Liquidazione di avaria particolare secondo il principio “Nuovo per vecchio”
01/10/2015
di Avv. Giandomenico BoglioneScrive l'autorevole Ferrarini [1] : "La deduzione dal vecchio al nuovo – che si cumula con la franchigia di danno – non è a stretto rigore una diminuzione del danno risarcibile, sibbene un modo per fissare più esattamente il danno effettivo".
L'annotazione rispecchia il testo normativo posto dall'art.535 cod. nav. ove si esplicita il concetto di indennità da rapportarsi all'effettivo beneficio che l'assicurato ottenga grazie alla riparazione dell'avaria particolare liquidabile ai sensi di polizza. L'articolo infatti recita: "Nel calcolo dell'indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio". Se quindi vi sia un apprezzabile beneficio nella liquidazione ovvero rimborso di spese, l'assicurato vedrà conseguentemente ridotto l'ammontare dell'indennità.
Nella relazione al codice della navigazione (n.344) si affermava significativamente che "L'art. 535, stabilendo la riduzione dell'indennità per il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio, risponde ad un principio di equità e codifica una pratica ormai generale". Le regole per fronteggiare eventuali squilibri e salvaguardare il principio indennitario sono state invero puntualmente previste nel diritto delle assicurazioni dal codice civile che ha introdotto i rimedi di cui agli artt. 1907, 1908 e 1909 c.c. posti a tutela della autonomia contrattuale in materia. In particolare si abbia a riguardo al principio indennitario di ordine generale stabilito dall'art. 1905 c.c. in base al quale l'indennizzo, per non snaturare l'assicurazione, non può mai eccedere il danno effettivo [2].
Nella prassi liquidatoria il concetto di indennizzare l'effettivo danno subito e conseguentemente ridurre l'indennità del beneficio che (involontariamente) l'assicurato si troverebbe a godere nel caso di interventi migliorativi si esprime in percentuali che aumentano progressivamente con l'età-nave, in misura maggiore per le macchine (più usurabili) che per lo scafo.
La deduzione dal nuovo al vecchio, cumulandosi con la franchigia di danno, consente così di stabilire più esattamente il danno effettivamente subito dall'assicurato. Esemplificando: se si ammette in liquidazione un danno stimato 100 su un'unità che al momento del sinistro possa già dirsi "vecchia" (in senso codicistico sopra visto) tanto da poter tecnicamente valutare un beneficio percentualmente riscontrabile (ad esempio del 25%), l'assicuratore pagherà solamente 75 secondo la proporzione:
indennità: danno = valore assicurato: valore della cosa [3]
Si noti quindi la differenza conettuale tra valore assicurabile e valore assicurato che influenza l'entità dell'indennizzo risarcibile dall'assicuratore.
Si badi che, benché il legislatore utilizzi il verbo "risarcire", l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore non è equiparabile a quella nascente dalla commissione dell'illecito, sicché il danno risarcibile è circoscritto a quello subito dalla cosa assicurata nella sua materialità [4] e quindi limitatamente alla diminuzione patrimoniale direttamente conseguente all'evento assicurato, con ulteriore esclusione del lucro cessante e del mancato guadagno, salvo che dette componenti (finanziarie) del danno siano assicurate specificamente, con apposita appendice.
La differenza tra il nuovo e il vecchio implica nozioni estranee alla diminuzione del rischio e conseguentemente non sono richiamabili le norme di tutela del consumatore e della parte contraente debole in favore dei quali il nostro codice (cfr. art. 1341 e 1342 c.c.) pone particolari garanzie.
La riduzione dal nuovo al vecchio, storicamente rilevante nelle navi con scafo in legno, riveste oggi minor importanza tanto che la clausola 14 delle Institute Time Clauses-Hulls ed. 1.X.83, sotto il titolo "New for Old" detta: "Claims payable without deduction new for old", in deroga al disposto della Sect. 69 del MIA 1906 in tema di "customary deductions".
Le deduzioni new for old sono escluse anche nella liquidazione dell'avaria comune, come dispone la Regola XIII che impone una deduzione di un terzo per le navi di oltre 15 anni di età.
Al fine di evitare la falcidia della regola di cui all'art.535 cod. nav. esiste la possibilità di derogarvi convenzionalmente. Peraltro, spesso nelle polizze dedicate al diporto vi sono clausole generali che escludono la norma nei primi anni di età dell'unità assicurata.
La tematica in esame non interferisce invece col problema della risarcibilità dei danni non riparati che ragionevolmente non comporta l'operatività del principio del "nuovo per vecchio"; salvo diversa disposizione contrattuale, richiedente in tal caso sì specifica approvazione scritta (in quanto restringe, a scapito dell'assicurato, la più ampia portata della garanzia assicurativa contro i danni) nell'assicurazione contro i medesimi, l'obbligo di risarcirli, gravante sull'assicuratore in forza del principio indennitario, scatta una volta accertata la loro derivazione da un rischio assicurato, e non può essere subordinato alla loro preventiva riparazione, totale o parziale, quanto all'"an debeatur", ma incide solo in fase liquidatoria, sul "quantum" [5]. In tal senso si è espressa il Tribunale di Genova, ritenendo che "Secondo la legge italiana la circostanza che il danno sia stato in concreto riparato non costituisce condizione per la corresponsione dell'indennità assicurativa." [6]
La legge italiana invero nulla dispone a proposito dei danni non riparati, diversamente che dal MIA 1906 e dai più avanzati formulari di assicurazione.
Orientativamente (ma solo in caso di incorporazione in contratto di formulari inglesi o di richiamo consensuale alla Common Law) i criteri adottati in Inghilterra per la quantificazione dell'indennizzo dovuto a fronte di danni non riparati possono esser presi in considerazione anche nel nostro paese, fermo restando che il principio indennitario anche in questa materia va rigorosamente osservato, ad evitare speculazioni a ingiustificato vantaggio dell'uno o dell'altro contraente.
In tema di avaria particolare subita da una nave la sect. 69 del MIA distingue l'ipotesi in cui la nave sia stata riparata, totalmente o parzialmente, da quella in cui non siano state eseguite riparazioni di sorta. Nel primo caso l'assicuratore rimborserà il costo delle riparazioni al netto delle usuali deduzioni dal nuovo al vecchio; nel secondo pagherà il costo ragionevole delle riparazioni oltre all'eventuale deprezzamento derivante dal danno non riparato, senza mai superare il costo totale delle riparazioni oltrechè del massimale.
[1] Le Assicurazioni Marittime, p.326.
[2] Santi, Il contratto di assicurazione, Roma 1968 p. 304.
[3] De Gregorio Fanelli LA TORRE, Il contratto di assicurazione 1987 p. 126; Scalfi, I contratti di assicurazione – L'assicurazione danni, 1991,Torino 1991 p. 196.
[4] Ricordiamoci la puntualizzazione relativa ai danni materiali sofferti dalla nave esplicitata nell'art.535 cod. nav..
[5] Querci, Diritto della Navigazione, Padova, 1989, p. 652.
[6] Trib. Genova, 3 dicembre 1980 in Ass. 1981, II,43.