APPROFONDIMENTI

LA CLAUSOLA CLAIMS MADE E’ IMMERITEVOLE

DOPO LA CASSAZIONE, ANCHE LE CORTI DI MERITO BOCCIANO UNA CLAUSOLA CLAIMS MADE IN ASSENZA DI UNA GARANZIA “POSTUMA”

12/07/2017

di Avv.to Stefano Zerbo

I pochi dubbi che, anche dopo la nota pronuncia n. 9140/2016 resa a Sezioni Unite dalla Cassazione, la clausola claims made non avrebbe passato il vaglio giurisprudenziale erano già stati recentemente dissipati dalla decisione con la quale la Suprema Corte – con la sentenza n. 10506/2017 – aveva tacciato di immeritevolezza una siffatta articolazione contrattuale.
A distanza di pochissimo tempo da tal ultima decisione, giungono gli arresti di due differenti Tribunali – Roma e Napoli – che quei dubbi paiono ora integralmente fugare.
Ove la clausola claims made inserita in un contratto assicurativo non preveda l'estensione ad una garanzia "postuma", cioè operante anche per le richieste giunte oltre la data di scadenza del contratto per fatti occorsi nel periodo di vigenza, essa non va considerata valida proprio perché – affermano all'unisono i due Giudici – immeritevole ai seni dell'art. 1322 c.c..
Con la pronuncia n. 10753 del 29.05.2017 il Tribunale di Roma ha fatto propri i ragionamenti estesi nelle motivazioni della sentenza della Suprema Corte n. 10506 di qualche giorno antecedente: la clausola claims made che escluda l'operatività della garanzia per fatti occorsi durante la vigenza temporale del contratto ma con claim notificato dal terzo danneggiato solamente dopo il termine di scadenza dello stesso attribuisce all'assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita, stante l'alta probabilità che la vittima del danno non sia così pronta da chiederne l'immediato risarcimento. Così concepita, inoltre, la clausola espone, ingiustamente secondo il Giudice, l'eventuale obbligo dell'assicuratore alla manelva non solo all'evento futuro ed incerto determinato dalla colpa dell'assicurato, ma altresì all'avveramento di una circostanza – l'invio della richiesta danni – rimesso alla volontà di un terzo estraneo al sinallagma.
Dal che, due conseguenze a sostegno della dichiarazione di immeritevolezza ex art. 1322 c.c.:
(i) la clausola fa sorgere nell'assicurato l'interesse a ricevere prontamente la richiesta di risarcimento, in aperto contrasto col principio secondo il quale il rischio assicurato deve essere un evento futuro, incerto e non voluto;
(ii) la clausola claims made con esclusione delle richieste postume pone l'assicurato nella seguente aporia: sapendo di avere causato un danno, se tace e aspetta che sia il danneggiato a chiedergli il risarcimento, perde la copertura; se sollecita il danneggiato a chiedergli il risarcimento, viola l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1915 c.c..
Anche il Tribunale di Napoli – sentenza n. 5989 del 22 maggio 2017 – giunge alle stesse conclusioni seppur chiarendo che la claims made non può essere considerata una clausola vessatoria.
Riprendendo al riguardo il principio espresso nel 2016 dalle Sezioni Unite, il Giudice partenopeo ha spiegato che tale previsione contrattuale è esente da censure ai sensi dell'art. 1341 c.c. allorché, derogando all'art. 1917 c.c., condiziona l'operatività della garanzia alla richiesta del terzo e non anche al verificarsi dell'evento. Ciò sulla scorta dell'art. 1932 c.c. che non disciplina il primo comma dell'art. 1917 c.c. tra le norme c.d. inderogabili.
Tuttavia, sebbene non vessatoria, anche secondo il Tribunale di Napoli la claims made in assenza di "postuma" per fatti occorsi in costanza di contratto risulta comunque immeritevole e quindi invalida. Al pari di quello capitolino, questo Giudice richiama la pronuncia n. 10506/2017 e le ragioni che avevano allora fondato la declaratoria di immeritevolezza: 1) in quanto attribuisce all'assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita; 2) perché pone l'assicurato in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra; 3) perché può costringere l'assicurato a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti.
Il Tribunale di Napoli si spinge peraltro ad un ulteriore commento aggiungendo che, così congegnata, la clausola claims made non realizza appieno la causa del contratto assicurativo costituita dal trasferimento, verso corrispettivo di un premio, del rischio afferente alle conseguenze economiche di un evento pregiudizievole incerto. Un tale previsione contrattuale preclude la realizzazione dell'obiettivo di tutela del rischio da parte dell'assicurato giacchè questi, "pur provvedendo a munirsi di anno in anno ed in modo continuativo di polizze per la responsabilità civile in relazione all'attività svolta, rischia di trovarsi privo di copertura assicurativa per fatti intervenuti nel corso della durata delle singole polizze in un numero indeterminato di casi solo perché la denuncia è intervenuta in epoca successiva alla scadenza del contratto. La clausola in esame va, quindi, ritenuta non meritevole di tutela."
Merita un commento a parte una terza pronuncia che il Tribunale, questa volta di Udine, ha reso sulla claims made, prima ancora della pubblicazione della sentenza di Cassazione n. 10506/2017 presa a canovaccio per le loro motivazioni dai Giudici romano e napoletano nelle rispettive citate decisioni.
Il caso riguardava una polizza con claims made c.d. impura, cioè assoggettante la garanzia al verificarsi dell'evento in vigenza ed alla contestuale ricezione della richiesta danni nel medesimo arco temporale .
Con la sentenza del 03.05.2017 il Tribunale di Udine, chiarito che non è nulla secondo la ricostruzione già resa dalle Sezioni Unite, ha così proceduto nel concreto al vaglio della clausola giungendo a formulare giudizio di immeritevolezza. Riconoscendo quella claims made, in quanto "impura", particolarmente penalizzante per l'assicurato, il Giudice ha in questo caso giustificato l'immeritevolezza perché (i) nel contratto non erano previste deroghe né sussistevano presunzioni del contrario, (ii) il premio versato non era in linea con quanto pagato dall'assicurato su altra polizza con previsione di retroattività e massimale aumentato, (iii) l'assicurato non poteva considerarsi professionista del settore assicurativo.
La conseguenza, conclude il Tribunale di Udine, "non può che essere l'applicazione alla fattispecie dello schema legale del contratto di assicurazione contro i danni per responsabilità civile, e cioè della formula loss occurence di cui all'art. 1917 c.c.".
Badi, dunque, l'assicuratore a "dormire sogni tranquilli" che le sorprese giuriprudenziali stanno diventando sempre più "quotidiane".