APPROFONDIMENTI

La responsabilità civile nelle competizioni veliche

16/10/2014

di Avv. Giandomenico Boglione

Il regime giuridico applicabile alle regate in punto risarcimento dei danni subiti dai concorrenti, dalle imbarcazioni e dalle attrezzature, richiede il coordinamento dei principi generali in tema di neminem laedere con le regole di regata e le decisioni emanate dalla Giuria sportiva come richiesto dall'art. 30 del codice del diporto [1]. In precedenza la l. 11 febbraio 1971, n. 50 (art.14, 4° comma), disponeva che "nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette" con ciò, come il recente Regolamento del codice del diporto, riconoscendo la specialità della materia.
Quanto sopra non comporta l'esclusione della giurisdizione ordinaria a favore dei comitati di regata [2] ma solo l'affermazione del principio secondo cui in caso di sinistri l'accertamento della relativa responsabilità, se devoluto all'autorità giudiziaria, deve essere effettuato in base alle Regole di regata applicabili alla manifestazione velica di specie [3].
La partecipazione ad una regata comporta infatti da parte di ogni regatante l'implicita adesione alle regole di regata che ogni quadriennio olimpico vengono emesse dall'ISAF (International Sailing Federation) e che disciplina in Italia tutte le regate sportive la cui organizzazione è affidata in via esclusiva alla FIV (Federazione Italiana Vela) riconosciuta dall'ISAF e dal CONI quale unica autorità nazionale per la vela. Tale adesione, avente necessariamente natura negoziale, assume particolare significato nei casi di collisione ai quali non si applicheranno le norme sulla responsabilità per danni da urto previste dall'art.486 cod. nav. [4]. In materia anche la giurisprudenza internazionale [5] si è da tempo orientata nell'escludere le regate dal raggio d'azione delle c.d. COLREG ovvero le Norme Internazionali per la prevenzione degli abbordi in mare - NIPAM (approvate in Italia come allegato "A" della l. 5 maggio 1966, n. 276). La regola 3 le dichiara applicabili a qualsiasi tipo di natante in grado di essere usato come mezzo di trasporto sull'acqua, con ciò escludendo gli urti occorsi tra unità che non perseguono alcun fine trasportistico bensì eminentemente lusorio [6].
Le regole comportamentali relative alla competizione trovano applicazione per la determinazione e ripartizione delle responsabilità per i danni occorsi in regata ma, come da tempo sostenuto dalla FIV che ha all'uopo integrato l'art. 68 del Regolamento internazionale di regata, l'aspetto risarcitorio è riservato all'AGO.
L'art. 40 del codice del diporto richiama per la "responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto" l'art.2054 cod. civ. che - come noto – pone in capo al "conducente" la presunzione di responsabilità, fatta salva la prova di "aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", stabilendo, per i casi di urto, la presunzione di corresponsabilità tra i conducenti delle unità collidenti. Il principio del neminen laedere è aperto all'applicazione di diversi criteri di imputabilità della responsabilità del velista sportivo; proiettati sullo scenario delineato dalla giurisprudenza di settore, aiutano l'interprete ad attenersi ai principi afferenti il concorso di responsabilità e a quantificare più attentamente i risarcimenti conseguenti, in sintonia con altri peculiari fattori rappresentati dall'esimente sportivo [7] e dal rischio sportivo [8] applicabili al prototipo di "atleta medio".
A completamento del quadro della responsabilità civile in campo sportivo va considerato l'eventuale concorso del fatto colposo degli organizzatori della manifestazione [9], il cui regime di responsabilità può risultare ulteriormente inasprito qualora si occupino di manifestazioni di gare considerate pericolose [10].
