APPROFONDIMENTI

Il danno non patrimoniale iure hereditatis

10/09/2014

di Avv. Stefano Ricciardi

Con riferimento al danno di natura non patrimoniale richiesto iure hereditatis ampio e dibattuto è stato il percorso che ha portato negli anni la giurisprudenza ad elaborare le poste risarcitorie che maturerebbero in capo al de cuius e che si trasferirebbero al suo spirare – unitamente a tutte le situazioni giuridiche attive e passive del defunto – in capo agli eredi.
In particolare due erano le tipologie di danno che negli anni si erano ormai andate a delineare: il danno biologico terminale ed il danno c.d. catastrofale
Con riferimento al danno biologico terminale, la sua liquidazione è subordinata alla necessaria intercorrenza di un "apprezzabile intervallo di tempo" tra l'eventus damni e la morte nonché dalla maturazione in tale periodo di un danno alla salute.
Ed infatti, ex multis, il Tribunale di Milano negò la risarcibilità del danno biologico terminale richiesto dagli attori iure hereditatis in quanto all'esito del giudizio era emerso che il decesso del paziente era avvenuto non molto tempo dopo la lesione; nello specifico il Giudice meneghino chiarì che "In tema di danno non patrimoniale "iure successionis" la domanda dei genitori svolta in qualità di eredi per il danno (biologico e morale) subito dal figlio, non può essere accolta, in quanto dagli atti è risultato che il decesso è avvenuto circa due ore dopo l'incidente e nulla di quanto è stato acquisito ha consentito di ritenere che fra l'incidente ed il decesso sia trascorso un "apprezzabile lasso di tempo" durante il quale la sfortunata vittima abbia potuto percepire il degrado della propria salute e l'imminenza della propria fine, patendo quel danno psichico da agonia (c.d. danno biologico e morale terminale, o danno catastrofico) che certamente avrebbe meritato risarcimento trasmissibile "iure hereditario". Con riferimento a simili fattispecie, negli ultimi anni la Corte di cassazione aveva ritenuto che nel caso di danno per morte, la vittima consegue il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale c.d. terminali, in tutti i casi in cui fra il fatto illecito ed il decesso fosse intercorso "un apprezzabile lasso di tempo" (cfr. Cass. 21976/07). Le recenti sentenze delle Sezioni Unite del novembre 2008 affermano la risarcibilità del solo danno morale a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia "rimasta lucida" durante l'agonia in consapevole attesa della fine." (Trib. Milano, 16 giugno 2009, sent. n.7724).
Conseguentemente affinché possa considerarsi effettivamente maturato in capo al defunto un danno biologico trasmissibile iure hereditatis, gli eredi richiedenti dovranno provare che tra il fatto lesivo ed il decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso di tempo" tale da far maturare un danno alla salute sul de cuius.
Tale danno, si precisa, andrà liquidato non mediante riconoscimento di una invalidità permanente massima (100% come punto biologico) quanto piuttosto facendo esclusivo riferimento alla inabilità temporanea semmai personalizzata come recentemente chiarito dalla stessa Suprema Corte.
Pronunciatasi qualche mese fa la Corte di Cassazione ha infatti confermato che "Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi "iure hereditatis"; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità..". (Cass. Civ. Sez. III, 8 luglio 2014, n.15491; Cfr. Cass., 30 ottobre 2009, n. 23053; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549).
Altra voce presente nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. ed autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto è quella del c.d. danno catastrofale inteso quale sofferenza patita dal danneggiato - a causa delle lesioni riportate - nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita.
In questo caso presupposto imprescindibile di tale posta risarcitoria è la lucidità che il danneggiato deve aver avuto dal momento della lesione alla morte ed in mancanza della quale non potrà esservi risarcimento.
Chiara nel definire le caratteristiche precipue di tale tipologia di danno è la stessa Cassazione che recentemente ha enunciato che: "Rientra nell'unitaria categoria di danno non patrimoniale il danno catastrofale, che si sostanzia nel risarcimento della sofferenza patita dalla vittima nel periodo breve che precede la morte in cui essa ha avuto la possibilità di rendersi conto della gravità del proprio stato e dell'approssimarsi della morte. Tale danno, in quanto qualificabile come danno morale spettante "iure hereditatis", può essere legittimamente trasmesso agli eredi a condizione che la vittima abbia patito quella sofferenza determinata dall'accorgersi della vicina fine della vita. Di conseguenza, tale danno non è configurabile in capo ad una persona che sia rimasta in stato di incoscienza dal momento in cui si è verificato l'evento lesivo fino alla morte (nella specie la Corte di appello aveva ritenuto che la vittima dell'incidente stradale era stata costantemente in coma per il breve periodo di sopravvivenza e che, di conseguenza, non aveva potuto patire quella sofferenza derivante dalla coscienza della prossima morte di cui oggi gli eredi chiedevano il risarcimento)." (Cass. Civ. Sez. III, 16 gennaio 2014, n.759).
