APPROFONDIMENTI

R.C. da inquinamento: l’inosservanza dell’AIA esclude la copertura assicurativa

Irrilevante il dolo o la colpa del soggetto responsabile

17/03/2020

di Avv. Giorgio Briozzo

La sentenza del Tribunale di Alessandria, già commentata in relazione all’ascrivibilità delle esclusioni di polizza al novero delle mere difese (qui), si presta alla notazione in materia di assicurazione della r.c. da inquinamento.

La pronuncia contiene infatti una rimarchevole interpretazione della clausola di esclusione della sicurtà per i sinistri cagionati da “mancata intenzionale osservanza” delle disposizioni di legge o dell’autorizzazione amministrativa ambientale che regola l’attività dell’assicurato.

Da tempo i pratici si sono interrogati sulla portata di tale clausola, alla luce delle categorie generali dell’elemento soggettivo e del nesso di causalità nell’insorgenza del sinistro da inquinamento.

Il Tribunale ha preso le mosse dalla distinzione introdotta dall’art. 311, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 tra gli operatori “qualificati”, i quali sono tenuti al ripristino a prescindere dall’elemento soggettivo nella causazione del danno ambientale che essi hanno cagionato, e “chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa”. La norma introduce una posizione di garanzia a carico degli operatori, e a tutela della collettività, che permette di imputare l’obbligo risarcitorio in capo all’operatore che abbia cagionato un danno ambientale anche senza colpa.

Al fine di coniugare il peculiare regime della responsabilità ambientale con il disposto dell’art. 1917 c.c., 1° comma, 2° periodo - che esclude l’assicurazione dei fatti dolosi – il Giudice ha impiegato il canone ermeneutico fornito dall’art. 1367 c.c., alla luce del quale la funzione di un patto contrattuale deve essere preservata investigando quale interpretazione, tra quelle possibili, sia in grado di conservare il prodotto dall’autonomia privata delle parti.

Ne segue che la predetta locuzione “mancata intenzionale osservanza” non può riferirsi alla violazione dolosa, da parte dell’assicurato o dei suoi collaboratori, delle prescrizioni di legge o del titolo abilitativo, non potendosi attribuire a quella clausola un significato per cui essa risulterebbe semplicemente ripetitiva del divieto dettato dall’art. 1917, 1° co., 2° periodo, c.c.”. Come già si è tentato di sostenere da più parti, “la menzionata locuzione, per poter avere un qualche valore, andrebbe correttamente interpretata nel senso di condotta volontaria”, risultando “irrilevante stabilire in questa sede se vi sia stata o meno piena coscienza in capo ai preposti allo stabilimento (...) di violare la legge o le prescrizioni dettate nell’AIA, o se tale comportamento sia stato il frutto di una errata interpretazione delle disposizioni di legge o del titolo abilitativo”.

Alla luce di tale interpretazione, in relazione all’operatività di tale clausola, il compito del Giudice consiste esclusivamente nel valutare se le cause di un sinistro ambientale siano o meno “causalmente riconducibili alla violazione, globalmente intesa”, prescindendo dall’ulteriore esame del quid pluris costituito dall’elemento soggettivo dell’assicurato.

La decisione del Tribunale di Alessandria si candida senza dubbio ad affermarsi quale precedente di assoluta preminenza nel panorama giurisprudenziale dell’assicurazione della r.c. da inquinamento, per aver ristretto l'ambito della pratica irrealizzabilità del dolo, inteso quale volontà degli effetti, negli atti di inquinamento.