APPROFONDIMENTI

Specializzandi ante 1983: apertura della Cassazione agli immatricolati alle Scuole di specializzazione prima del 1983

Diritto al rimborso: sentenza della Corte di Cassazione n. 17434 del 2 settembre 2015

02/10/2015

di Avv. Stefano Ricciardi

Continuano le pronunce, tanto dei Giudici di Legittimità quanto di Merito, avuto riguardo all'oramai annosa questione del compenso dovuto dallo Stato Italiano ai medici specializzandi in forza delle direttive europee 75/363 CEE e 82/76/CEE- mai completamente recepite dal nostro ordinamento interno - che imposero a tutti gli stati membri di corrispondere il giusto compenso ai medici durante gli anni della scuola di specializzazione a partire dal 1 gennaio 1983.
Ebbene tale disciplina comunitaria fu tardivamente recepita dal Legislatore Italiano dapprima con il D. Lgs. n. 257 del 1991 - a mezzo del quale si riconobbe una borsa di studio annua per coloro che si iscrivevano ad una specializzazione a partire dall'annualità 1991/1992 – poi con la L. 370/1999 all'interno della quale veniva riconosciuta una somma forfettaria a coloro che si erano iscritti a partire dal 1 dicembre 1983 sino al 1991 e che aveva già ottenuto una sentenza passata in giudicato.
Rimanevano tuttavia dubbi interpretativi circa le posizioni dei tanti medici che avevano terminato la specializzazione a partire dal 1 gennaio 1983 ma con iscrizione in data anteriore e che di fatto rimanevano esclusi da qualsiasi possibilità di rimborso.
Proprio sul punto è intervenuta un mese fa, il 2 settembre 2015, la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 17434 del 2015 a mezzo della quale è stata chiarita la posizione di questi specializzandi "a cavallo" (iscrizione ante 1 gennaio 1983 conseguimento della specializzazione post 1 gennaio 1983) riconoscendo loro il diritto a chiedere - ed ottenere - specifico riconoscimento economico per l'attività da questi prestata.
Ha infatti statuito la Suprema Corte che "La limitazione ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 31 dicembre 1982 non trova riscontro nelle direttive CEE 16 giugno 1975 n. 75/363 e 26 gennaio 1982 n. 82176, anzi, è indirettamente smentita dall'art. 14 di quest'ultima direttiva — secondo cui "le formazione a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del gennaio 1983, in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 75/363/CEE, possono essere completate conformemente a tale articolo" — e comunque si pone in contrasto con il criterio della la al. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria comportante la previsione della possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, indicato dalla CGUE come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva. D'altronde, non può dubitarsi dell'applicabilità anche nei confronti dello Stato italiano del citato art. 14 della direttiva 82/76, in quanto limitarne l'applicabilità agli 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 R.G. n. 4419/14 Ud. 22.4.2015 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c. Gagliani Estensore: dott. Antonio Manna Stati membri che avessero, prima della direttiva di coordinamento 82/76/CEE, provveduto ad adeguarsi ad una delle pregresse direttive coordinate da quella (in tal senso, vedi per tutte: Cass. 16 ottobre 2014, n. 21967), contraddice i principi che si desumono dalla giurisprudenza della CGUE, in materia e, quindi, confligge con il principio del primato del diritto comunitario. Da ultimo, essendo il rapporto derivante dall'iscrizione ad un corso di specializzazione, da parte del medico, un rapporto di durata, nell'ambito del diritto interno, ad esso trova applicazione il principio secondo cui la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 8 marzo 2001, n. 3385; Cass. 9 febbraio 2001, n. 1851)." (Cass. Civ. Sez. Lavoro, n. 17434, 2 settembre 2015).

Di conseguenza tutti coloro che hanno finito la specializzazione a partire dal 1 gennaio 1983 hanno il diritto di presentare ricorso per ottenere il rimborso dovuto; se, invece, la specializzazione è stata conclusa il 31 dicembre 1982 non si è ricompresi tra gli aventi diritto.