A poche settimane dall’entrata in vigore dell’art. 26-ter del Codice della Nautica e dopo le prime incertezze applicative evidenziate nel nostro precedente approfondimento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con una importante nota interpretativa del 17 giugno 2026, destinata agli Organismi Tecnici Notificati e alle Capitanerie di Porto.
Il documento chiarisce diversi aspetti che, fino ad oggi, avevano generato dubbi tra armatori, operatori del settore e organismi di certificazione.
L’idoneità alla navigabilità resta materia dello Stato di bandiera
Il primo chiarimento è probabilmente il più rilevante.
Secondo il MIT, l’art. 26-ter non introduce una nuova certificazione di sicurezza italiana per le unità battenti bandiera estera.
La verifica affidata agli Organismi Notificati deve essere limitata all’accertamento di evidenti carenze manutentive che possano generare rischi per la sicurezza della navigazione o per l’ambiente marino. L’intenzione del legislatore non sarebbe quindi quella di sostituirsi allo Stato di bandiera nell’accertamento della navigabilità dell’unità, materia che continua a rimanere di competenza esclusiva del registro estero.
Si tratta di una precisazione importante, soprattutto alla luce delle critiche che erano state mosse alla norma sotto il profilo della compatibilità con il diritto internazionale e con il principio secondo cui la sorveglianza tecnica della nave compete allo Stato di bandiera.
L’attestazione non sostituisce i certificati dello Stato di bandiera
Il Ministero precisa inoltre che l’attestazione rilasciata dall’Organismo Notificato:
- non costituisce un certificato di sicurezza;
- non sostituisce eventuali certificazioni richieste dal registro estero;
- non deve essere inoltrata ad alcuna autorità italiana;
- deve semplicemente essere conservata a bordo ed esibita in caso di controllo.
Viene quindi definitivamente esclusa l’ipotesi, prospettata da alcuni operatori nelle prime settimane di applicazione della norma, che si trattasse di una sorta di “certificato di sicurezza italiano” alternativo a quello dello Stato di bandiera.
Quali aspetti saranno verificati?
La nota ministeriale individua alcuni esempi di elementi che potranno essere oggetto della visita:
- impianto elettrico;
- impianto gas;
- aspirazione delle acque di sentina;
- sistemi antincendio;
- valvole di intercettazione delle prese a mare;
- eventuali infiltrazioni d’acqua dallo scafo;
- altre evidenti carenze manutentive suscettibili di provocare perdita dell’unità o inquinamento marino.
L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire eventi quali incendio, affondamento, esplosione o sversamenti in mare dovuti a cattiva manutenzione dell’imbarcazione.
Validità delle certificazioni già esistenti
Un ulteriore chiarimento riguarda le unità che dispongono già di certificazioni rilasciate da Organismi Notificati nell’ambito della normativa UE.
Secondo il MIT, tali certificazioni restano valide ai fini dell’art. 26-ter, purché ancora in corso di validità.
Ciò potrebbe ridurre significativamente il numero di unità che dovranno sottoporsi ad una nuova visita specificamente finalizzata al rilascio dell’attestazione prevista dalla nuova norma.
Un chiarimento utile, ma restano alcuni interrogativi
La circolare ministeriale rappresenta certamente un passo avanti rispetto alla situazione delle scorse settimane.
Da un lato viene confermato che l’art. 26-ter è pienamente operativo e che i controlli possono essere effettuati. Dall’altro lato, però, il MIT ridimensiona notevolmente la portata della norma, qualificando l’attestazione come un semplice accertamento tecnico finalizzato alla tutela ambientale e non come una vera certificazione di sicurezza.
Resta da vedere come tali indicazioni verranno applicate concretamente dalle Capitanerie di Porto e dagli Organismi Notificati e se i chiarimenti ministeriali saranno sufficienti a superare le perplessità già emerse in dottrina e tra gli operatori del settore sulla compatibilità della disciplina con il diritto dell’Unione europea e con i principi del diritto della navigazione internazionale.
In sintesi: la certificazione prevista dall’art. 26-ter oggi esiste, ma il MIT chiarisce che non si tratta di una nuova certificazione di sicurezza italiana. È piuttosto un’attestazione sullo stato manutentivo dell’unità, finalizzata ad escludere rischi evidenti per la sicurezza della navigazione e per l’ambiente marino. Un chiarimento che riduce l’impatto pratico della norma, pur lasciando aperte alcune questioni interpretative.