APPROFONDIMENTI

L’ assolvimento dell’onere della prova in capo alla parte assicurata in caso di furto

11/06/2014

di Avv. Giandomenico Boglione

Vi è in Giurisprudenza un acceso dibattito circa la prova del furto del bene assicurato ovvero la dimostrazione del c.d. "fatto costitutivo" del diritto all'indennizzo assicurativo posto alla base della domanda indennitaria.
Spesso si registrano sentenze nelle quali l'assicurato, al fine di soddisfare gli oneri probatori su di sé gravanti ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si limita a produrre la sua denuncia di furto sporta alle Autorità. Tuttavia, sul tema già da tempo la nostra Suprema Corte di Cassazione [1] è ferma nel ritenere che "...la denuncia (n.d.r. nel caso era di rapina) è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale... (omissis) il generico assunto della sentenza istruttoria penale che sui fatti denunciati siano state eseguite dalla polizia giudiziaria infruttuose indagini non è idoneo ad attribuire presunzione di veridicità a fatti mai accertati".
La sola produzione della denuncia di furto non esime dunque l'assicurato dalla prova rigorosa in primis della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento-furto. In tal senso si esprimono le Corti di merito secondo le quali "Al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura, l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione, deve essere cioè dimostrata la così detta "preesistenza" dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo" [2].
Parimenti, "La circostanza che la polizza di assicurazione esiga, per caso di sottrazione mediante furto o rapina del mezzo di trasporto sul quale sono caricate le merci, la presentazione di una denuncia, non esime l'assicurato dall'onere di provare la causa del sinistro" [3].
In assenza della dimostrazione dell'evento "furto" prevarrà la monolitica giurisprudenza di Cassazione in tema di assicurazioni marittime a mente della quale "In tema di assicurazione della nave, l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c., e cioè dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato." [4]
Tale principio, ampiamente condiviso in Dottrina [5] è valido in ogni ramo dell'assicurazione posto che se viene assicurato un rischio determinato, il "fatto costituivo", che consiste nella prova dell'evento come delimitato in contratto, deve essere provato ad opera dell'assicurato [6]. Viceversa, se il rischio viene individuato anche negativamente mediante eccezioni, significa che le circostanze impedienti l'esigibilità della prestazione d'indennizzo debbono essere provate dal preteso obbligato, ovvero dall'assicuratore. [7]
Sul tema fondamentale della delimitazione del rischio assicurato, è bene ricordare che l'individuazione del rischio può essere effettuata con indicazioni positive ovvero con indicazioni negative e talvolta con indicazioni positive e negative [8] in quanto solitamente nelle polizze sono contemporaneamente indicate sia le circostanze in cui l'evento deve manifestarsi (c.d. rischi assunti) sia quelle la cui ricorrenza esclude la copertura (c.d. rischi esclusi) [9].

 

[1] Cfr. sentenza n. 10262 del 7 settembre 1992 (pubblicata in Dir. Mar. 1993, 698).

[2] Corte d'Appello di Milano 5 novembre 2004 la cui massima è pubblicata in Giustizia a Milano 2004, 75.

[3] Ca Milano, 9 gennaio 1996 Soc. Guardamiglio carni c. Soc. Insurance Co. North America, pubblicata in Dir. maritt. 1998, 1128.

[4] Cassazione nel 1995, in data 10 maggio, n. 5123 in Assicurazioni 1997, II, 2 Giust. civ. Mass. 1995, 980; in Giust. civ. 1995, I,2033.

[5] A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, II, Milano, 1954, 431; cfr., sostanzialmente nello stesso senso, anche G. FANELLI, Le assicurazioni, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da A. CICU e F. MESSINEO, Milano, 1980, 134: l'assicurato deve senz'altro provare "che si è verificato l'evento (la lesione dell'interesse patrimoniale) qualificato dalla causa indicata nel contratto (l'incendio, la grandine, il furto, ecc.)"; G. VOLPE PUTZOLU, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione, Bologna, 1992, 120; ma v., in senso parzialmente diverso, G. SCALFI, I contratti di assicurazione. L'assicurazione danni, Torino, 1991, 228-229: l'assicurato deve provare il sinistro, ossia che è accaduto il fatto e che esso ha prodotto un danno, in conformità al principio dell'art. 2697, comma 1°, c.c.;. Sulla ripartizione dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore in tema di assicurazione contro i danni, v., in generale, anche G. CASTELLANO S. SCARLATELLA, Le assicurazioni private, in Giur. sist. civ. comm., fondata da W. BIGIAVI, 2ª ed., Torino, 1981, 359 ss.

[6] R. CALVO, L'onere della prova, in Contr. impr., 1996, 1022.

[7] E. FOGLIANI, Onere della prova e navigabilità della nave nell'assicurazione corpi, in Nuova giur. civ. comm., 1996, I, 432.

[8] A. DONATI, Trattato, cit., II, 144 ss., in particolare 147-147.

[9] G. FANELLI, Le assicurazioni, cit., 104 ss., 111 ss; A. DE GREGORIO - G. FANELLI, Diritto delle assicurazioni, II,Il contratto di assicurazione, Milano, 1987, pp. 82 ss.; G. SCALFI, I contratti di assicurazione, cit., 70 ss.; N. GASPERONI, Le assicurazioni, in Tratt. dir. civ., diretto da G.GROSSO E F. SANTORO-PASSARELLI, Milano, 1966, 63-64.