APPROFONDIMENTI

Lo strumento cautelare del sequestro giudiziario e la sua necessaria preordinazione alla rivendica o consegna

16/06/2016

di Avv. Giandomenico Boglione

Il sequestro ha natura cautelare e strumentale rispetto al giudizio di merito. Mentre il sequestro conservativo, vincolando il bene del debitore alla soddisfazione delle ragioni del creditore, tende ad assicurare la fruttuosità dell'azione esecutiva, della quale anticipa gli effetti, diversamente il sequestro giudiziario (nella previsione di cui al primo comma dell'art.670 c.p.c.) tende a cristallizzare una situazione di fatto in ordine ad un determinato bene, non in funzione di una successiva esecuzione, bensì per permettere alla sentenza (ovvero lodo arbitrale) di merito di spiegare interamente ed in concreto i suoi effetti relativi alla pretesa di ottenere la condanna alla restituzione di un bene da altri detenuto e di cui è controversa la proprietà o il possesso. In buona sostanza, il sequestro giudiziario tende ad ottenere che la pronuncia definitiva intervenga re adhuc integra.
Se il presupposto per la pronuncia di ogni misura cautelare in genere è la sua potenziale attitudine ad assicurare l'esecuzione in forma specifica della sentenza di accoglimento della domanda, il sequestro giudiziario costituisce un rimedio cautelare preordinato alla reintegrazione nel possesso e/o nella proprietà di un bene suscettibile di apprensione materiale sottratto o insidiato all'avente diritto. Ciò in quanto l'assenza di una pronuncia di condanna alla consegna o al rilascio priva il sequestro giudiziario di qualsiasi funzione cautelare rispetto all'attuazione del diritto dedotto in giudizio.
Autorevole dottrina ha sostenuto che il sequestro giudiziario sia concedibile esclusivamente nell'ambito di liti in cui sia in discussione un c.d. ius in re, nelle quali, cioè, ciascuna delle parti si affermi titolare di un diritto reale; tale interpretazione piuttosto restrittiva è stata criticata dalla giurisprudenza che ha esteso l'applicabilità dell'istituto anche alle liti relative ai c.d. iura ad rem, ossia alle liti in cui l'attribuzione della proprietà o del possesso sia la conseguenza della decisione del giudice su un rapporto di natura obbligatorio (es. azione di risoluzione di un contrato di vendita di un bene, azione costitutiva ex art. 2932 c.c.).
Tuttavia, il sequestro giudiziario non è in alcun modo estendibile alle liti relative ai iura ad rem concernenti rapporti obbligatori che non abbiano e non possano avere alcuna conseguenza sui diritti reali delle parti.
Ne consegue che il sequestro giudiziario non può essere concesso in relazione ad una domanda di mero accertamento dei diritti vantati sui beni oggetto del richiesto sequestro. La corretta esegesi dell'art. 670 c.p.c., quale offerta dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte e dalla prevalente dottrina, richiede che la misura cautelare non sia mai "fine a sé stessa", essendo immancabilmente preordinata alla emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui il provvedimento di sequestro esprime ed anticipa la pratica funzione.