APPROFONDIMENTI

La responsabilità dei produttori di beni complessi

Criteri per la ripartizione del danno tra i corresponsabili

03/08/2016

di Avv. Simone Moretti

La maggior parte dei prodotti in circolazione destinati ai consumatori ha natura complessa: la catena di produttori cui vi partecipa vede solitamente i fornitori della materia prima, i produttori dei componenti ed il produttore finale, che sovente è colui che concepisce ed assembla il prodotto finito.

Quando la difettosità di un prodotto è ascrivibile a più d'uno di questi soggetti, sussiste la loro responsabilità solidale nei confronti del consumatore danneggiato. Ciò significa che il consumatore è legittimato ad agire per il ristoro dell'intero ammontare dei danni subiti indistintamente nei confronti di ciascuno di essi.

Tale soluzione normativa, prevista dalla direttiva 85/374/CEE e dall'art. 121 del Codice del Consumo, garantisce una tutela rafforzata al consumatore, in quanto ampliando la cerchia dei soggetti responsabili aumenta la loro potenziale solvibilità.

La solidarietà dell'obbligazione ha come diretta conseguenza la sussistenza del diritto di regresso del produttore che ha risarcito il danneggiato nei confronti degli altri produttori responsabili.

Tuttavia, come ripartire le quote di responsabilità tra di essi? La direttiva non prevede alcun criterio di ripartizione, che è invece previsto dalla sola normativa nazionale di recepimento, ossia dall'art. 121 del Codice del Consumo.

Tale articolo prevede che colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata da:

(i) le dimensioni del rischio riferibile a ciascuno;
(ii) la gravità delle eventuali colpe;
(iii) l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il secondo e il terzo criterio – per quanto complessi da applicare nel lato pratico – appaiono piuttosto chiari nella loro formulazione: la responsabilità del produttore ha carattere oggettivo e dunque l'elemento della colpa non deve necessariamente sussistere. Tuttavia, qualora al produttore o ai produttori corresponsabili sia ascrivibile una colpa (immaginiamo la mancata realizzazione di test su un componente elettrico, o l'errata progettazione del prodotto da parte del produttore finale) il danno verrà ripartito tra i produttori in base alla gravità della colpa di ciascuno ed in base all'entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate.

Più complessa è l'interpretazione del primo criterio: le dimensioni del rischio riferibile a ciascuno. Tale criterio sembra riferirsi non tanto alla materiale creazione delle condizioni che hanno creato il rischio, ma alla sua prevedibilità. In altre parole: poteva il produttore prevedere il verificarsi di tale rischio? Nel caso, qual è la dimensione di tale rischio?

La risposta a tale quesito può apparire relativamente semplice per il produttore finale che mette in commercio il bene: il produttore di un'automobile non solo ipotizza ma ben conosce l'uso (normale) che verrà fatto del suo prodotto e di conseguenza può cercare di prevedere i possibili rischi derivanti dai difetti dell'automobile.

Allo stesso modo, i produttori di alcuni componenti aventi utilizzi limitati o tipici possono prevedere gli eventuali rischi di un loro malfunzionamento. Pensiamo al produttore di motori destinati unicamente alla realizzazione di un aereo: l'eventuale malfunzionamento del motore stesso rappresenta senz'altro una fonte di rischio notevole e ponderabile.

Tuttavia, vi sono molti casi in cui non è affatto agevole valutare preventivamente la "dimensione del rischio" riferibile ad un determinato prodotto. Immaginiamo ad esempio di voler prevedere i rischi connessi alla produzione di un condensatore elettrico, che può essere indistintamente utilizzato nella produzione di una radio o nel complesso apparato elettronico di un aeroplano. In questo caso il calcolo della dimensione del rischio è difficile o quasi impossibile: il produttore del condensatore (che immaginiamo produca milioni di esemplari destinati a migliaia di fabbricanti sparsi in giro per il mondo) non potrà mai concretamente prevedere ogni singola e possibile applicazione ed ogni potenziale rischio connesso all'utilizzo del suo prodotto. Questa difficoltà di valutazione del rischio ha peraltro degli evidenti riflessi negativi in tema assicurativo.

Ma allora quale significato si può attribuire alla "dimensione del rischio" in questi casi? Una possibile risposta è: bisogna analizzare caso per caso. Occorrerà dunque valutare nel caso specifico se il produttore del componente, del prodotto o della materia potesse prevedere l'eventuale utilizzo che ne sarebbe stato fatto ed i possibili rischi ad esso ricollegati. Ciò ha una paradossale conseguenza: il produttore del componente "ben informato" sugli utilizzi del suo prodotto potrebbe esporsi ad un maggiore rischio rispetto al produttore che ignori il destino dei suoi prodotti.

Tale visione tuttavia potrebbe considerarsi "miope": una maggior conoscenza dell'utilizzo dei propri prodotti, se da una parte impone con ogni probabilità un maggiore sforzo in ambito di risk management (pensiamo al controllo qualità e all'effettuazione di test sui prodotti), dall'altra consente a tutti gli effetti di meglio valutare e ponderare i rischi della produzione con indubbi vantaggi sul piano assicurativo e dell'eventuale ripartizione delle eventuali colpe in caso di danno accertato giudizialmente.

