Responsabilità sportiva
Lo Studio assiste atleti professionisti e dilettanti, società e associazioni sportive, federazioni, leghe, organizzatori di eventi e gestori di impianti sportivi nella gestione dei profili di responsabilità civile connessi all’attività sportiva e all’organizzazione di competizioni ed eventi.
L’attività comprende la consulenza preventiva e contrattuale, la gestione dei claim e dei sinistri, nonché l’assistenza nel contenzioso derivante da infortuni, danni a persone o cose e responsabilità connesse all’organizzazione e allo svolgimento delle attività sportive, con particolare attenzione ai profili assicurativi e alle coperture dedicate.
Materie e Attività
Atleti professionisti e dilettanti
Atleti professionisti e dilettanti
Società e associazioni sportive
Società e associazioni sportive
Federazioni, enti di promozione sportiva e leghe
Federazioni, enti di promozione sportiva e leghe
Allenatori, tecnici, preparatori e staff sportivi
Allenatori, tecnici, preparatori e staff sportivi
Dirigenti e organizzatori di eventi sportivi
Dirigenti e organizzatori di eventi sportivi
Gestori di impianti sportivi e strutture ricreative
Gestori di impianti sportivi e strutture ricreative
Controversie in materia di infortuni sportivi e responsabilità civile
Controversie in materia di infortuni sportivi e responsabilità civile
Responsabilità connesse all’organizzazione e allo svolgimento di competizioni ed eventi
Responsabilità connesse all’organizzazione e allo svolgimento di competizioni ed eventi
Leggi gli approfondimenti
Scopri di più sull’argomento leggendo i nostri approfondimenti in materia.
ATP reiterato e abuso dello strumento: il Tribunale di Milano chiarisce i limiti alla riproposizione della domanda ex art. 696 bis c.p.c.
Non è inusuale che il ricorrente, insoddisfatto dell’esito di un accertamento tecnico preventivo promosso dinanzi a un determinato foro, tenti di “replicare” l’iniziativa introducendo un nuovo ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avanti a un diverso Tribunale nella prospettiva di ottenere una consulenza diversa e più favorevole. A sostegno di tale prassi viene usualmente invocato il principio per cui l’ATP non si conclude con un provvedimento decisorio e, dunque, non forma giudicato con conseguente inapplicabilità del divieto di ne bis