Inammissibilità del ricorso per sequestro conservativo proposto ante causam e domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c.
25/08/2016
di Avv. Giandomenico BoglioneSecondo l'art.2905 c.c. "Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione".
Il termine "qualora sia stata proposta" impone che l'eventuale misura cautelare possa essere richiesta esclusivamente in corso di causa, e non prima dell'instaurazione del giudizio di revocazione ordinaria dell'atto dispositivo.
In tal senso si è recentemente pronunciato il Tribunale di Massa (Dr.ssa Sara Farini) in data 7.7.2016 nel solco di quella giurisprudenza di merito secondo la quale "la norma circoscrive la possibilità di sequestro del bene del terzo solo al caso in cui risulti previamente proposta l'azione revocatoria, così tutelando le ragioni del terzo, che viene a subire una limitazione dei propri diritti per vicende debitorie non proprie. Pertanto la norma non ritiene sufficiente la mera indicazione della volontà di proporre azione revocatoria: l'azione deve essere già instaurata, con il relativo onere del creditore di individuare elementi da allagare e di assumersi il rischio anche economico di un giudizio e la correlativa possibilità per il terzo di difendersi pienamente [...]. Deve quindi ritenersi che la tutela ai sensi dell'art. 2905 comma 2 c.c. possa proporsi solo in corso di causa e il ricorso sia, altrimenti, inammissibile perché proposto senza la preventiva instaurazione del giudizio di merito" [1].
Alla medesima conclusione erano giunti in precedenza anche altri giudici di merito secondo i quali, "considerato che l'azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare, ha carattere costitutivo, il creditore che voglia azionare lo specifico strumento cautelare del sequestro conservativo nei confronti del terzo acquirente del bene alienato dal suo debitore deve introdurre preventivamente l'azione revocatoria volta alla dichiarazione d'inefficacia del relativo acquisto [2].
Prescegliendo la soluzione più restrittiva, il Tribunale di Massa ha chiarito con invidiabile incisività le ragioni che impongono al creditore di chiedere il sequestro sui beni del terzo soltanto dopo l'instaurazione della causa di merito. Ed in particolare ha così statuito:
"- l'art. 2905 co. 2 c.c. stabilisce che "il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione"; la norma è chiara nell'escludere che il sequestro conservativo sui beni del terzo possa essere richiesto prima che sia stata instaurata la domanda di merito ex art. 2901 c.c.;
- l'art. 669-quaterdecies c.p.c. prevede che "le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali"; il rito cautelare uniforme - e quindi la disposizione di cui all'art. 669-ter c.p.c. relativa alla competenza ante causam - trova applicazione anche con riferimento a provvedimenti cautelari diversi tra quelli ricompresi nelle Sezioni II, III e V previsti nel codice civile o nelle leggi speciali soltanto nelle ipotesi in cui vi sia compatibilità;
- la clausola di compatibilità di cui all'art. 669-quaterdecies c.p.c., ad avviso di questo Giudice, deve essere intesa nel senso che il procedimento cautelare uniforme possa e debba trovare applicazione in tutti i casi e per tutti gli aspetti che la normativa speciale non disciplini in maniera espressa, così colmando eventuali lacune ed inserendo le disposizioni speciali in un quadro omogeneo; laddove però la normativa speciale disponga espressamente in maniera difforme, l'interprete deve "arrestarsi", non potendo sovrapporre la sua volontà a quella della legge; tale lettura della norma è l'unica che consente di salvaguardare il principio di specialità e quelle norme, quali l'art. 2905 co. 2 c.c., che, per il loro contenuto, costituiscono il frutto di specifiche valutazioni di opportunità e funzionalità operativa compiute dal legislatore;
- l'art. 2905 co. 2 c.c., per il suo chiaro tenore letterale, non appare compatibile con l'art. 669-ter c.p.c. nella misura in cui consente l'emissione del provvedimento di sequestro sui beni del terzo soltanto "qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione", in tal modo prevedendo una regolamentazione diversa e speciale per i casi in cui il vincolo di indisponibilità vada a colpire beni non appartenenti al debitore e la domanda di merito sia finalizzata alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di alienazione;
- l'inciso "qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione" non può essere disapplicato invocando la disciplina del rito cautelare uniforme a ciò ostando la clausola di compatibilità di cui all'art. 669-quaterdecies c.p.c., volta a fare salvo il principio di specialità;
- l'esigenza di tutela del creditore che intenda agire in revocatoria, nel caso di beni immobili o beni mobili registrati, può in ogni caso essere adeguatamente salvaguardata mediante la trascrizione della domanda giudiziale che consente appunto di evitare che, nelle more del giudizio, il bene possa essere alienato a terzi, così rendendo infruttuoso l'esito dell'azione ex art. 2901 c.c.."
In precedenza un'altra corte di merito aveva acutamente rilevato che "La natura costitutiva dell'azione revocatoria (cfr. Cass. civ. sez. I, 25 giugno 2009, n.14896; Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2007, n 6991; Cass. civ. sez. un., 8 luglio 1996 n. 6225; Cass. civ., sez. un., 13 giugno 1996, n. 5443) rende in effetti problematico individuare una posizione di diritto soggettivo tutelabile dall'ordinamento sul piano processuale prima della proposizione della domanda (mentre, una volta proposta, stante la retroattività degli effetti della sentenza costitutiva, la pretesa sostanziale proietta sin dalla originaria domanda i suoi effetti sui rapporti giuridici disputati tra le parti, ipotecando la eventuale costituzione, modifica o estinzione dei diritti controversi).