Conseguentemente il danno biologico terminale è risarcibile soltanto se il soggetto sopravvive per un apprezzabile intervallo di tempo mentre il danno catastrofale è risarcibile a fronte dell'intensa sofferenza d'animo patita dalla vittima laddove questa appaia consapevole dell'approssimarsi del proprio decesso.
Nuova e controversa voce risarcitoria è stata da ultimo elaborata dalla Cassazione che nella - già celebre - sentenza Scarano ha coniato una nuova tipologia di danno non patrimoniale che gli eredi possono richiedere iure hereditatis in giudizio: il c.d. "danno da perdita da vita" inteso quale lesione non già al diritto alla salute quanto, piuttosto, del diverso bene vita.
A ben vedere la menzionata sentenza n.1361 del 2014 contrasterebbe con un assunto ormai pacifico del nostro ordinamento sin dal 1925 [1] - e pienamente in linea con la stessa funzione compensativa della responsabilità civile - in forza del quale un risarcimento esige sempre un pregiudizio conseguente alla lesione; diversamente si andrebbe a snaturare la stessa ratio del risarcimento che, elargito al semplice verificarsi di un evento, assumerebbe i contorni propri di una sanzione penale identificando il pregiudizio risarcibile con la lesione subita.
Chiara in tal senso fu la Suprema Corte che nella sentenza n. 26972/2008 statuì che "Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di ''danno evento". E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe "in re ipsa", perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo".
Dello stesso avviso è stato di recente il Consiglio di Stato che, pronunciandosi sulla natura rimediale del danno non patrimoniale, ha evidenziato come "Il danno non patrimoniale è configurabile quale 'danno-conseguenza' derivante dall'effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela (e non quale mero 'danno-evento', in cui il ristoro consegue in modo automatico alla violazione), per cui deve essere puntualmente allegato e dimostrato nella sua consistenza, se del caso - e sussistendone le condizioni legittimanti - attraverso il ricorso a presunzioni." (Consiglio di Stato , Sez. VI, 30 aprile 2013, n. 2373).
Alla solida distinzione danni-evento/danni-conseguenza, come visto solo questi ultimi risarcibili, si aggiunge un ulteriore impasse nel quale incorrerebbe la richiamata sentenza n.361/2014 e cioè il meccanismo stesso della trasmissibilità mortis causa dei diritti.
Ed infatti poiché le situazioni soggettive che passano agli eredi sono soltanto quelle già radicate in capo al de cuius prima della morte, ciò porta ad escludere la stessa concepibilità di un risarcimento del danno per la perdita della vita in quanto, come chiarito ancora una volta dalla Cassazione, "l'estinzione del soggetto non può tradursi nel contestuale acquisto nel patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento" [2] in quanto finché la vittima vive non si può parlare di danno, mentre quando questa muore il diritto al risarcimento non può entrare nel suo patrimonio che si è già cristallizzato al momento della morte.
D'altronde il mancato riconoscimento del "danno da perdita da vita" non significherebbe in sé che il bene vita sia nel nostro ordinamento privo di tutele in quanto "in tema di risarcimento del danno conseguente ad un sinistro con esiti mortali, la tutela del bene della vita è adeguatamente protetto dall'ordinamento giuridico italiano attraverso l'applicazione, orientata costituzionalmente, delle norme del codice civile e delle altre leggi che regolano la circolazione dei veicoli. Pertanto, non può dirsi violato il precetto costituzionale ove i giudici abbiano negato ai congiunti della vittima del sinistro stradale il risarcimento del danno parentale biologico e morale terminale, per non provata cosciente percezione della perdita della vita da parte della vittima stessa." (Cass. Civ. Sez. III, 11 ottobre 2012, n. 17320).
Sarà conseguentemente la Cassazione a dover fare, a Sezioni Unite, nuova chiarezza sui danni non patrimoniali iure hereditatis poiché la stessa sentenza Scarano ha ricordato che, come rilevato già in dottrina, l'elaborazione dei vari "..danni terminali (biologico, morale o da "lucida agonia")" costituisce il "frutto" di "acrobazie logiche e concettuali", e di "intenzioni sostanzialmente compensative della totale assenza di risarcimento per la perdita della vita."
Laddove fosse definitivamente riconosciuto risarcimento per tale lesione verrebbe meno il fondamento delle altre richieste voci di danno. In altre parole dovrebbe essere riformulato l'intero ambito del danno non patrimoniale.

