La dottrina inglese avverte che in materia contrattuale la definizione di fraud accolta in common law è quella classica dettata dalla House of Lords, ora denominata Supreme Court, nella causa Derry v. Peek. Una dichiarazione falsa (false statement) priva di accuratezza e onestà, ma non compiutamente comprovata (but on insufficient grounds) non costituisce frode; acciocché sussista è richiesta la dimostrazione che il contraente, consapevolmente (knowingly) o peggio, avventatamente (wrecklessly), «made a false representation or statement», espressione che, con opportuni adattamenti e qualche inevitabile approssimazione, in diritto italiano corrisponde alle "dichiarazioni inesatte e reticenze del contraente" di cui agli artt. 1892 e 1893 cod. civ..
Nella motivazione della recente sentenza Versloot Drsgin v. HDI Gerling il primo relatore Lord Sumption ricorda che l'Insurance Act 2015, entrato in vigore nel Regno Unito il 12 agosto 2016, non fornisce una definizione di fraudulent claim; l'alto magistrato formula al riguardo tre ipotesi: (1) la prima riguarda il caso di un reclamo totalmente inventato (fabricated) e come tale irrimediabilmente irrisarcibile; (2) la seconda ipotesi concerne un reclamo genuino ma artatamente ingigantito, irrisarcibile pure per la parte altrimenti indennizzabile. (3) La terza ipotesi postula un reclamo che trae origine da un evento ricadente astrattamente in copertura ma manipolato fraudolentemente (dishonestly embellished) dall'assicurato che, senza comprovare gli elementi costitutivi del danno reclamato, per propiziarne la liquidazione ricorre a "fraudulent devices" (mezzi fraudolenti) espressione ricorrente in passato in Gran Bretagna in controversie riguardanti l'assicurazione contro i danni da incendio; Lord Sumption preferisce parlare di "collateral lies" a significare che riguardano fatti determinanti non pel riconoscimento della rispondenza assicurativa ma dell'entità dell'indennizzo in discussione.
Soffermandosi sul dovere di "utmost good faith" Lord Sumption rimarca che essa in Gran Bretagna non attiene solo alla formazione ma perdura e va osservato anche durante l'esecuzione del contratto di assicurazione; principio codificato alla Sect. 17 del MIA – Marine Insurance Act del 1906 e ribadito dall'Insurance Act 2015 con le precisazioni specificate nella part 4(12) Remedies for Fraudulent Claims.
Gli elementi costitutivi del fraudulent claim sono compendiabili come segue:
(a) Il fraudulent claim si materializza nella misrepresentation del contraente volta a suscitare nell'assicuratore una falsa impressione di genuinità del reclamo; il claim in apparenza sembra ineccepibile ma non risulterà tale una volta riesaminato nel contesto di fatti doverosamente ostensibili ma ingiustificatamente non riportati dall'assicurato al momento della conclusione del contratto.
(b) La misrepresentation è congegnata a sostegno del reclamo per quanto attiene a causa, natura ed entità della perdita denunciata che va investigata dall'assicuratore; un reclamo esagerato non è di per sé sinonimo di fraudulent claim.
(c) La misrepresentation deve essere deliberata nel senso che il claim (indebitamente maggiorato) deve provenire da un assicurato consapevole della sua infondatezza o falsità (seppur solo parziali).
L'essenza del reclamo fraudolento (in altri termini) è la disonestà dell'assicurato che anela locupletare quanto non gli spetta; questo può avvenire in due modi: l'assicurato può (per così dire) inventarsi il reclamo di sana pianta nel qual caso merita di esser privato tout court della protezione assicurativa.
Alternativamente l'assicurato può cercare di trarre vantaggio da una perdita (loss) ineccepibile sull'"an debeatur" al fine di ottenere un beneficio pecuniario sul "quantum" senza commettere alcuna frode.
Esemplificando, ordinariamente l'assicurato che ha ottenuto da professionisti qualificati un motivato parere favorevole all'accoglimento di un reclamo, ben difficilmente potrà essere accusato di "fraudulent claim"; lo stesso dicasi a proposito di problematiche di indole liquidatoria o concernenti la valutazione ponderata dei costi di rimpiazzo, riproduzione, rifacimento o simili.
La dialettica tra assicurato (fermamente intenzionato ad ottenere integralmente l'indennità spettantegli) e assicuratore consente una certa elasticità di giudizio non disgiunta da una ragionevole ed equilibrata discrezionalità.