La surrogazione dell’Assicuratore, particolarità applicative con risvolti processuali
L'art. 1916 c.c.
03/07/2014
di Avv. Stefano RicciardiL'art. 1916 [1] del codice civile prevede e disciplina l'azione di surrogazione dell'Assicuratore che, pagata l'indennità a favore dell'Assicurato, ha facoltà di sostituirsi nei diritti di quest'ultimo avverso i terzi responsabili del danno.
Per capire a fondo la natura di tale istituto appare di preliminare rilevanza individuare la ratio che ha spinto il Legislatore a regolare e prevedere una simile azione a favore dell'Assicuratore onde poterne meglio capire i riscontri pratici ed il ruolo di indispensabile "correttivo" nell'ambito del rapporto triangolare Assicurato/Assicuratore/Responsabile del danno.
A seguito della commissione di un fatto illecito a danno di un soggetto assicurato sorgono infatti contestualmente e simultaneamente due distinte situazioni giuridiche rilevanti: il diritto dell'Assicurato nei confronti dell'Assicuratore ad ottenere l'indennizzo per come previsto nel testo di polizza e, del pari, quello dell'Assicurato nei confronti del Responsabile del danno a conseguire il relativo risarcimento per il danno arrecatogli.
Laddove ci fermassimo a tale primo e prematuro risultato, palesemente inique sarebbero le conseguenze prodotte dalla verificazione di un sinistro coperto da una polizza assicurativa: l'Assicurato/danneggiato potendo richiedere sia il risarcimento che l'indennizzo assicurativo si troverebbe in una posizione economica ben più favorevole rispetto al suo status quo ante, finendo per snaturarsi la stessa funzione del contratto di assicurazione che assumerebbe contorni propri di altri schemi contrattuali, come quello della scommessa [2].
L'ammissibilità di un siffatto cumulo produrrebbe in altre parole il paradossale risultato di trasformare l'evento dannoso in un avvenimento desiderato o quantomeno desiderabile per l'assicurato a dispetto del ben noto principio indennitario sul quale, come noto, si fonda il contratto di assicurazione contro i danni.
E' proprio per scongiurare tali paradossali conseguenze che il Legislatore ha previsto ed introdotto l'Istituto della surrogazione assicurativa.
L'art. 1916 c.c. permette di salvaguardare il principio indennitario sul quale poggia l'assicurazione contro i danni impedendo all'Assicurato di percepire una doppia liquidazione – l'indennizzo dall'assicuratore ed il risarcimento del danno dal responsabile – e contestualmente evita che il danneggiante possa trarre ingiusti vantaggi dalla circostanza che la vittima dell'illecito, assicurato con polizza danni, percepito l'indennizzo possa abbandonare ogni azione nei suoi confronti.
La giurisprudenza vede pressoché unanimemente in questo istituto un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto di credito dell'assicurato che ha beneficiato dell'indennizzo: l'assicuratore, cioè, che ha corrisposto una determinata indennità in virtù della sua obbligazione derivante dalla polizza, subentra nei diritti del percipiente - e nei limiti dell'indennità corrisposta - nei confronti del responsabile del danno.
Momento "translativo" del diritto al risarcimento del danno nei confronti del danneggiante risulta essere per alcuni [3] l'effettivo pagamento dell'indennizzo assicurativo, per altri invece - dottrina maggioritaria [4] a dire il vero - l'acquisizione del diritto in capo all'Assicuratore conseguirebbe ad una sua espressa manifestazione di volontà, la c.d. denuntiatio.
Il diritto acquistato dall'assicuratore è da considerarsi esattamente il medesimo di cui era già titolare l'assicurato ed al primo sono conseguentemente opponibili tutte le eccezioni che il responsabile avrebbe potuto opporre al secondo.
Se presupposto fondante l'esercizio della surroga ex art. 1916 c.c. è costituito dal pagamento dell'indennizzo in favore dell'assicurato danneggiato, va segnalato che sotto il profilo processuale la giurisprudenza riconosce invero la facoltà dell'assicuratore di chiamare in causa il terzo responsabile anche prima dell'effettiva erogazione della prestazione all'assicurato e della contestuale denuntiatio ed al fine ottenere, evidentemente in un'ottica di economia dei giudizi, una sentenza di condanna al rimborso di quanto eventualmente l'assicuratore stesso dovesse essere tenuto a pagare a titolo indennitario [5].
Del resto di frequente le compagnie chiamanti in causa anelano invocare il suindicato orientamento giurisprudenziale per legittimare la propria pretesa a veder accertata l'eventuale responsabilità del terzo danneggiante in ordine ai fatti per i quali è causa prima dell'eventuale accertamento del proprio obbligo indennitario nei riguardi dell'Assicurato.