E' frequente il caso del concorso del danneggiato membro dell'equipaggio che subisce un danno alla persona ad opera di un terzo concorrente ovvero causatogli dal suo stesso equipaggio. Per tale ultima ipotesi la giurisprudenza è orientata a considerare la navigazione di una barca a vela in regata a "conduzione collettiva", in quanto tutti i membri dell'equipaggio collaborano indistintamente nella conduzione dell'imbarcazione, anelando un comune risultato finale (la vittoria) e accettando (quanto meno implicitamente) con la partecipazione il rischio tipico di quella particolare competizione sportiva. Tale inquadramento della materia risale al "leading case" rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Trieste del 9 giugno 1989 [11], pronunciata per un caso relativo a lesioni personali subite durante la Barcolana da un membro dell'equipaggio che aveva citato per danni l'assicuratore del proprio armatore. Nella pronuncia si è affermato che sebbene lo skipper assuma posizione preminente "si giova della collaborazione di tutto l'equipaggio secondo una distinzione dei ruoli. Infatti, l'ipotesi della barca a vela in regata differisce notevolmente da quella dell'imbarcazione in semplice diporto, in quanto nella prima ipotesi si tende all'obiettivo di raggiungere la maggior competitività rispetto agli avversari, mediante, innanzitutto, la collaborazione dell'equipaggio che in tal modo è compartecipe della conduzione del mezzo".
Altre decisioni giurisprudenziali hanno concluso ut supra per la qualificazione dell'"unico conducente", laddove l'"equipaggio" è stato definito "l'unità organizzata in cui ciascuna atleta svolge il proprio compito in relazione tecnico funzionale con i propri compagni" [12]. Si registrano però pronunce difformi [13].
Un ulteriore ambito di indagine circa l'imputabilità dei danni occorsi durante le competizioni veliche è dischiuso dai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di "rischio sportivo". Con la decisione dell'8 agosto 2002, n. 12012 [14] la Suprema Corte ha specificato che "... il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo" con ciò escludendo la responsabilità "... se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso".
Tra le regole di gioco, elaborate dalle varie federazioni competenti, rientra l'obbligo (deontologico – non scritto) per l'atleta di dare il meglio di sé, all'insegna della combattività che in ogni competizione sportiva gli impone di vincere o comunque di raggiungere il miglior risultato possibile. Un atteggiamento rinunciatario o soltanto poco combattivo contrasta, infatti, con lo spirito "agonistico" e con le finalità dello sport. Non si può escludere a priori la legittimità dell'atteggiamento di chi pretende il massimo della velocità possibile, pur nel rispetto delle regole di gara, posto che perseguire il miglior risultato costituisce un dovere dello sportivo. Nell'ambito dello sport velico si conforma a dette norme chi, pur in condizioni meteo marine impegnative, fa il possibile (a dispetto dei limiti di competitività propri e del suo equipaggio) per superare l'avversario [15], non potendosi ricondurre il comportamento in regata ai canoni di diligenza del buon padre di famiglia, sostituiti da quelli del "buon agonista" [16]. Si è infatti istituzionalizzata la figura giuridica del c.d. atleta medio il cui comportamento deve valutarsi con criteri più elastici a seconda della tipologia di competizione affrontata. Allo stesso modo per l'analisi della responsabilità civile in relazione ai danni occorsi in regata non ci si dovrà riferire quindi all'uomo medio (e ai canoni comportamentali che ci si deve attendere da un uomo di media avvedutezza) bensì al "velista agonista medio" la cui condotta andrà parametrata alle specifiche circostanze del caso.
Punto nodale dell'indagine circa la sussistenza del "danno ingiusto" riveste in ogni caso l'analisi della condotta dello sportivo che andrà esente da obblighi risarcitori qualora abbia rispettato tutte le norme (anche non scritte e genericamente riassumibili nell'abusato termine "fair play") previste dalla disciplina sportiva della vela (ovvero dal Regolamento di regata edito dall'Isaf) con ciò soddisfacendo la prima condizione prevista dalla giurisprudenza per escludere la colpa e la conseguente risarcibilità dei danni e delle lesioni derivatine.
Nel caso in cui lo sportivo rispetti le regole di gioco e non abbia consapevolmente (o peggio, intenzionalmente) attentato all'integrità fisica dell'avversario ovvero delle sue attrezzature, si resta nell'area del rischio consentito, escludendosi ogni responsabilità. Ad egual risultato si giunge nel caso in cui si causino danni all'avversario ma senza la precisa volontà di violare le regole applicabili, configurandosi esclusivamente un illecito sportivo. Solamente una condotta lesiva che abbia alla base una violazione volontaria delle regole di gioco e dei precetti di lealtà e correttezza integrerà un illecito perseguibile penalmente e foriero, come ulteriore conseguenza, dell'obbligo del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.
