Confisca e tutela della vittima: la Cassazione rende effettiva la salvaguardia del risarcimento

Con la sentenza n. 26093, depositata il 13 luglio 2026, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha affrontato il delicato tema del coordinamento tra la confisca penale e i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno.

La Corte ha condiviso il nucleo delle censure formulate nel nostro ricorso secondo cui la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. c.p.p. non è una mera dichiarazione programmatica, ma impone al giudice dell’esecuzione di verificare concretamente se la confisca finisce per sacrificare il credito della “vittima”. La Suprema Corte ha valorizzato in senso precettivo il testo della norma, laddove sancisce che, in tutti i casi di sequestro preventivo e di confisca, «restano comunque salvi» i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Richiamando la precedente sentenza n. 11604 del 2026, Zucchiatti, la Corte osserva che la modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha superato la precedente limitazione della tutela alla sola confisca allargata, di tal che oggi la salvaguardia opera in relazione a ogni ipotesi di sequestro e confisca. La norma, non riducibile a una generica petizione di principio, impone al giudice dell’esecuzione di verificare se l’attuazione della confisca determini, nel caso concreto, il sacrificio del credito restitutorio o risarcitorio già riconosciuto alla persona offesa.

Del resto, la confisca per equivalente non presuppone il rapporto di pertinenzialità tra il bene confiscato e il reato. Essa può colpire beni diversi dal prezzo, dal prodotto o dal profitto diretto dell’illecito e anche in tal caso occorre verificare se l’apprensione definitiva dei beni del condannato sia compatibile con la salvaguardia dei diritti della persona offesa. Non è quindi necessario che i beni costituiscano il profitto diretto o il reimpiego delle somme sottratte alla vittima perché possa sorgere l’esigenza di proteggere il credito risarcitorio che sorge dal fatto dannoso, laddove i beni stessi costituiscano di fatto la garanzia patrimoniale del reo.

La motivazione ha valorizzato altresì il richiamo, contenuto nel ricorso, alla direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e sulla confisca dei beni, della quale non è ancora scaduto il termine di attuazione. Sebbene la direttiva non possa ovviamente trovare applicazione diretta nel giudizio, la Suprema Corte ne ha considerato il contenuto dispositivo quale riferimento ermeneutico pertinente, in tanto in quanto esso conferma la direzione interpretativa già ricavabile dal diritto interno.

All’esito del proprio percorso motivazionale, la Cassazione ha pertanto affermato: «La clausola di salvezza prevista dall’art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen. impone al giudice dell’esecuzione, anche in presenza di confisca per equivalente, di verificare se l’esecuzione della misura ablatoria determini, in concreto, un pregiudizio ai diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, non potendo tale verifica essere esclusa né dalla partecipazione della persona offesa al giudizio di cognizione quale parte civile, né dalla natura per equivalente della confisca».

È opportuno rimarcare che la sentenza non stabilisce la prevalenza automatica e indiscriminata di ogni credito risarcitorio sulla confisca, né dispone direttamente l’assegnazione alla vittima dei beni o del relativo ricavato. La rilevanza della pronuncia consiste nell’avere escluso che la tutela possa essere negata a priori per ragioni meramente formali e nell’aver attribuito al giudice dell’esecuzione il compito di esaminare il caso concreto e a verificare se l’ablazione statale comprometta effettivamente i diritti della persona offesa, soprattutto quando sia allegata l’incapienza del patrimonio residuo del condannato.

Il valore della pronuncia risiede proprio nell’avere riconosciuto piena effettività alla clausola di salvaguardia: la giustizia patrimoniale del sistema penale non si esaurisce nell’ablazione in favore dello Stato, ma deve comprendere anche la concreta tutela dei diritti restitutori e risarcitori della vittima, senza che, con ciò, venga meno la funzione sanzionatoria e preventiva della confisca.

La sua legittimità, tuttavia, non esaurisce il problema delle modalità di esecuzione. Quando la vittima abbia già ottenuto il riconoscimento del proprio credito e i beni confiscati costituiscano l’unica garanzia patrimoniale concretamente aggredibile, l’interesse dello Stato all’ablazione deve essere coordinato con il diritto al risarcimento, secondo le modalità esecutive rimesse alla valutazione concreta del giudice dell’esecuzione.

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