Se però teniamo a mente le considerazioni supra svolte circa la natura dell'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. capiamo che gli orizzonti che si possono prospettare sono in realtà altri.
Secondo ultima Giurisprudenza, infatti, la chiamata in giudizio del soggetto danneggiante deve essere necessariamente promossa direttamente dal danneggiato/assicurato in sede di propria costituzione in giudizio onde evitare la decadenza cui la stessa inesorabilmente incorrerebbe ex art. 167 c.p.c. risultando poi l'esercizio di tale facoltà preclusa de relato anche ai suoi assicuratori.
La Suprema Corte difatti aveva già avuto modo di chiarire che "...La surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile, ai sensi dell'art. 1916 c.c., comporta l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi spettavano all'assicurato, venendo il detto assicuratore a subentrare nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso."(Cass. Civ. III sez. 4 giugno 2007 n.12939).
Recependo tale posizione recente Giurisprudenza di merito ha dichiarato, conformemente ai sovraesposti ragionamenti, l'estromissione delle parti chiamate in causa dagli Assicuratori - e da queste ritenute quali responsabili dei danni occorsi - poiché tale chiamata in causa poteva esser promossa dal solo soggetto Assicurato, questo non esercitandola ne era ormai decaduto ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e dunque le Compagnie Assicuratrici, subentrando ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei diritti dell'assicurato, si trovano ad esser titolari di un diritto in realtà ormai già estinto a causa del suo mancato tempestivo esercizio da parte dell'Assicurato.
Chiarissimo nello spiegare tale complesso ma fondamentale passaggio, l'Ill.mo Giudicante ha statuito che: "..occorre anzitutto dichiarare la inammissibilità dell'istanza di chiamata in causa formulata dalle Compagnie Assicuratrici nei confronti di B***, C**** (medici coinvolti) ed Azienda Ospedaliera **** nei confronti dei quali peraltro parte attrice non ha esteso la domanda risarcitoria, in considerazione del fatto che, avuto riguardo all'istituto della surroga dell'assicuratore previsto dall'art. 1916 c.c. applicabile alla fattispecie, soltanto l'assicurata avrebbe potuto chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa di altri soggetti dalla stessa ritenuti eventualmente corresponsabili nella determinazione dell'evento, e non certo l'assicuratore". A guisa di tale attento ragionamento il Giudice concludeva osservando come " Non si riesce a comprendere pertanto come le Compagnie assicuratrici possano surrogarsi in un diritto il cui esercizio per l'assicurato risulti irrimediabilmente precluso".
Ben consapevoli di questa irrimediabile preclusione e per evitare di incorrere in simili situazioni alcune Compagnie Assicurative hanno invero provveduto ad inserire nei propri testi di polizza clausole che prevedano - laddove vi siano più responsabili dell'evento dannoso e non siano le compagnie a gestire la lite – l'obbligo in capo all'Assicurato di richiedere l'accertamento del grado di colpa di ciascuno dei responsabili coinvolgendo direttamente in giudizio anche tali soggetti.
Indispensabile ancora una volta dovrà pertanto essere l'apporto e la piena collaborazione dei soggetti Assicurati onde evitare che le Compagnie Assicurative scontino decadenze processuali diretta ed unica conseguenza della mancata cooperazione e del mancato rispetto dei reciproci obblighi contrattuali.
[1] Art. 1916 c.c.: "L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati , dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali."
[2] Funajoli, Giuco e scommessa, N.sso Dig. It., VII, 1961; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006. La scommessa può essere definita come quell'accordo tra due (ma sovente tra più) parti che ha per oggetto la promessa di versare una somma di denaro, di effettuare una certa prestazione ovvero la diretta effettuazione di una puntata la cui attribuzione dipende dall'esito di un gioco o dal verificarsi di qualsiasi atto o fatto che possa qualificarsi come (anche soltanto soggettivamente) incerto.
[3] Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, II, 475; Invero più di recente lo stesso autore ha mutato avviso aderendo alla tesi opposta: DONATI- VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto della Assicurazioni, 162.Invero supportata da praticamente unanime giurisprudenza: Corte di Cassazione 22.02.1988 n. 1848, in Giur. It., 1989,I,1, 526, con nota di RUSSO, Sulla surrogazione dell'assicuratore; Corte di Cassazione 18.02.1980 n. 1179; Corte Cass.05.05.1978 n. 2137; Corte di Cassazione 07.06.1977 n. 2341, in Resp. Civ. prev., 1977, 789; Corte Cass. 28.05.1977 n.2195 in Arch. Civ., 1977,891; Corte Cass. 04.04.1962 n.688, in Assicurazioni, 1963, II, 2,12.
[4] Corte di Cassazione 19 luglio 2004 n.13342.
[5] Tribunale di Velletri, sez. II, 17 ottobre 2012, n.16126.