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Il nesso di causa nel risarcimento del danno da responsabilità medica - cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 12490 del 18 maggio 2017

04/07/2017

di Avv. Stefano Ricciardi

La dimostrazione del nesso di causa nell'ambito del risarcimento del danno da responsabilità medica ricade sul paziente danneggiato ed in difetto di prova la domanda attorea non può che essere rigettata.

E' quanto confermato dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 12490 del 18 maggio 2017, ha ricordato spetti al paziente provare la connessione causale tra la condotta dei medici ed il danno lamentato in giudizio.

Nello specifico caso sottoposto all'attenzione dei Giudici di Legittimità, a conferma di quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio, l'azienda convenuta è andata esente da responsabilità in quanto, all'esito dell'istruttoria svolta, il paziente non era stato in grado di dimostrare che le fratture lamentate fossero imputabili alla condotta dell'esercente la professione sanitaria.
Ed infatti, come chiarito nell'indicato provvedimento "Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (fra le tante da ultimo Cass. 20 ottobre 2015, n. 21177). Posto che l'onere della prova del nesso eziologico incombe sull'attore, se al termine dell'istruttoria resti incerti la reale causa del danno, la domanda di risarcimento deve essere rigettata."