Laddove infine sia del tutto impossibile prevedere i possibili utilizzi del prodotto, del componente o della materia prima, la ripartizione del danno tra i produttori corresponsabili dovrà necessariamente gravare maggiormente sul soggetto che esercita l'attività più rischiosa e che pertanto può più agevolmente prevedere i rischi connessi alla realizzazione di un prodotto difettoso. Nell'esempio del condensatore, la dimensione del rischio connessa alla produzione di aeroplani o di sistemi elettronici specificamente ad essi destinati è talmente importante che dovrebbe imporre ai produttori una valutazione dei rischi connessi al possibile malfunzionamento di ciascun componente.

Pubblicazioni

Solamente qualche giorno fa – ordinanza n. 26805 del 12.09.2022 - la Corte di Cassazione è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione. Termini polisemici e di frequente mal interpretati.

Nel richiedere la liquidazione del danno non patrimoniale spesso le parti incorrono in confusione nel nominare in modo diverso concetti uguali o nel richiedere più volte uno stesso nocumento indicandolo sotto diverse nomenclature.

Il corretto inquadramento di queste componenti che appartengono ad un unico genus – cioè quello del danno non patrimoniale - è indispensabile al fine di applicare in modo appropriato i criteri per la loro liquidazione, anche in virtù delle modifiche di recente apportate dall’Osservatorio di Milano alle tabelle meneghine.

Una prima precisazione va fatta con riferimento al danno biologico che i più fanno coincidere con il danno alla salute.

In realtà, come ben chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7513 del 2018, il danno alla salute non va considerato, e in questo senso è d’accordo anche la medicina legale italiana, come nocumento fisico in re ipsa ma piuttosto quale compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento di tutte le sue attività quotidiane.

Sotto tale profilo il Dott. Rossetti, relatore della citata pronuncia ricordava che “In questo senso si espresse già quasi vent'anni fa (ma inascoltata) la Società Italiana di Medicina Legale, la quale in esito al Congresso nazionale tenuto nel 2001 definì il danno biologico espresso nella percentuale di invalidità permanente, come "la menomazione (...) all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (...), espressa in termini di percentuale della menomazione dell'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti".”

Pertanto per danno biologico è da intendersi il danno alla salute nei suoi riflessi dinamico relazionali. Prosegue la Cassazione “Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico relazionale”. Se non avesse conseguenzedinamico relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.”

Dunque l’incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è un danno diverso dal danno biologico ma è proprio ciò che lo compone.

Nell’ambito della lesione della salute e dei suoi profili dinamico-relazionali vi possono essere conseguenze comuni a tutte i soggetti che hanno quel grado di invalidità e conseguenze peculiari che abbiano cioè reso il pregiudizio subito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi similari.

Mentre le prime vengono liquidate dietro mera dimostrazione del grado di invalidità, le seconde richiedono la prova concreta ed effettiva del maggior pregiudizio subito onde ottenerne il risarcimento mediante personalizzazione del danno. Ed infatti “In applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”

Il danno morale, infine, è costituito invece dai[1] “..pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).”

Il danno morale è quindi una categoria autonoma[2] rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l’essenza del danno biologico.

L’autonomia di questa categoria – e il suo non automatico riconoscimento – si è riverberata nella revisione delle Tabelle di Milano che nella loro versione del 2021 specificano e distinguono nella liquidazione del danno non patrimoniale la componente biologico/relazionale e quella morale.

Nella pronuncia di settimana scorsa la Corte di Cassazione ha quindi chiarito l’operazione che gli operatori del diritto si trovano a dover fare nel momento della liquidazione delle poste risarcitorie e cioè dividere il danno non patrimoniale nelle sue componenti dinamico/relazionale (id est il danno biologico, se del caso personalizzato) e quella morale. Ed infatti “il giudice di merito dovrà:

1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di un danno da sofferenza morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che preved(eva)ono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervenivano, per il danno biologico - prima dell'ultima, necessaria modificazione all'indicazione di un valore monetario automaticamente e complessivamente unitario (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);

3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico (espressamente ed esclusivamente definito dal legislatore, fin dall'anno 2000, come danno dinamico/relazionale), depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, e liquidando, conseguentemente il solo aspetto dinamico-relazionale del danno;

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno secondo gli stringenti criteri indicati dalla sentenza 7513/2018, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale, automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.”

4.15   Di conseguenza la personalizzazione del danno:

- andrà riconosciuta solo dietro specifica e concreta dimostrazione “di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.”[3]

- se dimostrata, andrà liquidata mediante aumento “fino al 30% del valore del solo danno biologico[4] e non prendendo a riferimento il danno non patrimoniale nella sua unitarietà. 

 

[1] Cass. Civ. sent. n. 7513 del 2018 

[2] Cass. Civ. ordinanza n. 15733 del 17.05.2022

[3] Civile Ord. Sez. 3 Num. 7513 Anno 2018

[4] Cass. civ. Sez. III, Ord., 12.09.2022, n. 26805


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