Con una recente e significativa pronuncia la Corte d’Appello di Bologna ha affrontato il delicato tema dei rapporti interni tra medico e struttura sanitaria nei casi in cui il paziente agisca direttamente nei confronti di entrambi, in regime post Legge Gelli-Bianco.
La Corte, riformando la decisione di primo grado che aveva ripartito la responsabilità al 50% tra medico e struttura, ha affermato un principio di grande rilievo e cioè che, quando il medico sia convenuto direttamente dal paziente e condannato in solido con la struttura, egli ha diritto a essere tenuto integralmente indenne da quest’ultima salvo che sia accertato il dolo o la colpa grave.
Richiamando l’art. 9, comma 1, della L. 24/2017, la Corte ha evidenziato come la norma — nel prevedere che l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria sia ammessa solo nei casi di dolo o colpa grave — non possa che valere anche nei rapporti interni quando la condanna del sanitario derivi da un’azione diretta del danneggiato nei confronti sia della clinica che del sanitario.
In tale prospettiva, la decisione valorizza la ratio complessiva della riforma Gelli-Bianco, volta a ridurre l’esposizione patrimoniale personale del medico e a contrastare il fenomeno della medicina difensiva, assicurando al contempo che siano le strutture sanitarie (e i loro assicuratori) a sopportare le conseguenze economiche della malpractice verificatasi al loro interno, anche per l’attività di medici libero professionisti ma che non avevano un rapporto contrattuale e diretto con il paziente.
La Corte d’Appello conclude pertanto che, in assenza di dolo o colpa grave, il medico convenuto e condannato in solido con la struttura ha diritto ad essere integralmente tenuto indenne da quest’ultima.
A tal proposito il Collegio ha affermato che:
“Il tenore letterale della disposizione e la ratio della complessiva revisione della disciplina della responsabilità sanitaria operata dalla L.24/17 – con riguardo, in particolare, alla responsabilità personale del medico, il cui patrimonio si vuole in ultima istanza esposto al rischio delle conseguenze della malpractice solo nei casi di dolo o colpa grave, e ciò allo scopo di contrastare la c.d. medicina difensiva, e a dare maggiore tranquillità ai medici, consentendo loro di concentrarsi sulla cura del paziente senza il timore costante di procedimenti legali – non lasciano alcun dubbio sul fatto che l’art. 9 c1 cit. implichi necessariamente anche che, in caso di condanna al risarcimento del danno riportata dal sanitario per essere stato convenuto direttamente dal danneggiato, da solo o in solido con la struttura sanitaria, il medico che abbia risarcito, in tutto o in parte il danno, ha il diritto di essere tenuto indenne dalla struttura sanitaria di tutto quanto da lui pagato al danneggiato, alla sola condizione di non aver causato il danno con dolo o colpa grave.
In altre parole, non privato, dalla nuova disciplina normativa, il paziente della facoltà di agire direttamente contro il medico, in tale eventualità, onde dare effettività al disposto dell’art. 9 L. 24/17 e alla ratio sottesa alla normativa nel suo complesso, deve assicurarsi, attraverso la rivalsa integrale del medico non responsabile per colpa grave o dolo, che sia comunque la struttura sanitaria (con i suoi assicuratori) a sopportare le conseguenze della malpractice che ha avuto luogo al suo interno.”
La pronuncia rappresenta un precedente di particolare interesse in quanto conferma la tutela legislativa del professionista sanitario anche nei casi di azione diretta del paziente, chiarendo che la distinzione tra responsabilità contrattuale della struttura ed extracontrattuale del medico non incide sulla ripartizione interna che resta ancorata al criterio della colpa grave previsto dall’art. 9 L. 24/2017.
Peraltro, coerente corollario di tale impianto sistematico è l’obbligo – previsto dall’art. 10 L. Gelli e dall’art. 3 del D.M. 232/2023 – per le strutture sanitarie di assicurare la responsabilità personale dei sanitari operanti al loro interno, anche in regime di libera professione, con la sola eccezione di quelli che intrattengono un rapporto contrattuale diretto con il paziente.