La particolare delicatezza della misura cautelare in argomento, volta ad aggredire i beni di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, rende peraltro ragionevole la scelta del legislatore di attendere l'introduzione del giudizio di merito, demandando alla cognizione piena del giudice di quest'ultimo la valutazione dell'opportunità dell'adozione del provvedimento cautelare richiesto (cfr. Trib. Teramo, 30 luglio 2010, in PQM 2010, 2, 83; Trib. Monza 12 dicembre 2002 in Giur. merito 2003, 1428; Trib. Napoli 5 luglio 2000, in Giur. it. 2001, 2078) [3].
L'orientamento della giurisprudenza di merito che accoglie la procedibilità ante causam della cautela, invocando la necessità di un'interpretazione sistematica ed "evolutiva" della norma, valorizza la modifica legislativa processuale intervenuta con la novella del 1990 ed in particolare la norma di cui all'art. 669 quaterdecies c.p.c.,Tuttavia, viene riconosciuta solitamente ben più consistente, e maggiormente condivisibile, l'opinione opposta che privilegia il dato letterale del secondo comma dell'art. 2905 c.c.. "Ed infatti, con questa norma, letta nel suo complesso, il legislatore del 1942, dopo aver previsto al primo comma la possibilità per il creditore di chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore secondo le regole del codice di procedura civile, al secondo comma consente che lo stesso sequestro possa essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, per garantire il creditore dal rischio di cessioni fatte in sua frode. Tuttavia, trattandosi di situazione in cui non sorge di per sé alcun debito da parte dell'acquirente, la norma circoscrive la possibilità di sequestro del bene del terzo solo al caso in cui risulti previamente proposta l'azione revocatoria, così tutelando le ragioni del terzo, che viene a subire una limitazione dei propri diritti per vicende debitorie non proprie.
Pertanto la norma non ritiene sufficiente la mera indicazione della volontà di proporre azione revocatoria: l'azione deve essere già instaurata, con il relativo onere del creditore di individuare gli elementi da allegare e di assumersi il rischio anche economico di un giudizio e la correlativa possibilità per il terzo di difendersi pienamente.
"Deve notarsi – ammonisce altro giudice - che l'art. 669 quatercedies tiene distinti i provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V del capo III, per cui sussiste l'estensione automatica e diretta delle disposizioni "della presente sezione", dagli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, relativamente ai quali le norme del rito cautelare uniforme possono adottarsi solo "in quanto compatibili".
Nel caso del sequestro previsto dall'art.2905 cc, l'estensione della disciplina generale si scontra con la specialità di questo peculiare sequestro, per il quale è espressamente previsto che la tutela cautelare sia condizionata alla preventiva instaurazione dell'azione revocatoria, per le ragioni appena esposte. Del resto, la necessità di valutare la compatibilità o meno della disciplina cautelare uniforme alla misura invocata, rende evidente come anche l'art.669 quaterdecies cpc faccia salve eventuali peculiarità dei sequestri speciali, e non intenda superarle. Deve quindi ritenersi che la tutela ai sensi dell'art. 2905 comma 2 c.c. possa proporsi solo in corso di causa e il ricorso sia, altrimenti, inammissibile perché proposto senza la preventiva instaurazione del giudizio di merito" [4].
Il Tribunale di Massa ha infine rigettato l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2905 co. 2 c.c. sollevata dalla ricorrente per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. In particolare non ha trovato accoglimento l'argomentazione secondo la quale precludere al creditore di ottenere ante causam il sequestro sui beni del terzo significherebbe diminuire le sue possibilità di tutela. Sul punto il Tribunale ha rilevato che lo stesso effetto di rendere inopponibili eventuali futuri atti di alienazione del bene può essere ottenuto, "fin da subito", con la trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria ex artt. 2652 n. 5 e 2690 n. 1 c.c., senza dover quindi attendere l'iscrizione della causa al ruolo ed il tempo necessario per il rilascio successivo del provvedimento cautelare.
"La speciale disciplina prevista per il sequestro ex art. 2905 co. 2 c.c. rispetto alle altre ipotesi in cui sia formulata domanda diversa rispetto a quella revocatoria non appare dunque irragionevole se solo si consideri che lo stesso si discosta dall'istituto generale del sequestro ex art. 671 c.p.c., andando a colpire il bene di un terzo e non del debitore, vale a dire di un soggetto estraneo alle vicende di debito/credito tra le parti "principali", ponendo peraltro profili di criticità con le esigenze di certezza dei traffici giuridici, e che il creditore ha comunque a disposizione il rimedio "preventivo" della trascrizione della domanda giudiziale.
La specialità dell'istituto, in uno con la natura costitutiva dell'azione revocatoria, giustifica pertanto il differente trattamento previsto dall'art. 2905 co. 2 c.c. rispetto alla disciplina del rito cautelare uniforme, cui invece è integralmente sottoposto il rimedio dell'art. 671 c.p.c.."
[1] Tribunale di Genova, 18.11.2013
[2] Tribunale di Monza 12-12-02, ord., G. mer. 03, 1428; Trib. Napoli-Afragola 5-7-00, ord., G. it. 01, 2087; Trib. Milano 30.8.96 in Foro It. 1997, I, 1270; inedita Trib.Genova 25.3.2013.
[3] Tribunale di Nola, Sez. II, 24/11/2011
[4] Tribunale di Genova 18.11.2013 inedito