APPROFONDIMENTI

L’applicabilità della Legge Balduzzi dopo l’entrata in vigore della Legge Bianco-Gelli

La Corte di Cassazione torna a far chiarezza

27/08/2018

di Avv. Giorgio Briozzo

La recente sentenza 31 luglio 2018, n. 36723, della IV sezione penale della Corte di Cassazione interviene nuovamente a fare chiarezza sull’individuazione della norma applicabile ai casi di responsabilità medica avvenuti nel vigore della Legge Balduzzi (l. 189/2012, di conversione del d.l. 158/2012), che il Giudice si trovi a conoscere nel vigore dell’attuale Legge Bianco-Gelli (l. 24/2017).

 

La sentenza principia con un’interessantissima riepilogazione dell’interpretazione fornita dalla Suprema Corte alle norme preposte all’accertamento, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale nell’esercizio delle professioni sanitarie, del nesso causale tra la condotta commissiva ed omissiva colposa dei sanitari e l’evento. La Corte si sofferma a chiarire quale sia il procedimento logico indicato dagli artt.li 40 e 41 c.p. onde verificare “oltre ogni ragionevole dubbio” se la portata causale di un’eventuale condotta colposa posta in essere da un sanitario che sia intervenuto - o non intervenuto - successivamente sia tale da escludere la colpa del primo sanitario.

 

Terminata tale disamina, la IV Sezione penale affronta il dilemma dell’applicabilità alla fattispecie in esame della Legge Balduzzi o della Legge Bianco-Gelli. Per quanto attiene al piano penale, la prima stabiliva che  “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve” (art. 3, comma 1), mentre la seconda oggi prevede che per le lesioni o l’omicidio avvenuti in conseguenza dell’esercizio di pratiche sanitarie “Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. Il portato delle due disposizioni appare diverso e conduce a diverse conseguenze pratiche qualora si decida di applicare l’una o l’altra norma ad un caso di specie.

 

La Corte pone alla base della propria interpretazione una serie di recenti pronunce che hanno chiarito singoli aspetti della materia e che riteniamo sia utile riassumere brevemente.

In primo luogo, la Cassazione ha stabilito che l’art. 3 della Legge Balduzzi e l’art. 6 della Legge Bianco-Gelli hanno effetti diversi sull’ordinamento. La prima ha operato una vera e propria abolizione parziale dei reati previsti e puniti dagli artt.li 589 e 590 c.p. (Cass. pen., IV Sez., 29 gennaio 2013, n. 16237). La seconda ha invece introdotto una “mera causa di non punibilità” (Cass. pen., IV Sez., 19 ottobre 2017, n. 50078, confermata da SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 8770).

La recente sentenza pronunciata a Sezioni Unite il 21 dicembre 2017, n. 8770, ha peraltro ristretto in via ermeneutica la portata dell’art. 590-sexies c.p. introdotto dall’art. 6 della Legge Bianco-Gelli quale causa di non punibilità, ritenendo che l’esclusione prevista non copra anche le condotte gravemente imperite, nonostante la lettera della disposizione non preveda tale distinzione.

Infine, posto che la condotta connotata da colpa lieve nella scelta delle linee guida da applicare rientrerebbe nell’ambito delle ipotesi coperte dall’abolitio criminis compiuta dalla Legge Balduzzi, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità la Legge Bianco-Gelli non escluderebbe la pena nei casi di imperizia - anche lieve - esercitata nella scelta delle linee guida, rimanendo l’operatività di tale causa di non punibilità confinata alla sola imperizia lieve esercitata nell’esecuzione di quanto previsto dalla linee guida (SS.UU. già richiamata).

 

Sulla scorta di tali basi interpretative, la IV Sezione riassume i limiti di portata delle due norme.

La Legge Balduzzi opera come parziale abolitio criminis per quelle condotte lievemente imperite, negligenti ed imprudenti compiute nella fase di scelta e di esecuzione delle linee guida e delle buone pratiche appropriate al caso concreto.

La Legge Bianco-Gelli introduce una mera causa di non punibilità per quelle condotte che si dimostrino lievemente imperite nella sola fase esecutiva delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche adeguate al caso concreto.

Le importanti differenze sul piano delle conseguenze penali e giuridiche che discendono dall’applicazione due disposizioni in esame hanno indotto la Cassazione a decidere per il netto favor rei della Legge Balduzzi rispetto alla Legge Bianco-Gelli, con ogni conseguenza in termini di applicabilità della stessa ex art. 2 c.p..

 

Da ultimo segnaliamo di particolare interesse per l’operatore pratico l’elencazione delle circostanze addotte dalla Corte a riprova della gravità della colpa dei sanitari nel caso sottopostole. La colpa grave, da intendersi con un’ottima definizione quale “deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato”, sarebbe dimostrata - tra le altre cose - dalla consolidata esperienza professionale degli operatori, dalla chiarezza del quadro patologico, dall’assenza di urgenza o di difficoltà particolari al momento dell’operazione, dall’assenza di atipicità anatomiche e finanche dalla notevole amplificazione dell’immagine laparoscopica sullo schermo.

 

Siamo certi che i numerosi spunti chiarificatori della sentenza in commento forniranno una valida base alla giurisprudenza in tema di responsabilità medica dei prossimi anni.