ALLE ASSICURAZIONI MARITTIME DI NATANTI SI APPLICA L’ART. 547 COD.NAV.
la Corte d’Appello di Campobasso prosegue l’auspicato orientamento di merito sull’art. 547 cod.nav.
14/03/2022
di Avv. Giorgio BriozzoCon recentissima pronuncia (n. 14 del 12 gennaio 2022), la Corte d’Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, ha ribadito l’applicabilità dell’art. 547 cod.nav. anche alle assicurazioni di unità da diporto, ivi compresi i natanti.
Trattasi di un tema già oggetto di dibattito dottrinale, nel quale la Corte si è inserita confermando il trend positivo espresso dai Tribunali di Napoli Nord (sent. n. 1966/2020, commentata qui dal ns Studio) e Pesaro (sent. n. 27/2018, per la quale ringraziamo lo Studio Legale Pillinini), impiegando argomentazioni che appaiono già trattate da Trib. Siracusa, 20 ottobre 2013, n. 980, ed in definitiva confortate da un precedente della Suprema Corte in tema di navigazione aerea (Cass. 541/2020).
La Corte d’Appello àncora la propria decisione alla corretta ed auspicata interpretazione sistematica del combinato disposto degli articoli 1 cod.naut.dip. e 1 disp.prel.cod.nav., in virtù del quale (i) le materie non specificamente disciplinate dal codice del diporto sono regolate dal codice della navigazione e (ii) solo ove manchi in entrambi i testi una disciplina speciale trovano applicazione le norme del diritto comune: “alla nautica da diporto si applica, per tutti gli aspetti non regolati dalle normative ad essa appositamente dedicate, la generalità delle norme dettate dal codice della navigazione, a tale principio non può certamente fare eccezione la materia assicurativa, che precisamente nel codice della navigazione è, per l'appunto, oggetto della speciale disciplina di cui agli artt. 514 e ss.”.
Né può dubitarsi, a parere della Corte, che l’assicurazione di un natante sia una assicurazione marittima, attesa la parificazione compiuta dall’art.136 cod.nav. e dall’art.1 cod.naut.dip.
La pronuncia riveste ulteriore interesse perché si inserisce altresì nel dibattito giurisprudenziale circa il dies a quo degli effetti interruttivi degli atti sostanziali, schierandosi in favore dell’esclusiva rilevanza del giorno della ricezione da parte del destinatario: “la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, non a quelli sostanziali (né agli effetti sostanziali degli atti processuali). Questi ultimi, pertanto, producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale" (Cass. 7 agosto 2013, n. 18759; nello stesso senso, con specifico riguardo agli atti di interruzione della prescrizione, Cass. 1 agosto 2017, n. 19143; Cass. sez. un. 9 dicembre 2015, n. 24822; Cass. 29 novembre 2013, n. 26804)”.
Infine, la Corte si pronuncia in relazione ad un tema caro ai legali fiduciari di compagnie assicuratrici, i quali troppo spesso sentono opporsi pretese acquiescenze e rinunce maturate in fase stragiudiziale. Il Collegio ha chiarito che non può “qualificarsi come rinuncia alla prescrizione il rifiuto, opposto da un assicuratore privato, di pagamento dell'indennizzo per motivi diversi dal decorso del termine di prescrizione" (Cass. 29 novembre 2012, n. 21248)”, dovendosi altresì escludere che possa desumersi una rinuncia e/o un effetto interruttivo della prescrizione “[d]all'avvio dell'istruttoria del sinistro da parte della Compagnia e [d]all'effettuazione, in tale ambito, di verifiche sull'imbarcazione assicurata”, dovendosi riservare un tale effetto alla sola c.d. “perizia contrattuale”, “da espletarsi a cura di un collegio peritale nominato da entrambe le parti, ovvero di un perito terzo”.