APPROFONDIMENTI

Il Tribunale di Milano “si apre” alle tabelle romane per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale.

10/02/2022

di Avv. Stefano Ricciardi

Anche il Tribunale di Milano apre le porte all’applicazione dei criteri liquidativi previsti dalle Tabelle di Roma per la quantificazione del danno da lesione del rapporto parentale, adeguandosi così a quanto già affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10579 del 21.04.2021 e già oggetto di un mio commento  (http://boglione.eu/approfondimento/cassazione-civile-sezione-iii-sentenza--10579-del-21-aprile-2021-le-tabelle-di-milano-sono-quindi-al-capolinea).

Con la pronuncia emessa il 31.01.2022 il Giudice Dott. Di Plotti – della I sezione del Tribunale civile di Milano – ha fatto proprie le critiche mosse dalla Corte di Cassazione al sistema tabellare meneghino ed applicato nella quantificazione del danno da lesione del rapporto parentale il diverso sistema a punti elaborato dal Tribunale di Roma.  

Ha spiegato il Giudice meneghino che “Si deve tenere conto anche della successiva sentenza della Corte di legittimità n. 10579/2021, in tema di danno parentale e di rapporto tra le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma e quelle redatte dal Tribunale di Milano. La Corte - premesso che la funzione di garanzia dell’uniformità delle decisioni svolta dalla tabella elaborata dall’ufficio giudiziario è affidata al sistema del punto variabile, in ragione del grado di prevedibilità che tale tecnica offre – rileva che “la tabella meneghina, con riferimento al danno da perdita parentale, non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza”, mentre garantisce “uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”; la Corte conferma la necessità (oltre l’adozione del criterio a punto) di valutare le circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, “da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza”, con la possibilità “di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

Dunque la Corte, innovando rispetto al precedente orientamento, indica quale parametro di rifermento di massima quello adottato dal Tribunale di Roma che, nel capitolo dedicato al “Danno da perdita del rapporto parentale”, utilizza un sistema a punti, indicando il valore punto nella misura di € 9.806,70 e adottando un sistema di punteggi che tiene conto della relazione di parentela, dell’età della vittima e del congiunto, nonché della situazione di convivenza. Il Tribunale di Roma indica peraltro la possibilità di diminuire il punteggio legato alla relazione di parentela fino alla metà in relazione al concreto rapporto affettivo sussistente o di annullarlo in caso di assenza della prova dell’esistenza stessa del vincolo.”

Sulla scorta di tali valutazioni il Giudice ha così calcolato il danno in piena conformità alle indicazioni e al sistema tabellare previsto dal sistema romano, preferendolo ai criteri di calcolo previsti dalle Tabelle di Milano e da sempre considerate punto di riferimento a livello nazionale.

Vedremo se, come già avvenuto in passato, l’Osservatorio della Giustizia civile di Milano interverrà rivedendo le Tabelle e adeguandole alle richieste e ai più recenti dettami della Suprema Corte.