APPROFONDIMENTI

“Warranty” nel diritto inglese

28/10/2015

di Avv. Giandomenico Boglione

La sezione 33 del Marine Insurance Act (MIA) definisce la "promissory warranty" la "condizione a fronte della quale l'assicurato/contraente si impegna affinchè quella particolare cosa sarà o non sarà fatta, o che qualche condizione verrà soddisfatta, o per mezzo della quale egli affermi o escluda l'esistenza di una particolare circostanza di fatto" (lett. "A warranty, in the following sections relating to warranties, means a promissory warranty, that is to say, a warranty by which the assured undertakes that some particular thing shall be or shall not be done, or that some condition shall be fulfilled, or whereby he affirms or negatives the existence of a particular state of facts"). Il terzo comma della predetta sezione precisa che la warranty "è una condizione che deve essere soddisfatta esattamente, che sia rilevante per il rischio o no. Se viene disattesa, allora, fatta salva ogni diversa esplicita previsione di polizza, l'assicuratore è liberato da ogni responsabilità dalla data della violazione della warranty, senza tuttavia pregiudizio per qualsivoglia responsabilità da lui incorsa prima di tale data". (lett." "A warranty, as above defined, is a condition which must be exactly complied with, whether it be material to the risk or not. If it be not so complied with, then, subject to any express provision in the policy, the insurer is discharged from liability as from the date of the breach of warranty, but without prejudice to any liability incurred by him before that date".
In diritto inglese una warranty può essere implicita od esplicita.
Le norme del Marine Insurance Act (s.33/35) in tema di "express warranty" non necessitano particolare interpretazione integrativa, basti ricordare la giurisprudenza inglese sul punto che offrono una chiara definizione della portata della norma. Il "leading case" [Oversea Commodities Ltd. v. Style 1958, 1 Lloyd's Rep. 546 – ns. prod.16] riguarda la copertura assicurativa di una partita di carne di maiale che secondo i termini di polizza doveva essere trasportato via mare in scatole marchiate con un codice identificativo ciascuna relativo alla data di produzione. Tuttavia, alcune di esse non portavano alcun segno e la Corte inglese, richiamando il Marine Insurance Act, 1906, Sect. 33 (3), statuì che l'obbligazione dedotta richiedeva l'adempimento puntuale ("strict compliance") della condizione contrattuale prevista in contratto ditalchè, in difetto, la copertura non poteva operare. Nella motivazione si legge che, in ossequio ai principi inveterati presenti sia in giurisprudenza (Lord Mansfield in Hibbert v. Pigou, 1783), sia in dottrina ("A Treatise on the Law of Insurance" by Samuel Marshall, 1823, Vol. 1, at p. 375; "A Treatise of the Law of Marine Insurance, Bottomry, and Respondentia", 1861), l'analisi di una warranty riguarda l'intima realizzazione dell'obbligazione indennitaria dedotta in contratto: se quella condizione si è verificata allora la copertura avrà efficacia, altrimenti l'assicuratore, a prescindere da ogni considerazioni di merito ed eziologia nonchè di equità sostanziale, andrà esente da responsabilità (leggi ove " . . . the contract depends on an event taking place. There is no latitude, no equity; the only question is, has that event happened?")
La mancata realizzazione della condizione di operatività del contratto determina ipso facto l'inoperatività della copertura a prescindere dall'analisi di qualsivoglia colpa o dolo dell'assicurato e della rilevanza causale tra l'evento cui è conseguito il danno e l'inosservanza della prescrizione contrattuale violata.
Si viene a superare quindi ogni valutazione in termine di elemento soggettivo e di nesso causale, per circoscrivere unicamente i limiti entro i quali l'assicuratore e' tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro.
La convenzione pattizia di porre delle warranties nelle polizze di assicurazione è uno strumento contrattuale comune alla prassi assicurativa internazionale che riconosce, anche in Italia, l'opportunità (e quindi anche il diritto) di identificare precisamente i confini dell'esposizione dell'assicuratore dedotta in contratto ovvero l'oggetto del contratto stesso. Il testo contrattuale pone con ciò una chiara delimitazione del rischio che fonda le sue origini giustificative nell'esigenza di circoscrivere il rischio assicurativo entro parametri "sopportabili", confinando la copertura assicurativa per i soli trasporti eseguiti con navi minimamente "qualificate" e perciò affidabili [1].
A ben vedere tuttavia la warranty non è inquadrabile come una condizione contrattuale, bensì costituisce uno strumento negoziale per delimitare espressamente l'estensione del rischio assunto.
Tale risultato non pare molto lontano dall'esperienza assicurativa italiana ove la giurisprudenza ritiene che le clausole delle polizze che stabiliscono l'entità oggettiva e soggettiva nella quale opera la garanzia assicurativa non fanno che individuare e precisare l'oggetto del contratto, non avendo natura di clausola limitativa della responsabilità per cui peraltro non e' richiesta, per la sua validità, l'approvazione specifica ex art.1341 c.c..
Anche per il nostro ordinamento l'obbligo gravante in capo all'assicurato circa l'adozione di particolari misure è considerata come condizione essenziale di efficacia del contratto, sicche' il giudice non puo' sindacare la loro concreta idoneità a evitare l'evento dannoso e la loro inosservanza non fa sorgere l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo ove l'evento si verifichi indipendentemente da tale inosservanza "perche' non si e' realizzato l'oggetto stesso del contratto."
Analogicamente non mi pare scorretto richiamare quella giurisprudenza che in tema di circolazione di autoveicoli si è formata per i danni subiti dall'assicurato mentre si trovava alla guida di un veicolo senza esserne abilitato, onde l'assicuratore non e' obbligato al pagamento dell'indennizzo sia nel caso in cui l'assicurato fosse privo di patente per non averla mai conseguita, sia nel caso in cui ne fosse privo per non averla rinnovata dopo la scadenza. In argomento si vedano anche le pronunce relative ai "limiti territoriali" della copertura in tema di assicurazione contro gli infortuni: ad esempio per i danni derivanti da attività ricreativa, in relazione alla clausola che esclude la garanzia assicurativa in ipotesi di esercizio della caccia in luoghi vietati dalla legge.
In futuro bisogna tuttavia attendersi la rivisitazione dei temi sopra tratteggiati in quanto a breve (metà del 2016) dovrebbe entrare in vigore in Inghilterra il testo dell'Insurance Bill progettato congiuntamente dalla Law Commission e dalla Scottish Law Commission al dichiarato fine (si legge all'art. 9 delle explanatory notes predisposte dal HM Treasury) di riformare l'insurance contract law in tema di (a) "disclosure and misrepresentation in business and other non-consumer insurance contracts", (b) "insurance warranties" e (c) "insurance remedies for fraudulent claims". In particolare, basti evidenziare che l'art. 10.1 abolisce "any rule of law that a breach of a warranty (express or implied) in a contract of insurance results in the discharge of the insurer's liability under the contract".

 

[1] Così Cass. 25735/2014