Con una pronuncia di pochi giorni fa – ordinanza n. 24075 del 28 agosto 2025 – la Terza Sezione civile della Cassazione ha affermato un principio di grande rilievo in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato iure proprio dagli eredi: per i congiunti il dies a quo della prescrizione è la data del decesso del paziente.
Il caso riguardava la richiesta di risarcimento proposta dal figlio di una paziente deceduta a seguito di trasfusione di sangue infetto. L’attore sosteneva che la prescrizione dovesse decorrere non dalla morte della madre ma dal momento in cui egli aveva acquisito consapevolezza della riferibilità causale del decesso all’illecito sanitario.
La Suprema Corte ha respinto questa tesi, precisando che nei casi di malattie a lunga latenza il termine decorre dal momento in cui la vittima acquisisce la percezione dell’ingiustizia e della sua riferibilità causale. Diversamente, il diritto risarcitorio dei congiunti nasce e diventa azionabile nel momento stesso del decesso che costituisce l’evento lesivo e perfeziona la fattispecie del danno da perdita del rapporto parentale.
Pertanto, il dies a quo coincide con la data della morte e non può essere posticipato a momenti soggettivi di percezione della causalità. Detto principio assicura certezza nei rapporti giuridici ed evita interpretazioni che introdurrebbero margini di incertezza difficilmente compatibili con la funzione stessa dell’istituto della prescrizione.
Testualmente ha precisato la Cassazione “il diritto al risarcimento del danno azionato iure proprio dal congiunto per la perdita del rapporto parentale, in caso di decesso del danneggiato, si configura come una pretesa autonoma che sorge e diviene esercitabile nel momento in cui l’evento lesivo – la morte – si perfeziona. Tale evento costituisce il fatto illecito dal quale scaturisce il diritto del familiare. Il principio fondamentale, sancito dall’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, impone di ancorare il dies a quo a un dato oggettivo e certo, qual è la data del decesso. È in quel momento che il pregiudizio per il congiunto si attualizza e il relativo diritto al risarcimento può essere giudizialmente azionato. La tesi del ricorrente, volta a posticipare la decorrenza del termine a un momento soggettivo, legato alla percezione della “ingiustizia” del danno e della sua eziologia, sebbene rilevante per il danno subìto dalla vittima primaria in caso di malattia lungolatente, non può trovare applicazione nel caso del danno iure proprio del congiunto, il cui diritto sorge con l’evento morte. Accogliere una diversa interpretazione significherebbe introdurre un elemento di intollerabile incertezza, contrario alla funzione stessa dell’istituto della prescrizione, che è quella di garantire la stabilità dei rapporti giuridici.”