Responsabilità sportiva

Lo Studio assiste atleti professionisti e dilettanti, società e associazioni sportive, federazioni, leghe, organizzatori di eventi e gestori di impianti sportivi nella gestione dei profili di responsabilità civile connessi all’attività sportiva e all’organizzazione di competizioni ed eventi.

L’attività comprende la consulenza preventiva e contrattuale, la gestione dei claim e dei sinistri, nonché l’assistenza nel contenzioso derivante da infortuni, danni a persone o cose e responsabilità connesse all’organizzazione e allo svolgimento delle attività sportive, con particolare attenzione ai profili assicurativi e alle coperture dedicate.

Materie e Attività

Atleti professionisti e dilettanti

Atleti professionisti e dilettanti

Società e associazioni sportive

Società e associazioni sportive

Federazioni, enti di promozione sportiva e leghe

Federazioni, enti di promozione sportiva e leghe

Allenatori, tecnici, preparatori e staff sportivi

Allenatori, tecnici, preparatori e staff sportivi

Dirigenti e organizzatori di eventi sportivi

Dirigenti e organizzatori di eventi sportivi

Gestori di impianti sportivi e strutture ricreative

Gestori di impianti sportivi e strutture ricreative

Controversie in materia di infortuni sportivi e responsabilità civile

Controversie in materia di infortuni sportivi e responsabilità civile

Responsabilità connesse all’organizzazione e allo svolgimento di competizioni ed eventi

Responsabilità connesse all’organizzazione e allo svolgimento di competizioni ed eventi

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ATP reiterato e abuso dello strumento: il Tribunale di Milano chiarisce i limiti alla riproposizione della domanda ex art. 696 bis c.p.c.

Non è inusuale che il ricorrente, insoddisfatto dell’esito di un accertamento tecnico preventivo promosso dinanzi a un determinato foro, tenti di “replicare” l’iniziativa introducendo un nuovo ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avanti a un diverso Tribunale nella prospettiva di ottenere una consulenza diversa e più favorevole. A sostegno di tale prassi viene usualmente invocato il principio per cui l’ATP non si conclude con un provvedimento decisorio e, dunque, non forma giudicato con conseguente inapplicabilità del divieto di ne bis

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