APPROFONDIMENTI

Indennizzabilità dell’IVA

15/12/2015

di Avv. Giandomenico Boglione

E' ricorrente il quesito se l'assicuratore debba corrispondere l'incremento dell'IVA applicato sulle fatture relative alle riparazioni dei danni ritenuti risarcibili.
Limitando la ns. indagine alle persone giuridiche (solitamente la giurisprudenza di merito ammette addirittura per quelle fisiche la liquidazione dei preventivi applicandovi presuntivamente l'IVA), osserviamo che fondamentalmente, l'origine della problematica va ricercata nelle qualità proprie dell'IVA e in particolare nella neutralità che la caratterizza. Il meccanismo dell'IVA prevede, infatti, che l'onere dell'imposta gravi sul consumatore finale e sia identico qualunque sia la complessità del circuito che la merce o il servizio ha seguito prima di essere acquistato da questo. Tale risultato è ottenuto assoggettando sistematicamente all'imposta tutte le transazioni, ma applicando contemporaneamente un meccanismo di detrazione, che consente al soggetto passivo di versare al fisco soltanto la differenza fra l'importo dell'imposta che egli stesso ha versato ai propri fornitori e l'importo dell'imposta, a carico del suo cliente, che egli ha riscosso quando ha incassato il prezzo delle vendite fatturate.
Questa perfetta armonia, tuttavia, non viene più garantita ove venga distorto il principio dell'applicazione generalizzata dell'imposta, tanto al livello degli operatori assoggettati quanto a quello delle operazioni imponibili: se si interrompe la catena che, associando imposizione e detraibilità, conduce fino al consumatore finale, e questo indipendentemente dalle modalità secondo le quali si verifica detta rottura, è legittimo il dubbio che l'IVA possa essere opposta all'assicuratore. Quest'ultimo è tuttavia onerato della prova che il beneficiario dell'indennizzo possa effettivamente detrarre l'imposizione fiscale. Non è sufficiente sostenere che laddove l'assicurato sia una persona giuridica l'IVA non andrebbe liquidata in quanto l'effetto dell'IVA non dovrebbe essere monetariamente avvertito in quanto – a livello di bilancio d'impresa – costituirebbe una c.d. "partita di giro".
Da tempo la Giurisprudenza riconosce "la detrazione dell'Iva per gli acquisti di carburante e per le riparazioni degli automezzi si applica solo nel caso di inconfutabile attinenza delle spese ai mezzi dell'attività aziendale" [1]. Ne consegue che "la somma corrisposta al riparatore a titolo di Iva, per le riparazioni effettuate ad un'autovettura danneggiata in un incidente stradale di proprietà di una società, deve essere rimborsata quando l'imposta non possa essere recuperata sotto forma di compensazione tra operazione attiva e passiva, trattandosi di bene non destinato ad essere utilizzato esclusivamente come strumentale nell'attività propria dell'impresa [2]. Ma – si badi – tale principio si applica in quanto nella fattispecie ricorrono i requisiti di cui all'art. 19 bis comma l d.P.R. n. 633 del 1972 [3], cioè il bene assicurato sia un mezzo stradale [4] utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell'attività propria dell'impresa.
La Suprema Corte ha, in tema di danni a autoveicoli, ritenuto che "poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell' Iva versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente" [5].
La materia tuttavia meriterebbe una più approfondita disamina per ogni singola fattispecie e non già per sommi capi. Le Corti di merito paiono sovente seguire acriticamente una per così dire usanza tralaticia senza comprendere appieno le diverse sfaccettature della questione. Contrariamente a quanto ritenuto da molti giudici di merito di primo grado, l'imputazione o meno dell'IVA non costituisce una mera "operazione contabile, interna all'impresa". Infatti se l'impresa ottenesse il rimborso dell'Iva sulla sorte risarcitoria del bene riparato, non soltanto creerebbe una irregolarità contabile, ma beneficerebbe di un indebito lucro, atteso che detta imposta va computata in detrazione.

 

[1] Comm. tribut. centr., sez. XVI, 28 maggio 1985, n. 5278, in Comm. tribut. centr., 1985, I, 469

[2] Pret. Genova 7 agosto 1991, in Arch. giur. circ., 1991, 848 e in Assicurazioni, 1992, II, 63

[3] Alla lett. a la norma precisa che "l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lett. e dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative.ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni".

[4] Gli autoveicoli citati dalla norma sono quelli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose, carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato.

[5] Cass., sez. III, 14 ottobre 1997, n. 10023, in Danno e resp., 1998, 283