APPROFONDIMENTI

LA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE DELLA STRUTTURA RISPETTO ALLE DOMANDE RISARCITORIE DEGLI EREDI. IL “DUPLICE CICLO” DEL NESSO CAUSALE

17/04/2020

di Avv. Stefano Ricciardi

Il contratto di spedalità concluso tra paziente e struttura “non può giustificare la qualificazione del rapporto tra struttura sanitaria ed erede del paziente in termini contrattuali” che va, a contrario, ricondotto all’alveo della responsabilità extracontrattuale.  

E’ quanto statuito dal Tribunale di Milano, Sez. I Civile Dott.ssa Flamini, con la sentenza n. 2409 del 14 aprile 2020, emessa all’esito di un giudizio avviato nei confronti di una struttura ospedaliera dal congiunto di una paziente deceduta, secondo l’attore, lamentava come conseguenza delle prestazioni colpose ascritte ai sanitari della convenuta.

Ricalcando un orientamento invero già consolidatosi in seno alla Suprema Corte (Cass. 5590/2015; Cass. 6914/2012 ), nonché avanti ai Giudici di Merito (ex multis, in ordine di tempo, cfr. sentenza del Tribunale di Roma, Sez. XIII, 24.10.2019), la prima sezione del Tribunale meneghino ha chiarito che la responsabilità contrattuale è invocabile solamente nell’ambito del rapporto struttura/paziente e non per le domande risarcitorie avanzate nei confronti della prima dai parenti del secondo.

La richiesta danni iure proprio del prossimo congiunto di un paziente promossa contro una struttura ospedaliera soggiace, dunque, alla disciplina aquiliana.

Né a diverse conclusioni” prosegue la pronuncia in commento “può giungersi sulla base delle pronunce della Suprema Corte che, invocando la figura del contratto con effetti protettivi verso terzi, qualifica in termini contrattuali la responsabilità della struttura anche nei confronti di soggetti terzi rispetto alle parti che hanno concluso il contratto di spedalità (cfr. tra le più recenti Cass. 10812/2019). Tali pronunce, infatti, erroneamente richiamano i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella peculiare fattispecie del contratto concluso tra una gestante e una struttura sanitaria e/o un medico, avente in particolare ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, con riferimento al nascituro.”

Così tratteggiati i limiti della responsabilità entro i quali ricondurre la fattispecie al suo vaglio – ed i relativi oneri probatori - il Giudice ha poi effettuato un’importante specificazione – spesso non chiara o di non immediata percezione - circa il c.d. nesso causale ed “il rischio” della sua incertezza al termine dell’istruttoria.

Il Tribunale ha colto ed evidenziato una fondamentale distinzione che va fatta in tema di nesso eziologico, individuando un duplice ciclo causale e cioè:

  • Il primo, logicamente anteriore, relativo all’evento dannoso in sé consistente nella causalità diretta ed immediata che deve intercorrere tra la condotta del sanitario e/o della struttura con l’insorgenza o l’aggravamento della patologia lamentata,
  • Il secondo, a valle, tra la condotta del sanitario/struttura ed una possibile “diversa causa” del danno patito dal paziente.

A questa bipartizione corrispondono speculari effetti in termini di riparto probatorio e di eventuale incertezza all’esito del giudizio/procedimento avviato dal reclamante o dai suoi eredi.

Ed infatti se “Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto.”

In altre parole, il ciclo causale afferente alla possibilità o meno di adempiere – e dunque alla dimostrazione del fatto estintivo del diritto al risarcimento – assume rilievo solamente dopo che il danneggiato abbia dimostrato la correlazione causale tra la condotta del debitore e l’evento dannoso, dunque del fatto costitutivo del diritto.

Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione esperta dell'intervento chirurgico medesimo”.

Così individuato il genus di responsabilità invocabile dagli eredi (abbiamo detto extracontrattuale) e specificato il “duplice ciclo causale” – e le relative incombenze probatorie – il Tribunale di Milano non ha potuto che rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi poichè, all’esito del giudizio, non era risultata sufficientemente dimostrata l’interdipendenza causale tra il danno e gli interventi eseguiti dai sanitari della struttura convenuta. L’incertezza della causa del sanguinamento a fronte della correttezza della condotta tenuta dal personale sanitario ha giocato dunque un ruolo determinante impedendo di ascrivere il danno alla convenuta.