Lesioni colpose da responsabilità medica: termine per la prescrizione del reato e per la proposizione della querela
01/03/2017
di Avv. Stefano RicciardiIn ambito penale numerose sono le pronunce a mezzo delle quali la Suprema Corte ha rimarcato la differenza tra il momento consumativo del reato ed il termine per la proposizione della querela.
Quanto al primo aspetto, e cioè all'estinzione del reato per lo spirare del termine prescrizionale,
è oramai pacifico che nel reato di lesioni colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizi a decorrere dal momento di insorgenza della malattia. Come più volte ricordato difatti " Il reato di lesioni personali colpose, di cui all'art. 590 c.p., è un reato istantaneo che si consuma al momento dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicchè la durata e l'inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini dell'individuazione del momento consumativo." (Cass. Pen., Sez. IV, 08.11.2011, n. 8904).
Ed ancora in tal senso, solo il mese scorso, la Cassazione ha ribadito che "Nel reato di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere dal momento di insorgenza della malattia in fieri, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente." (Cass. Pen., sez. IV, 11/10/2016, n. 44335; nello stesso senso ex multis Cass. Pen., Sez. IV, 24/02/2016, n.12701; cit. Cass. Pen., Sez. IV, 08/11/2011, n.8904).
Di conseguenza il dies a quo del termine prescrizionale nel reato di cui all'art. 590 c.p. va individuato senza dubbio nel momento in cui la lamentata patologia è insorta.
Discorso diverso vale per la presentazione della querela: è principio consolidato che il termine di tre mesi per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizi a decorrere non già dall'insorgenza della malattia conseguente agli errori terapeutici ma, piuttosto, dal momento in cui la persona offesa ha la consapevolezza non solo della patologia contratta ma anche della riconducibilità di questa ad eventuali negligenze del personale che la ebbe in cura. (Cass. Pen., Sez. IV, 19.10.2016, n. 44335; Cass. Pen., Sez. IV, 21.01.2015, n. 21527; Cass. Pen., Sez. IV, 07.04.2010, n. 17592; Cass. Pen., Sez. IV, 30.01.2008, n. 13938).