RESPONSABILITÀ MEDICA: IL DANNEGGIATO DEVE PROVARE IL NESSO DI CAUSA
03/08/2018
di Avv.to Stefano ZerboIntervenendo ancora una volta nell’ambito di una vicenda di responsabilità medica, la Suprema Corte ha chiarito che spetta al paziente danneggiato l’onere di dimostrare il nesso di causa tra la condotta professionale assunta colposa ed il danno per il quale è richiesto il risarcimento.
Inserendosi nel solco già tracciato in precedenti arresti[1], con la sentenza n. 19204/2018 la Cassazione, ha stabilito che “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento”.
Con la conseguenza che, nell’ipotesi all’esito dell’istruttoria rimanga incerta la dimostrazione del nesso causale, la domanda deve essere rigettata.
E' interessante rimarcare quanto motivato dai Giudici di legittimità a sostegno di tale dispositivo circa gli oneri contestualmente – ma diversamente – rimessi alle parti dall’art. 1218 c.c. ed il correlato principio della c.d. “vicinanza della prova”.
Se la previsione espressa dall’art. 1218 c.c. esonera il presunto creditore dall’onere di provare la colpa del debitore, allo stesso modo non lo libera dal dover rendere invece la dimostrazione della correlazione casuale tra la condotta del debitore ed il danno lamentato[2].
In questi termini La Suprema Corte esclude che il principio di “vicinanza dell’onere della prova” possa soccorrere al danneggiato: esso attiene alla condotta ed alla prova della colpa ma non al nesso di causa tra la condotta medesima ed il danno rispetto al quale si applica la distribuzione dell’onus probandi di cui all’art. 2697 c.c..
Né potrebbe valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c., alla "causa", là dove richiede al debitore di provare "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" atteso che la causa, in questo caso, attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere" che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti "tema di prova della parte debitrice", e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto.
[1] Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341
[2] La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento