APPROFONDIMENTI

La responsabilità dei medici ospedalieri tra regime contrattuale ed extracontrattuale: il dibattito continua

23/04/2015

di Avv.to Stefano Zerbo

Il tema del regime di responsabilità dei medici ospedalieri sembra davvero non trovare pace.

A distanza di quattro mesi dalla pronuncia con la quale il Giudice della I Sez. del Tribunale di Milano, Dott. Gattari, affermava la responsabilità extracontrattuale del medico ospedaliero in ragione di quanto statuito dalla legge di conversione del c.d. decreto Balduzzi, un'altra sentenza dello stesso Tribunale – ma di diversa sezione, la V – ha sostenuto che l'operato del medico, qualunque esso sia (cioè dipendente o libero professionista) deve necessariamente rispondere per via contrattuale nei confronti del paziente che si assume danneggiato non potendosi, contrariamente a quanto sosteneva il Tribunale meneghino nell'arresto del luglio 2014, far discendere dalla legge n. 189/2012 un assunto normativo tutt'altro che esplicitato dal Legislatore.

Con pronuncia n. 13574 del 18.11.2014 il Giudice della V sezione del Tribunale di Milano ha così contestato la tesi della prima Sezione affermando che "L'orientamento interpretativo della Sezione I Civile del Tribunale di Milano si fonda - come rilevato - sul postulato che il Legislatore agisca sempre in modo consapevole e razionale. Conseguentemente, secondo quel Giudice, deve escludersi che l'inciso contenuto nell'art. 3 co. I del D.L. Balduzzi, come sostituito dalla legge di conversione n. 189/2012, possa essere ritenuto frutto di una mera "svista". Detto orientamento, tuttavia, non può fare a meno di attribuire al medesimo Legislatore altra, non meno grave, svista: quella consistente nell'aver del tutto dimenticato di distinguere la disciplina applicabile ai casi in cui il paziente si sia rivolto direttamente e personalmente a un medico di sua fiducia, per i quali, come correttamente afferma Trib. Milano Sez. I, 17.7.2014 cit., il regime della responsabilità per i danni causati nell'esercizio dell'attività professionale medica rimane quello dettato dall'art. 1218 c.c. (1), dalla disciplina da applicarsi invece ai casi in cui il paziente si sia rivolto alla struttura sanitaria (ospedale, clinica, ambulatorio) e non al medico, per i quali, in conseguenza dell'entrata in vigore della norma in questione (L. 189/2012 cit.), <> (Trib. Milano Sez. I cit.)."

Secondo il Giudice meneghino della V Sezione l'interpretazione additiva proposta dal Giudice della Prima Sezione del Tribunale di Milano risulterebbe di fatto manipolativa della norma in esame prestandosi alla medesima critica che essa rivolge all'interpretazione fatta propria da Cass. n. 8940/2014 che limita la portata della norma in parola alla riaffermazione del principio che, nel giudizio risarcitorio civile, diversamente che in quello penale, et levissima culpa venit.

Sostiene invece il Giudice della V Sezione del Tribunale di Milano che "...ritenere che l'esercente la professione sanitaria, ogni qual volta svolga la propria attività all'interno di una struttura, sia tenuto, nei confronti del paziente, a rispettare soltanto il precetto generale dell'art. 2043 c.c. (sintetizzabile nel comando di non nuocere al prossimo: alterum non laedere), valido per la totalità dei soggetti, anche non esercenti la professione sanitaria, e non debba invece rispettare l'obbligo di diligenza professionale posto dall'art. 1176 co. II c.c., appare a questo giudice oltremodo riduttivo della funzione sociale dell'esercente la professione sanitaria. Infine, se è vero che dall'opzione interpretativa che esclude l'applicabilità della disciplina della responsabilità contrattuale all'attività dell'esercente la professione sanitaria in ambito ospedaliero discendono conseguenze sia in tema di riparto dell'onere di allegazione e prova (che diverrebbe assai più gravoso per il danneggiato), sia in ordine al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (che risulterebbe dimezzato), e che tali conseguenze appaiono, al Giudice della Prima Sez., coerenti con l'intento del Legislatore di contenere la spesa pubblica e di arginare il dilagante fenomeno della "medicina difensiva" (che su detta spesa incide), è altresì vero che quell'opzione comporterebbe l'inapplicabilità al sanitario del limite alla responsabilità del prestatore d'opera posto dall'art. 2236 c.c. (in materia contrattuale) (4), ciò che - ad avviso di chi scrive - darebbe nuova linfa proprio a quell'atteggiamento "difensivo" che in realtà si vorrebbe debellare.....Per le considerazioni che precedono questo giudice ritiene di non discostarsi dal proprio precedente orientamento (conforme all'insegnamento della Cassazione e alla giurisprudenza della Sez. V civ. del Tribunale di Milano) e di inquadrare la fattispecie oggetto di causa nell'ambito della disciplina della responsabilità contrattuale".

Un tema insomma ancora tutto aperto ed evidentemente motivo di contrasti giurisprudenziali che, mai come in questo caso, rappresentano la chiara espressione interpretativa di una norma nata e scritta male.