Clausole di perizia nei contratti assicurativi e prescrizione: le Sezioni Unite chiariscono il discrimine rispetto all’arbitrato

Con la sentenza depositata il 30 aprile 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono su un tema di particolare rilievo nella prassi assicurativa: la qualificazione delle clausole di perizia contrattuale previste nelle polizze, il loro rapporto con l’arbitrato e gli effetti dell’attivazione della procedura peritale sul decorso della prescrizione del diritto all’indennizzo.

Il punto centrale della pronuncia riguarda il discrimine tra arbitrato e perizia contrattuale la cui differenza fondamentale insiste nella funzione affidata al terzo: nella perizia contrattuale il terzo (perito) svolge un’attività di valutazione prettamente tecnica, senza decidere sulla controversia giuridica. Diversamente opera l’arbitrato che si distingue in arbitrato rituale, all’esito del quale gli arbitri emettono un lodo che ha effetti simili a una sentenza e arbitrato irrituale, la cui decisione finale vale come accordo contrattuale tra le parti. L’elemento essenziale dell’arbitrato resta in ogni caso che le parti demandano a terzi la soluzione della lite, rinunciando (potenzialmente anche in parte) alla decisione del giudice ordinario.

Secondo le Sezioni Unite, il criterio decisivo in punto di distinzione tra arbitrato e perizia contrattuale pura non è l’ampiezza del mandato conferito ai periti, né il fatto che la loro valutazione sia vincolante per le parti: il vero discrimine è la rinuncia alla giurisdizione ordinaria. Se le parti hanno inteso rinunciare, in modo espresso e inequivoco, al ricorso al giudice ordinario, la clausola assume natura compromissoria, con conseguente configurabilità di un arbitrato rituale o irrituale. Se invece tale rinuncia manca, la clausola resta una perizia contrattuale “pura”.

La Corte chiarisce che non è possibile attribuire alla perizia contrattuale una natura unitaria e predeterminata. Ogni clausola deve essere interpretata alla luce del suo contenuto concreto e della funzione che le parti le hanno assegnato. In alcuni casi, la perizia può avvicinarsi all’arbitrato irrituale; in altri, e soprattutto nella prassi assicurativa, resta una figura negoziale atipica, distinta dall’arbitrato.

Il tema è particolarmente importante per le clausole assicurative. Nelle polizze è frequente che le parti affidino a periti la determinazione di elementi tecnici rilevanti per l’indennizzo, come la quantificazione del danno, il nesso causale, le cause del sinistro o la verifica della corrispondenza tra rischio dichiarato e rischio effettivo. Anche quando il mandato attribuito ai periti sia ampio e comprenda profili tecnici con ricadute giuridiche, ciò non basta a trasformare la perizia in arbitrato. Occorre sempre verificare se le parti abbiano realmente voluto sottrarre la controversia alla cognizione del giudice.

La perizia contrattuale “pura” non comporta l’improponibilità della domanda giudiziale. Essa ha natura meramente obbligatoria: le parti si impegnano a far accertare da un terzo determinati profili tecnici e, se la procedura viene completata, ad attribuire efficacia vincolante al relativo esito. In mancanza di una espressa rinuncia alla giurisdizione, la perizia contrattuale costituisce una figura atipica avente natura di obbligazione contrattuale a mezzo della quale le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare.

In assenza di rinuncia alla giurisdizione, ciascuna parte è libera di agire davanti al giudice, anche sulle questioni demandate al perito. L’eventuale violazione della clausola potrà rilevare come inadempimento contrattuale, con possibili conseguenze risarcitorie (specialmente – a parer di chi scrive – per quanto riguarda i costi), ma non come limite alla giurisdizione ordinaria.

La Corte supera così l’orientamento, spesso richiamato in passato, secondo cui la clausola di perizia contrattuale nei contratti assicurativi comporterebbe la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale e renderebbe improponibile la domanda fino all’espletamento della perizia. Tale affermazione, precisa la Cassazione, può valere solo quando la clausola abbia effettivamente natura arbitrale. Non può invece essere estesa alla perizia contrattuale pura.

Il secondo profilo decisivo riguarda la prescrizione. Le Sezioni Unite affermano che l’attivazione della perizia contrattuale pura mediante la cosiddetta “chiamata” di perizia, cioè l’atto con cui l’assicurato denuncia il sinistro e chiede la determinazione dell’indennizzo, produce l’effetto interruttivo della prescrizione. Ma la Corte va oltre: poiché la perizia dà avvio a un procedimento che si sviluppa nel tempo attraverso una serie di operazioni continuative, l’effetto interruttivo non resta confinato al momento iniziale. Esso si riproduce per tutta la durata delle operazioni peritali.

La ragione è sostanziale. La prescrizione presuppone l’inerzia del titolare del diritto, ai sensi dell’art. 2934 c.c. Quando invece l’assicurato attiva la procedura peritale e partecipa a un procedimento volto alla determinazione del proprio diritto all’indennizzo, non vi è inerzia. Vi è, al contrario, esercizio continuativo del diritto. La Corte parla espressamente di esercizio del diritto de die in diem. In questa prospettiva, l’atto iniziale di chiamata della perizia interrompe la prescrizione e tale effetto si rinnova giorno per giorno, finché la procedura resta viva, fino alla sua definizione o fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto per completarla.

La Corte precisa che non si tratta di sospensione della prescrizione per inesigibilità del credito. Nella perizia contrattuale pura il credito resta azionabile in giudizio, proprio perché non vi è rinuncia alla giurisdizione. L’effetto rilevante è invece interruttivo e si collega alla permanente attività di esercizio del diritto durante lo svolgimento della procedura peritale.

Il principio finale è di sicuro impatto operativo per il settore assicurativo. Le clausole di perizia dovranno essere redatte con particolare attenzione: solo la chiara e inequivoca rinuncia alla giurisdizione potrà fondare una vera clausola compromissoria. In mancanza, la perizia resterà uno strumento tecnico-negoziale di gestione del dissenso, utile a definire una parte della controversia, ma non idoneo a impedire l’accesso al giudice.

Sul piano della gestione dei sinistri, la decisione impone inoltre di valutare con cautela le eccezioni di prescrizione quando sia stata attivata la procedura peritale prevista in polizza. La chiamata di perizia, se seguita da operazioni effettive e continuative, vale come esercizio del diritto e impedisce di qualificare come inerte la condotta dell’assicurato per tutto il periodo di svolgimento della procedura.