APPROFONDIMENTI

La portata ed i limiti dell’istanza di accesso agli atti del Comitato di Valutazione Sinistri (CVS)

08/04/2020

di Avv.to Stefano Zerbo

Con la decisione n. 808 del 31 gennaio 2020 il Consiglio di Stato ha avuto recentemente modo di pronunciarsi sull’annosa questione relativa all’istanza di accesso agli atti formulata dal paziente nei confronti di una struttura sanitaria. La tematica afferiva alla “portata” di tale istanza e, in particolare, se essa potesse o meno avere ad oggetto anche le relazioni espresse dai CVS e contenenti indicazioni di carattere medico legale e di strategia difensiva in essa esposte.

Il Consiglio di Stato era chiamato a pronunciarsi sul gravame promosso da un’azienda sanitaria avverso la pronuncia resa in precedenza dal TAR Lombardia all’esito di un procedimento avviato dagli eredi di una paziente che si erano visti rigettare dall’azienda l’istanza di accesso agli atti prodotti dal Comitato di Valutazione Sinistri in merito alla vicenda clinica della loro congiunta. A dispetto delle eccezioni formulate dalla struttura sanitaria – che aveva fondato il diniego all’accesso sul presupposto che gli atti richiesti riguardavano una potenziale vertenza tra le parti, così da ledere il diritto di difesa dell’azienda – il TAR aveva acconsentito a che gli istanti avessero diritto a prendere visione integrale della documentazione richiesta.

Secondo il Tribunale amministrativo non ricorrevano motivi validi a negare l’accesso agli atti del CVS, trattandosi di documenti finalizzati alla verifica dell’adeguata erogazione delle cure in favore della paziente (e del rispetto in essa delle regole della scienza medica) e, come tale, a tutto diritto conoscibili dai congiunti della paziente che ne avevano fatto richiesta.

Nel ricorrere al Consiglio di Stato l’azienda sanitaria ribadiva le argomentazioni del primo grado circa l’esclusione del diritto di accesso alle relazioni e agli atti dei CVS poiché relativi alla strategia di difesa che sarebbe stato possibile per la struttura intraprendere in sede giudiziale e non. Contestualmente veniva opposta l’efficacia del diniego all’ostensione documentale sulla scorta del richiamo all’attività di risk management (per come disciplinata anche da ultimo dall’art. 16 della L. 24/2017 e prima ancora nella L. 208/2015) cui, nelle tesi dell’azienda, il ruolo del CVS sarebbe risultato attratto.     

Nel decidere la questione il Consiglio di Stato ha invero disatteso tutti i motivi di appello svolti dalla difesa della ASL appellante, eccetto uno: è stata accolta la considerazione svolta dall’azienda sanitaria sul fatto che le relazioni del CVS e medico legali hanno anche la funzione di dettare la linea difensiva della struttura allorché si sia in presenza di un giudizio o nelle immediatezze dello stesso. Secondo il Consiglio di Stato la circostanza non determina il venire meno dell’obbligo di ostensione di tali documenti al richiedente, ma permette all’azienda di eliminare (cancellare) i passaggi contenuti nelle relazioni direttamente correlati a dettare una possibile strategia difensiva sul caso.
 
Secondo il  Consiglio di Stato infatti “Nella specie, deve rilevarsi che gli atti del CVS, insieme alle propedeutiche perizie medico-legali, si inseriscono, come si evince dalle delibere richiamate dall’Amministrazione, nell’ambito di un procedimento funzionale alla individuazione di una soluzione compositiva della potenziale controversia risarcitoria: essi, quindi, pur non essendo direttamente funzionali alla difesa in giudizio dell’Amministrazione, possono effettivamente contenere valutazioni di ordine strategico-difensivo, sottratte in quanto tali al regime ostensivo sulla scorta della giurisprudenza citata, ulteriori rispetto a quelle di carattere strettamente ricognitivo (della dinamica degli eventi) o valutativo (dei profili medico-legali della vicenda). Consegue, dai rilievi svolti, che l’appello deve essere parzialmente accolto, in accoglimento della domanda subordinata avanzata dalla parte appellante, nel senso che l’esibizione dei documenti in oggetto dovrà avvenire mediante l’impiego degli opportuni accorgimenti (stralcio, omissis ecc.), atti ad assicurare la salvaguardia del diritto di difesa dell’Amministrazione appellante, accompagnati dalla attestazione da parte del responsabile del procedimento che le parti omesse o stralciate contengono effettivamente valutazioni di carattere difensivo dell’Amministrazione elaborate in funzione del contenzioso instaurato in sede civile.
A tale riguardo, deve precisarsi che, al fine di giustificare la mancata ostensione, tenuto conto del carattere eccezionale del limite, non sarà sufficiente che le valutazioni possano assumere potenzialmente rilievo ai fini della elaborazione della strategia difensiva dell’Amministrazione nell’ambito del giudizio civile, ma sarà necessario che siano state formulate in diretta ed immediata funzione della strategia difensiva da assumere in quel giudizio (e non, quindi, ai soli fini delle decisioni da assumere in sede di eventuale definizione extra-giudiziale della controversia, cui direttamente attengono, per quanto detto, le funzioni del CVS).
In sede esecutiva della presente sentenza, quindi, l’Amministrazione dovrà verificare che l’attività ostensiva posta in essere in data 23 dicembre 2019 sia conforme alle indicazioni che precedono ed eventualmente integrarla/modificarla al fine di garantire il pieno ed effettivo esercizio del diritto di accesso della parte richiedente.

 
Secondo il Consiglio di Stato non sussistono dunque ragioni per negare l’accesso alla documentazione prodotta dai CVS a coloro che ne facciano istanza. Tuttavia, l’azienda sanitaria cui la richiesta di accesso è indirizzata ha il diritto di omettere tutte quelle parti  contenenti considerazioni difensive.

Contestualmente, colui che richiede l’accesso agli atti del CVS è privato della possibilità di utilizzare tali documenti nell’eventuale giudizio promosso per ottenere il ristoro dei danni sofferti.