APPROFONDIMENTI

L’assicurazione multipla in diritto italiano. La disciplina dell’art. 1910 c.c.

17/06/2014

di Avv. Giandomenico Boglione

Ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile (Assicurazione presso diversi assicuratori):

[I]. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911].
[II]. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
[III]. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
[IV]. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L'art. 1910 c.c. è principalmente espressione di un principio generale teso ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito [1].

L'assicuratore che ha pagato, ha diritto di regresso contro gli altri su base proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.
Perché l'art.1910 c.c. sia applicabile è necessario che vi sia la pluralità di assicuratori in relazione a diverse coperture omologhe caratterizzate dall'identità di rischio e di oggetto (lo stesso bene), in presenza della contemporaneità di copertura (se c'è successione di coperture, ovviamente, sarà il regime temporale di ognuna a deciderne l'operatività) e del medesimo interesse.
Di converso esso non si applica in caso di:
- Compresenza di rischi diversi che tuttavia comportino l'erogazione di somme da differenti assicuratori in favore di un medesimo soggetto. Tipica in questo caso è l'ipotesi del concorso fra assicurazione property o infortuni e di responsabilità civile in virtù del quale il danneggiato è assicurato nei riguardi della copertura property e danneggiato per l'assicurazione R.C.G. sicché può accadere che sia potenzialmente destinatario di più prestazioni assicurative, una da parte del suo assicuratore ed una da parte dell'assicuratore di responsabilità civile ex art.1917 c.c. [2].
- Compresenza di coperture "complementari" o "sussidiarie" vale a dire garanzie di responsabilità a secondo rischio, in quanto la circostanza che l'una inizi quando cessa l'operatività dell'altra è di per sé esplicativa della diversità dei rischi medesimi e dunque dell'assenza del presupposto fondamentale perché ricorra l'ipotesi disciplinata dall'art.1910 c.c.
- Non rientrano nelle previsioni della norma neppure le coperture di "secondo rischio", che si caratterizzano per avere una franchigia assoluta (vale a dire una limitazione della copertura, operante solo per somme eccedenti un certo importo, al di sotto del quale esse restano comunque a carico dell'assicurato) pari al massimale di un'altra polizza (del medesimo o di altro assicuratore), stipulata per il medesimo rischio.
Tali coperture, infatti, non operano simultaneamente, pur riferendosi al medesimo rischio, bensì una è efficace per la parte di danno che supera l'ammontare coperto dalla/e altre.
La giurisprudenza di legittimità, dopo alcune incertezze, ha chiarito che è indifferente il fatto che talune coperture siano state stipulate direttamente dall'assicurato ed altre da altro contraente, ma per conto del medesimo assicurato: ciò che è determinante è che il beneficiario dell'eventuale indennizzo sia la medesima persona per lo stesso rischio a tutela del medesimo interesse [3].

 

[1] Cass. 14 giugno 2007 n. 13953; Cass. 6 luglio 2006 n. 15372; Cass. 28 giugno 2006, n. 14962; Cass. 23 dicembre 1993, n. 12763.

[2] In tali casi, in ragione dell'assoluta diversità del rischio, non trova applicazione l'art.1910 c.c. bensì l'art.1916 c.c. che consente all'assicuratore infortuni che abbia pagato di surrogarsi nei diritti dell'assicurato nei confronti del responsabile civile (assicurato per la responsabilità civile).

[3] Corte di Cassazione 23 dicembre 1993 n.12763, in Giust.Civ. 1994, I, 644, in Giurisp. it.1994, I, 1, 1312 con nota di Ricolfi, Questioni vecchie e nuove in materia di assicurazioni plurime e di coassicurazione; Corte di Cassazione 19 agosto 1995 n.8947, in Giust.. Civ. 1996, I, 115.