APPROFONDIMENTI

Nullità dell’assicurazione in caso di danno presistente – Concetti di rischio ed interesse assicurabile

10/03/2017

di Avv. Giandomenico Boglione

Poiché il rischio è caratterizzato dall'obbiettiva incertezza dell'evento, fatto salvo il caso di "rischio putativo" (previsto normativamente dal solo art.514 cod. nav.) non soltanto non è ammissibile la copertura di un rischio già verificatosi al momento della conclusione del contratto, come dispone l'art.1895 c.c. che ne subordina la validità all'esistenza del rischio al momento della sua conclusione, ma deve sussistere la possibilità dell'evento considerato "incerto", così da implicare la possibilità che le sue conseguenze si manifestino in un tempo successivo alla conclusione medesima.
Sulla base di tali principi generali propri del diritto delle assicurazioni si muove la norma dell'art.1917, primo comma, cod. civ. in tema di assicurazione della responsabilità civile che evidenzia l'intimo quanto insopprimibile legame tra la data di verificazione del rischio e l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di "quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta".
La nullità del contratto per inesistenza del rischio ricorre anche nell'ipotesi in cui il rischio in realtà non è esistente ma ritenuto erroneamente tale dai contraenti. Allorché la condotta illecita sia compiuta dall'assicurato o dalle persone delle quali egli deve rispondere prima della conclusione del contratto, il danno non potrà ritenersi indennizzabile perché il rischio deve considerarsi inesistente non solamente quando si sia già avverato al momento della stipula del contratto, ma anche quando se ne siano verificati tutti i presupposti causali. "In questo caso nulla rileva che l'evento si sia concretamente verificato dopo la stipula del contratto, quando l'avveramento del sinistro non rappresenta che una conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti prima di tale momento"[1].
Al riguardo la Corte d'Appello di Milano ha giudicato che "Il rischio è elemento necessario del contratto di assicurazione per sua natura aleatorio, per cui è necessario che l'alea investa e caratterizzi il negozio fin dalla formazione, in modo che sia incerto il vantaggio economico in relazione al quale le parti si espongono. Le parti possono anche far decorrere gli effetti del contratto ad una data antecedente la conclusione del contratto, sempre che non si addivenga alla copertura di un rischio relativo ad un evento dannoso già verificatosi al momento del perfezionamento del contratto".
Il rischio è l'elemento centrale dell'assicurazione, ne permea gli aspetti strutturali e funzionali e si compenetra, in varia misura, nella causa del contratto di assicurazione e riassicurazione e va correlato al principio di "interesse assicurabile" di cui brevemente se ne tratteggiano gli elementi caratterizzanti come segue:
(1) l'interesse dell'assicurato designa la relazione economica tra un soggetto e un bene esposti al rischio, in rapporto ad un evento, futuro e possibile, per lui dannoso;
(2) l'interesse all'assicurazione deve essere lecito perché la sua illiceità determina la nullità del contratto a sensi degli artt. 1343 e 1418 c.c.;
(3) l'interesse attiene alla causa del contratto di assicurazione e riassicurazione e contribuisce ad assolvere la funzione economico-sociale tutelata dal legislatore in quanto consente al contraente, bisognoso di sicurezza, di allontanare da sé un rischio e all'assicuratore di accollarglielo dietro compenso calcolato sulle probabilità di suo avveramento.
(4) L'interesse assicurabile è ravvisabile anche in relazione a beni futuri (artt. 1905 2° c. e 1908 4° c.) mentre
(5) nell'assicurazione della responsabilità civile l'interesse assicurabile è tutelato a protezione dell'integrità del patrimonio dell'assicurato.
Inoltre (6) nell'assicurazione contro i danni, la relazione tra la persona e l'evento dannoso, per concretizzarsi in un interesse assicurativamente rilevante, deve corrispondere ad una relazione giuridica, non di mero fatto, e sostanziarsi per lo più nella proprietà o in un altro diritto reale.
(7) Nell'assicurazione contro i danni, la mancanza di interesse, stante la sua rilevanza causale, determina la nullità dell'assicurazione (art. 1904) "se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno".
È valida l'assicurazione contratta in vista di un interesse futuro e la validità non viene meno in caso di alienazione della cosa assicurata (art. 1918 c.c.). L'interesse è dunque l'elemento qualificante che contraddistingue il rapporto assicurativo e riassicurativo e legittima l'esercizio del diritto indennitario. Pertanto, anche nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.) l'indennizzo, se dovuto, spetta all'assicurato, non al contraente, salvo che questi ottenga l'espresso consenso del primo; esempio tipico è quello dell'acquirente CIF della merce venduta alle condizioni INCOTERMS; il compratore, divenuto acquirente della merce per effetto della sua specificazione, coincidente con la consegna allo spedizioniere o al vettore (art. 1510 c.c.) è esposto ai rischi incombenti sulle merci durante il trasporto e come tale è l'unico titolato a reclamare l'indennizzo assicurativo.

 

[1] M.Rossetti, Il diritto delle Assicurazioni, Vol. III, p.32 che cita Fanelli Le Assicurazioni, in Tratt. Cicu Messineo Milano 1973, 133