Non è inusuale che il ricorrente, insoddisfatto dell’esito di un accertamento tecnico preventivo promosso dinanzi a un determinato foro, tenti di “replicare” l’iniziativa introducendo un nuovo ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avanti a un diverso Tribunale nella prospettiva di ottenere una consulenza diversa e più favorevole.
A sostegno di tale prassi viene usualmente invocato il principio per cui l’ATP non si conclude con un provvedimento decisorio e, dunque, non forma giudicato con conseguente inapplicabilità del divieto di ne bis in idem.
Con due recenti provvedimenti, uno del 15.04.2026 e l’altro del 25.03.2026, il Tribunale di Milano ha tuttavia offerto una lettura particolarmente rigorosa, idonea a contrastare tale utilizzo distorto dello strumento processuale.
Con l’ordinanza del 15 aprile 2026, la Dott.ssa Novelli della I Sezione ha dichiarato inammissibile un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avente ad oggetto i medesimi fatti già scrutinati in un precedente ATP promosso presso altro foro.
A sostegno della sua decisione il Giudice ha chiarito che: la riproposizione dell’ATP, in assenza di fatti nuovi o diversi temi di indagine, non risponde alla funzione dell’istituto; essa si risolve, in realtà, in una mera critica alle conclusioni della CTU già espletata; il rimedio corretto per la parte insoddisfatta è il giudizio di merito nel quale la consulenza preventiva può essere acquisita e, se del caso, rinnovata; sotto tale profilo, non assume alcun rilievo la circostanza che il secondo ATP sia stato proposto anche da soggetti diversi rispetto a quelli che avevano introdotto il primo procedimento (nel caso di specie, il marito e i figli della danneggiata, unica ricorrente nel primo ATP).
L’ATP già espletato realizza pienamente la funzione di accertamento anticipato sicché non è consentito “replicarlo” per ottenere una valutazione tecnica più favorevole.
Particolarmente interessante è il tema affrontato da entrambi i provvedimenti (sia quello odierno che quello del 25.03.2026 a firma della Dott.ssa Nicotra) sotto il profilo della condizione di procedibilità ex L. 24/2017.
Pur riconoscendo che l’ATP non dà luogo a giudicato, i Giudici della I Sezione del Tribunale di Milano hanno affermato che laddove un accertamento tecnico preventivo sia stato già ammesso ed espletato, con deposito della relazione peritale, la condizione di procedibilità prevista all’art. 8 della Legge Gelli deve ritenersi assolta in relazione ai profili oggetto di quel procedimento. Per l’effetto la riproposizione di un nuovo ATP sui medesimi fatti è inammissibile in quanto contraria alla funzione e alla ratio dell’istituto.
Il Tribunale di Milano ha sottolineato inoltre che: non sussiste più alcuna finalità conciliativa, essendo già fallito il primo tentativo; il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non può essere utilizzato come strumento “reiterabile” in alternativa al giudizio di merito; la sede naturale per contestare le risultanze peritali resta il processo ordinario.
Pertanto l’apertura del Giudice alla possibilità di un nuovo ATP c’è solo in presenza di profili di indagine nuovi e autonomi, non esaminati nel precedente procedimento.
I due provvedimenti milanesi delineano un principio di significativa importanza pratica: pur non configurando una violazione del principio del ne bis in idem in senso tecnico, la reiterazione dell’ATP è comunque preclusa sui medesimi fatti in quanto la condizione di procedibilità è già stata soddisfatta e difettano i presupposti funzionali dell’art. 696 bis c.p.c.
Ne deriva un chiaro limite all’uso “strategico” dell’ATP: la parte che intenda contestare l’esito della consulenza non può cercare un nuovo foro o un nuovo collegio peritale ma deve assumersi l’onere di introdurre il giudizio di merito.
Un orientamento che, se consolidato, è destinato a incidere significativamente sulle prassi difensive, scoraggiando iniziative esplorative e valorizzando la funzione deflattiva – e non reiterabile – dell’accertamento tecnico preventivo.