Anche nei casi "limite" di cui sopra, dunque, prima di colpevolizzare un concorrente in una competizione velica si dovrebbe attentamente considerare la presunzione di liceità della condotta conforme alle regole di regata, sempreché il danno arrecato rientri nell'alea normale di rischio della disciplina sportiva velica agonistica.
Quale ulteriore profilo di analisi viene in rilievo la scriminante relativa all'accettazione del rischio di subire danni assunto implicitamente da parte chi partecipa a gare. In tal caso il concorrente rinuncia ad ogni azione per danni e conseguentemente legittima azioni in realtà antigiuridiche che vanno tuttavia ricomprese nella liceità di una condotta rientrante nei parametri dell'alea connaturata all'attività sportiva praticata in quanto "L'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi" [17].
A questa conclusione la giurisprudenza è giunta anche in relazione a lesioni subite da soggetti che non partecipavano come concorrenti alla gara agonistica e che ricoprivano il ruolo di organizzatori o anche di arbitri o assistenti di gara [18].
E' stato correttamente osservato che se i danni procurati da un atleta a seguito di lesioni nell'esercizio di attività sportiva venissero valutati solo alla luce delle norme codificate, prescindendo totalmente dal contesto nel quale tali azioni sono state poste in essere e dalle finalità agonistiche proprie dello sport, quest'ultimo ne verrebbe estremamente limitato [19]. Alla luce di questo principio non ha, infatti, trovato seguito la tesi della dottrina che assoggettava alla disciplina della responsabilità civile e penale ordinaria i casi di condotte dannose poste in essere dallo sportivo senza tenere conto delle peculiarità dello sport, in genere, e di ogni disciplina sportiva, in particolare.
La responsabilità per i fatti dannosi occorsi nell'ambito delle attività sportive è, attualmente, concepita dalla giurisprudenza di merito in senso restrittivo: si presume, infatti, che l'atleta, prendendo parte ad una competizione sportiva, ne accetti i rischi e nel contempo benefici di una causa di giustificazione speciale rinvenibile ora nel consenso (presunto) della parte lesa rispetto al rischio insito nel normale svolgimento dell'attività in questione, ora nell'esercizio di un diritto da parte di tutti i contendenti.
La scriminante, prevista per la prima volta in una sentenza risalente ai primi anni del novecento [20], è pertanto individuabile nel consenso dell'avente diritto di cui all'art. 50 c.p. il quale prevede non essere punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. Ricorrente in campo sportivo è l'affermazione che l'atleta che partecipa ad una gara è consapevole del rischio che corre la sua incolumità e in questo modo presta consenso a subire eventuali lesioni della propria integrità fisica. Prima ancora, chi partecipa ad una manifestazione sportiva a squadre è ben conscio che sia egli stesso sia altri suoi compagni di squadra possono sbagliare (nell'intento di gareggiare bene e di ottenere il risultato sportivo più utile). In ogni caso egli deve essere preparato alle conseguenze che tali errori possano comportare, soprattutto in quelle attività che prevedano l'utilizzo di mezzi o strumenti (si pensi alla rischiosità delle imbarcazioni da regata e della navigazione in generale) che potenzialmente sono di per sé pericolosi e che maggiori rischi possono comportare in occasione delle gare ove, per mero spirito sportivo, vengono portati all'estremo del loro utilizzo. Nella vela (che è in sostanza una gara di velocità a squadre come tante altre) non si può negare che vi sia il rischio di eccedere nella velocizzazione di manovre complesse che possono creare confusione a bordo ed occasionare situazioni di pericolo. La determinazione dell'ampiezza di tale alea è pertanto di non facile determinazione e va contemperata con l'esigenza di rispettare lo spirito agonistico che spinge ogni concorrente ad ottenere il miglior risultato possibile.