 

[1] Cass. Sez. Unite n. 3475 del 1925, in Foro It., 1926, I, 328.

[2] Cass. Civ. 16 maggio 2003, n. 7632.

Pubblicazioni

Solamente qualche giorno fa – ordinanza n. 26805 del 12.09.2022 - la Corte di Cassazione è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione. Termini polisemici e di frequente mal interpretati.

Nel richiedere la liquidazione del danno non patrimoniale spesso le parti incorrono in confusione nel nominare in modo diverso concetti uguali o nel richiedere più volte uno stesso nocumento indicandolo sotto diverse nomenclature.

Il corretto inquadramento di queste componenti che appartengono ad un unico genus – cioè quello del danno non patrimoniale - è indispensabile al fine di applicare in modo appropriato i criteri per la loro liquidazione, anche in virtù delle modifiche di recente apportate dall’Osservatorio di Milano alle tabelle meneghine.

Una prima precisazione va fatta con riferimento al danno biologico che i più fanno coincidere con il danno alla salute.

In realtà, come ben chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7513 del 2018, il danno alla salute non va considerato, e in questo senso è d’accordo anche la medicina legale italiana, come nocumento fisico in re ipsa ma piuttosto quale compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento di tutte le sue attività quotidiane.

Sotto tale profilo il Dott. Rossetti, relatore della citata pronuncia ricordava che “In questo senso si espresse già quasi vent'anni fa (ma inascoltata) la Società Italiana di Medicina Legale, la quale in esito al Congresso nazionale tenuto nel 2001 definì il danno biologico espresso nella percentuale di invalidità permanente, come "la menomazione (...) all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (...), espressa in termini di percentuale della menomazione dell'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti".”

Pertanto per danno biologico è da intendersi il danno alla salute nei suoi riflessi dinamico relazionali. Prosegue la Cassazione “Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico relazionale”. Se non avesse conseguenzedinamico relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.”

Dunque l’incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è un danno diverso dal danno biologico ma è proprio ciò che lo compone.

Nell’ambito della lesione della salute e dei suoi profili dinamico-relazionali vi possono essere conseguenze comuni a tutte i soggetti che hanno quel grado di invalidità e conseguenze peculiari che abbiano cioè reso il pregiudizio subito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi similari.

Mentre le prime vengono liquidate dietro mera dimostrazione del grado di invalidità, le seconde richiedono la prova concreta ed effettiva del maggior pregiudizio subito onde ottenerne il risarcimento mediante personalizzazione del danno. Ed infatti “In applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”

Il danno morale, infine, è costituito invece dai[1] “..pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).”

Il danno morale è quindi una categoria autonoma[2] rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l’essenza del danno biologico.

L’autonomia di questa categoria – e il suo non automatico riconoscimento – si è riverberata nella revisione delle Tabelle di Milano che nella loro versione del 2021 specificano e distinguono nella liquidazione del danno non patrimoniale la componente biologico/relazionale e quella morale.

Nella pronuncia di settimana scorsa la Corte di Cassazione ha quindi chiarito l’operazione che gli operatori del diritto si trovano a dover fare nel momento della liquidazione delle poste risarcitorie e cioè dividere il danno non patrimoniale nelle sue componenti dinamico/relazionale (id est il danno biologico, se del caso personalizzato) e quella morale. Ed infatti “il giudice di merito dovrà:

1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di un danno da sofferenza morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che preved(eva)ono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervenivano, per il danno biologico - prima dell'ultima, necessaria modificazione all'indicazione di un valore monetario automaticamente e complessivamente unitario (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);

3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico (espressamente ed esclusivamente definito dal legislatore, fin dall'anno 2000, come danno dinamico/relazionale), depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, e liquidando, conseguentemente il solo aspetto dinamico-relazionale del danno;

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno secondo gli stringenti criteri indicati dalla sentenza 7513/2018, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale, automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.”

4.15   Di conseguenza la personalizzazione del danno:

- andrà riconosciuta solo dietro specifica e concreta dimostrazione “di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.”[3]

- se dimostrata, andrà liquidata mediante aumento “fino al 30% del valore del solo danno biologico[4] e non prendendo a riferimento il danno non patrimoniale nella sua unitarietà. 

 

[1] Cass. Civ. sent. n. 7513 del 2018 

[2] Cass. Civ. ordinanza n. 15733 del 17.05.2022

[3] Civile Ord. Sez. 3 Num. 7513 Anno 2018

[4] Cass. civ. Sez. III, Ord., 12.09.2022, n. 26805


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