto potestativo alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, ma un mero diritto di credito per il ristoro del pregiudizio subito in ragione del vizio della cosa compravenduta.
- il rapporto tra gli art.li 1494 e 2043 c.c.
Un accenno merita il difficile rapporto tra le azioni di danno previste dalla disciplina speciale della compravendita e dalla disciplina generale aquiliana. Il compratore che sia incautamente incorso nella decadenza o nella prescrizione dell’art. 1495 c.c. potrà trovare soddisfazione esercitando l’azione generale, ancorché in un numero limitato di ipotesi.
La sentenza cardine nella disciplina del rapporto dei due istituti è la Cass. n. 1696 del 1980, resa nel famoso caso Cazeneuve, e di recente ripresa dalla pronuncia della Suprema Corte n. 16654/2017. Dopo aver confermato che, nell’opinione consolidata della Corte, “il fabbricante-venditore di una cosa non è soltanto responsabile ex empto verso il compratore per i vizi riscontrati nella cosa, ma è altresì responsabile, a titolo di illecito, del danno cagionato a terzi ricollegabile a tali vizi e che rendono la cosa pericolosa”, gli Ermellini hanno statuito che “è ammissibile il concorso delle due specie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, allorchè un unico comportamento risalente al medesimo autore appaia di per sé lesivo non solo dei diritti specifici derivanti al contratto dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti, che alla persona offesa spettano, di non subire pregiudizio all'onore, all'incolumità personale e alla proprietà di cui è titolare". La sentenza delinea tale distinzione ricorrendo a taluni esempi, affermando che “appartengono alla categoria dei danni di natura contrattuale "il minor valore obiettivo del bene, la sua distruzione, la mancata realizzazione del lucro nella rivendita del bene stesso", mentre appartengono all'altra categoria "la distruzione o il deterioramento di cose diverse da quella acquistata, il danno alla salute del compratore e simili”. In tali ipotesi l’azione del compratore, ovvero del terzo danneggiato, si fonderanno sul disposto generale dell’art. 2043 e potranno beneficiare del più ampio termine prescrizionale previsto dall’art. 2947 c.c., sfuggendo al contempo al brevissimo termine decadenziale fissato dall’art. 1495 c.c..