APPROFONDIMENTI

Anche l’utilizzatore professionale del bene difettoso ha diritto di agire nei confronti del produttore invocando il codice del consumo (d. lgs 206/2005)

06/11/2017

di Avv.to Stefano Zerbo

La disciplina e la tutela del consumatore prevista prima dal DPR 24 maggio 1988 n. 224 e poi confluita nel D. Lgv n. 206/2005 è pacificamente estesa anche al c.d. “utilizzatore” del bene, quand’anche non acquirente.

 

L’art.119 del d. lgs. 206/2005, anche definito Codice del Consumo, prevede espressamente al I comma che “Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova”.

 

Accede alla tutela prevista dal D. lgs. 206/2005 colui che abbia a qualunque titolo utilizzato il bene e, per il difetto di questo, abbia subito un conseguente danno

 

Il principio è stato espressamente sancito dalla Suprema Corte secondo la quale “La disciplina del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (ora confluita negli artt. da 114 a 127 del cd. “codice del consumo“) ha per oggetto il "danno da prodotti difettosi" e prevede un tipo di responsabilità che prescinde dalla colpa del produttore, conseguendo alla mera "utilizzazione" del prodotto difettoso da parte della vittima. Ne deriva che legittimati a far valere la pretesa risarcitoria in forza di tale disciplina risultano tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all’“Utilizzatore" in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all’utilizzatore non professionale.”[1]

 

Il concetto e la qualifica di utilizzatore, spiega la Cassazione, va inteso in senso lato e “…non esclusivamente al consumatore o all’utilizzatore non professionale”: è legittimato ad invocare la tutela del codice del consumo anche colui che, pur non avendo effettuato l’acquisto del bene poi risultato difettoso, si sia trovato ad utilizzare quel medesimo bene (messo in circolazione) per un difetto del quale abbia subito un danno.                                                          

Il produttore del bene risultato difettoso (e, con esso, il rivenditore) sono quindi legittimati passivi rispetto alla richiesta danni dell’utilizzatore a prescindere dall’uso eventualmente anche professionale che l’utilizzatore medesimo possa aver fatto del prodotto[2], non potendosi far valere  al contrario le considerazioni circa il concetto di utilizzatore richiamate dalla Cassazione per come definito dal pregresso D.P.R. 224/1988 e non anche al codice del consumo, sì da rendere la definizione di “Utilizzatore in senso lato” inapplicabile all’attuale disciplina prevista dal d lgs 206/2005.

 

Il D.P.R. 224/1988 è stato infatti integralmente trasfuso nel d. lgs. 206/2005 come ricordato ancora dalla Suprema Corte n. 13458/2013 nella citata decisione ove si legge “Invero - premesso che la Direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi non preclude la tutela del cd. consumatore esperto - osserva il Collegio che la disciplina emanata con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 , ora confluita nel Codice del consumo, ha per oggetto, come emerge con evidenza già dall'intestazione della normativa, il "danno da prodotti difettosi", profilando una tipo di responsabilità, che prescinde dalla colpa del produttore e consegue all'"utilizzazione" del prodotto difettoso”. 

 

A tale conclusione è giunta recentemente la Corte di Appello di Venezia[3] che, trovatasi a decidere un gravame proposto avverso una pronuncia di primo grado che avevo negato ingresso alla disciplina del codice del consumo ad un utilizzatore di un bene messo a sua disposizione dal datore di lavoro (una bicicletta pieghevole in dotazione al comandante di uno yacth nel corso di un noleggio), ha pacificamente riconosciuto la legittimazione attiva di quest’ultimo nei confronti del produttore e la riconducibilità del caso alla normativa di cui al d. lgs. 206/2005 a prescindere dai motivi e condizioni di utilizzo del bene risultato difettoso.

 

Secondo la Corte di Venezia “Atteso l’incontestato utilizzo della bicicletta, rivelatasi difettosa, da parte di detto appellante, contrariamente a quanto sancito dal Tribunale, deve dunque affermarsi la legittimazione dello stesso ad agire per il risarcimento del danno. Ciò sebbene il sinistro sia occorso nell’ambito delle mansioni espletate dal …. quale comandante dello yacht di proprietà della ….. acquirente del prodotto della …..s.r.l. e commercializzato dalla …. s.r.l.. Ad una simile conclusione è dato pervenire alla stregua dei coefficienti normativi di cui al DPR 24 maggio 1988 n. 224 ora confluiti nel D. Lgv. N. 206/2005 e della giurisprudenza di legittimità radicatasi sul punto. In linea con le prospettazioni di parte appellante, il Collegio afferma che legittimati a far valere la pretesa risarcitoria in forza della predetta disciplina debbano essere tutti i soggetti che risultano essersi trovati esposti, anche occasionalmente, al rischio derivante dal prodotto difettoso e dunque i meri “utilizzatori” di esso, anche non specificatamente professionali ed anche laddove non abbiano proceduto ad un acquisto diretto del bene rivelatosi difettoso.”.

 

 

[1] Cass. Civ. Sez. III n. 13458 del 29.05.2013

[2]  Così l’art. 103 “Definizioni” del D lgs 206/2005 lett. D) e E) “d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunita’ e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non e’ stabilito nella Comunita’ o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita’, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita’ possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attivita’ non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”

[3] C. App. Venezia n. 1692 del 25.08.2017