Con una recentissima pronuncia - n. 2872 depositata il 13.02.2015 - la Suprema Corte è tornata ad occuparsi dell'annoso tema afferente la nullità o meno della clausola c.d. claims made che, come noto, limita l'operatività della garanzia assicurativa a quelle richieste di risarcimento che l'assicurato abbia ricevuto per la prima volta durante la vigenza temporale della polizza e purché quel claim afferisca ad evento occorso nel medesimo arco temporale ovvero, in determinati casi, anche in data antecedente l'inizio della decorrenza dello stesso contratto assicurativo (il c.d. periodo di retroattività che generalmente è limitato a 5-10 anni).
Con tale ultimo arresto i Giudici di Legittimità hanno di fatto accolto apertamente l'efficacia e la legittimità, anche in termini di buona fede, della clausola claims made spiegando – se mai ce ne fosse stato ancora il bisogno – che essa non introduce una limitazione della responsabilità in favore dell'assicuratore ma definisce l'oggetto stesso della copertura assicurativa stabilendo quali sinistri possano o meno essere indennizzati.
Né il richiamo ad una lamentata violazione dell'art. 1917 laddove è fatto espresso riferimento all'evento e non alla richiesta di risarcimento – ha spiegato la Cassazione – potrebbe determinare la nullità di siffatta clausola atteso che essa "...non rientra nella fattispecie tipica prevista dall'art. 1917 c.c., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito ex art. 1322 c.c., giacché, dal suindicato art. 1917, l'art. 1932 cod. civ. prevede l'inderogabilità – se non in senso più favorevole all'assicurato – del terzo e del quarto comma, ma non anche del primo, in base al quale l'assicuratore assume l'obbligo di tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo dell'assicurazione di cui il medesimo deve rispondere civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto, e non solo nel periodo di "efficacia cronologica" del medesimo, come si desume da una interpretazione sistematica che tenga conto anche del tenore degli artt. 1917, 1913 e 1914 cod. civ., i quali individuano l'insorgenza della responsabilità civile nel fatto accaduto".
Un altro punto a favore della claim di fatto.
Rimane aperto invece il tema dei c.d. "fatti noti" e la conseguente eccezione di inoperatività sovente abusata dal nuovo assicuratore con polizza claims made per fatti occorsi in periodo di retroattività. La questione "bona fides" sotto tale profilo sembra essere ancora in gioco.