 

[1] Decreto 29 luglio 2008, n.146: Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 22 settembre 2008 - Suppl. Ordinario n. 223) - Art. 59. Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive: 1. Le unità da diporto di cui all'articolo 30, comma 1 del codice, ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove. 2. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.

[2] Scaricabili dal sito FIV http://www.federvela.it.

[3] Trib. Chiavari 25 marzo 2004, Semprevela S.A.S. c. Massimo Mezzaroma e Compagnia di Genova Ass.ni, in questa Rivista, 2006, 3, 864 (s.m.); conformi Trib. Civitavecchia 23 dicembre 2000, Soc. Commercial Union c. Passoni, in questa Rivista, 2002, 1401; App. Cagliari 23 ottobre 2006, G.P. c. Soc. Fondiaria SAI Ass.ni.

[4] Analogamente all'art.10 della Convenzione di Bruxelles 1910 in materia di urto di navi, anche il cod. nav. non si applica nei casi in cui le parti siano vincolate "da contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto".

[5] U.S.C.A. First Circuit 9 giugno 1995, Juno s.r.l. c. yacht "Endeavour".

[6] In Common Law il leading case è R v Goodwin [2005] EWCA Crim 3184; [2006] 1 W.L.R. 546.

[7] Sul tema ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 1985, pag. 65, v. fra gli altri, F. BELLAGAMBA, Fondamento e limiti di punibilità della violenza sportiva, in Dir. pen. proc., 2000, pag. 995; DELLACASA, Attività sportiva e criteri di selezione della condotta illecita tra colpevolezza e antigiuridicità, in Danno resp., 2003, pag. 535 ss.; DINACCI, Violenza sportiva e liceità penale: un mito da superare, in Giur. merito, 1984, pag. 1210; RUSSO, Lesioni sportive, tra illecito sportivo e responsabilità penale, in Foro it., 2000, II, pag. 321.

[8] In Dottrina cfr. MAIORCA, Colpa civile, in Enc. Dir., VIII, Milano, 1960, pag. 534; DE MARZO, Accettazione del rischio e responsabilità civile, in Riv. dir. sport., 1992, 8 ss.; FRATTAROLO, La responsabilità civile per le attività sportive, cit., 54; PASCASIO, Sul rischio sportivo, in Riv. dir. sport., 1961, 73; in Giur. civile per tutte Cass. civ., 15 gennaio 2003, n. 482, Arci Scandicci c. Bellini, in Dir. giust., 2003, 5, 30 e penale Cass. pen., Sez. V, 30 aprile 1992, Lolli, in Foro it., 1993, II, 79; e in Giur. it., 1993, 604.

[9] In tema di responsabilità degli organizzatori di gare cfr. in generale in giurisprudenza, Cass. civ., 20 febbraio 1997, n. 1564, Toffaldano c. Motoclub Gubbio e altro, in Danno resp., 1997, 456, con nota di DE MARZO, Responsabilità dell'organizzatore e rischio sportivo.

[10] CONRADO, Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva, in Riv. dir. sport., 1991, 3 ss., spec. 11.

[11] Colombin c. Lloyd Italico, in Dir. prat. ass., 1990, 536 con nota adesiva.

[12] App. Firenze, Sez. pen. II, 21 febbraio 1992, Antonio Sodo Migliori, in Dir. trasp., 1993, 105.

[13] Trib. Cagliari, Toschi c. Migliori + altri, sentenza n. 991 del 2008 il Tribunale di Cagliari.

[14] Fregola c. Salietti, in Mass. giur. it., 2002.

[15] In tal senso Trib. Firenze 9 dicembre 1953, in Giur. tosc., 1955, 643 in relazione ad una gara automobilistica ove tuttavia si negava la liceità della condotta nel caso in cui la gara fosse stata sospesa ovvero si trattasse di un pilota già "doppiato".

[16] Una delle prime pronunce in tal senso fu emessa dal Trib. Monza 30 marzo 1965, imp. Clarke e Previti, in Foro it., 1966, II, 35, che escluse la negligenza, imprudenza e imperizia del pilota in quanto non valutabili secondo i comuni criteri di comportamento, ma alla luce delle particolarità della competizione sportiva.

[17] Cass, Sez. III, 20 febbraio 1997, n. 1564, Toffaldano c. Motoclub Gubbio e altro.

[18] Cassazione n. 20908 del 2005.

[19] V. GERI, Osservazioni di massima sulla responsabilità civile e penale, particolarmente dei dirigenti in tema di danni e infortuni sportivi, in Riv. dir. sport., 1986, pag. 156.

[20] Una sentenza della Corte di Cassazione risalente al 24 Febbraio 1928, di fronte al caso di un lottatore che aveva ucciso il suo avversario durante un combattimento, per giustificare la non punibilità del soggetto, fece riferimento al valore scriminante della consuetudine e al consenso dell'avente diritto, statuendo che: "L'impunità non è nella legge, non è conforme ai principi del diritto, ma trova fondamento nel diritto consuetudinario e anche nel consenso dell'offeso in concomitanza con una finalità di ordine superiore riconosciuta ai giochi ginnici".