APPROFONDIMENTI

La cessione al terzo del credito vantato dall’assicurato a titolo di indennizzo nei confronti del suo assicuratore ed il successivo fallimento dell’assicurato

Quando, se e a chi paga l’assicuratore?

06/02/2015

di Avv.to Stefano Zerbo

Il tema del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore allorché nei confronti del proprio assicurato sia stata avviata una procedura concorsuale per molti anni è stato dibattuto e controverso tra chi sosteneva l'obbligo di pagare esclusivamente al curatore e chi, invece direttamente, al danneggiato.
La questione non è di poco conto e si complica allorché l'assicurato abbia ceduto in favore del terzo il proprio credito vantato a titolo di indennizzo nei confronti del suo assicuratore prima di essere soggetto a procedure concorsuali ed alla conseguente eventuale liquidazione e fallimento; quali condotte deve adottare la compagnia nei confronti della quale, in tale ultima ipotesi, il terzo abbia richiesto il pagamento del credito a suo tempo ceduto dall'assicurato allorché quest'ultimo dovesse in effetti risultare in quel momento già soggetto a procedura concorsuale?
Ebbene, intervenendo in un analogo caso nel quale il terzo cessionario aveva tentato di far valere nei confronti di un assicuratore il proprio credito ad esso ceduto dall'assicurato dichiarato successivamente fallito, la Suprema Corte ha di fatto spostato l'attenzione dal problema della validità ed efficacia o meno dell'atto di cessione del credito (si pensi a quanto previsto dall'art. 161 L.F. in tema di atti ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti al debitore allorché abbia depositato domanda di ammissione al concordato) alla rilevanza di tale cessione rispetto alla posizione del debitore ceduto, nella specie l'assicuratore medesimo, affermando che "Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, sicché, in mancanza, il debitore ceduto, ancorché fosse a conoscenza dell'avvenuta cessione, è tenuto ad eseguire il pagamento al curatore del fallimento e non al cessionario." (Cass. Civ. 11.09.2014 n. 19199).
Non è quindi alla data di avvenuta cessione del credito che occorre fare riferimento ai fini della valutazione circa la possibilità di pre dedurre o meno quel credito dalla procedura concorsuale successivamente avviata, quanto semmai alla notifica che di quella cessione sia stata fatta al debitore ceduto.