Con verbali che stanno iniziando a circolare tra gli operatori del settore, la Guardia di Finanza ha avviato i primi accertamenti e le prime contestazioni ai sensi del nuovo art. 26-ter del Codice della Nautica da Diporto, introdotto dalla Legge 7 maggio 2026 n. 70 (“Valorizzazione della risorsa mare”). Nel caso che ci è stato segnalato, la Sezione Operativa Navale di Gaeta ha contestato ad un armatore italiano proprietario di un’imbarcazione battente bandiera polacca la navigazione in assenza della prescritta attestazione di idoneità alla navigabilità, applicando la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 171/2005.
Cosa prevede il nuovo art. 26-ter
La norma riguarda le unità da diporto fino a 24 metri battenti bandiera estera ma appartenenti a cittadini italiani o a società con sede in Italia che navigano o sostano nelle acque italiane.
In tali casi, l’armatore deve dimostrare l’idoneità alla navigabilità:
- mediante le certificazioni previste dallo Stato di bandiera; oppure
- qualora tali certificazioni non esistano, mediante un’attestazione rilasciata da un Organismo Tecnico Notificato italiano a seguito di appositi accertamenti tecnici. L’attestazione ha validità quinquennale.
La ratio dichiarata della disposizione è quella di garantire standard minimi di sicurezza e tutela ambientale anche per le unità registrate in ordinamenti che non prevedono verifiche periodiche equivalenti a quelle richieste in Italia.
Il paradosso applicativo
Fin qui nulla di particolarmente sorprendente.
Il problema nasce dal fatto che la legge è entrata in vigore il 10 maggio 2026 e le autorità hanno già iniziato a contestarne la violazione, ma il sistema tecnico-amministrativo necessario per ottenere l’attestazione prevista dall’art. 26-ter non risulta ancora completato.
Abbiamo appreso che sarebbe in corso un tavolo tecnico con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto per definire procedure, controlli e contenuto delle attestazioni. Tuttavia ad oggi gli organismi notificati non sono ancora nelle condizioni operative per eseguire le prestazioni richieste dalla nuova normativa.
In altre parole, la norma impone un obbligo la cui concreta modalità di adempimento è ancora in fase di definizione.
Gli organismi che si stanno muovendo
Nonostante l’assenza di istruzioni operative definitive da parte dell’Amministrazione, alcuni organismi hanno deciso di offrire comunque verifiche e attestazioni in via prudenziale.
Tra questi vi sono ENAVE e UDICER, che hanno predisposto procedure interne e checklist tecniche finalizzate al rilascio dell’attestazione prevista dall’art. 26-ter, pur evidenziando l’attuale situazione di incertezza interpretativa e regolamentare.
Si tratta tuttavia di iniziative assunte dai singoli organismi e non ancora fondate su un quadro uniforme condiviso con l’Amministrazione.
Profili critici
La situazione solleva evidenti interrogativi sotto il profilo della legittimità e della ragionevolezza dell’azione amministrativa.
È infatti difficile non rilevare come gli armatori si trovino oggi esposti a sanzioni per la mancata produzione di un documento che, almeno fino a poche settimane fa, non era concretamente ottenibile secondo procedure ufficialmente definite.
A ciò si aggiungono ulteriori dubbi già evidenziati da diversi commentatori:
- il possibile contrasto con il principio europeo di mutuo riconoscimento delle certificazioni nautiche;
- la disparità di trattamento tra unità estere appartenenti a soggetti italiani e unità estere appartenenti a soggetti stranieri;
- la mancanza di un periodo transitorio che consentisse agli armatori di adeguarsi al nuovo regime.
Cosa dovrebbero fare oggi gli armatori
In attesa di chiarimenti ministeriali, gli armatori italiani proprietari di unità battenti bandiera estera dovrebbero verificare immediatamente:
- se lo Stato di bandiera preveda già una certificazione equivalente di idoneità alla navigabilità;
- se sia possibile ottenere un’attestazione da uno degli organismi notificati che hanno attivato procedure dedicate;
- se vi siano elementi utili per dimostrare la buona fede e l’oggettiva impossibilità di adempiere in caso di contestazione.
La vicenda rappresenta probabilmente uno dei primi casi, nel settore nautico, in cui l’apparato sanzionatorio è entrato in funzione prima che fosse completato il sistema amministrativo necessario per rispettare l’obbligo imposto dalla legge.
Sarà interessante verificare se il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interverrà rapidamente con una circolare interpretativa o con disposizioni transitorie che evitino il proliferare di contenziosi destinati, altrimenti, a moltiplicarsi già nel corso dell’estate 2026.