L’impugnazione incidentale tardiva rappresenta una delle più significative deroghe al principio della definitività delle decisioni giudiziali consentito dall’art.334 c.p.c. alla parte contro la quale sia stata proposta impugnazione, o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, al fine di proporre a sua volta un’impugnazione anche quando siano ormai decorsi i termini ordinari o sia intervenuta acquiescenza alla sentenza. Tale facoltà, tuttavia, non è illimitata: l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile soltanto quando l’impugnazione principale sia idonea a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza e faccia sorgere, proprio per effetto del gravame altrui, l’interesse della parte ad impugnare. In altri termini, l’art. 334 c.p.c. non può essere utilizzato per recuperare un termine ormai scaduto quando l’interesse all’impugnazione era già sorto immediatamente con la decisione di primo grado.
Le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che l’impugnazione incidentale tardiva può riguardare anche capi autonomi della sentenza e persino questioni diverse da quelle investite dall’impugnazione principale. L’approdo interpretativo – inaugurato da Cass. S.U. n. 4640/1989 e recentemente ribadito da Cass. S.U. n. 8486/2024 – ha definitivamente superato il tradizionale requisito della connessione oggettiva tra i capi della sentenza impugnati dalle diverse parti. Ciò non significa, però, che ogni capo autonomo possa essere impugnato tardivamente.
Gli ermellini hanno più volte ribadito che debba sussistere un rapporto funzionale tra impugnazione principale e impugnazione incidentale tardiva, individuato nella sopravvenienza dell’interesse ad impugnare, secondo una logica “transattivo-ritorsiva“: ogni parte è libera di accettare la sentenza e non impugnarla confidando nel fatto che anche l’altra parte mantenga lo stesso atteggiamento; se però quest’ultima propone gravame, viene meno l’equilibrio sul quale si fondava l’acquiescenza e diviene legittimo reagire mediante impugnazione incidentale tardiva. In altre parole, occorre che l’impugnazione incidentale, sia pure avente ad oggetto un capo autonomo della sentenza, anche differente da quello attinto con l’impugnazione principale, si ponga in rapporto dialettico con il detto gravame principale in assenza del quale, il termine per impugnare resta quello ordinario previsto dagli artt. 325 e ss. c.p.c.
In sostanza, l’interprete attento deve chiedersi:
- l’interesse all’impugnazione esisteva già al momento della pubblicazione o notificazione della sentenza?
- oppure tale interesse è sorto soltanto perché un’altra parte ha proposto impugnazione?
Se la risposta è la prima, l’impugnazione incidentale tardiva è inammissibile.
Se la risposta è la seconda, l’art.334 c.p.c. trova applicazione anche quando il gravame incidentale riguardi un capo autonomo e diverso da quello investito dall’impugnazione principale.
L’autonomia del capo impugnato non è quindi il problema. Il vero discrimine è l’origine dell’interesse ad impugnare. L’art. 334 c.p.c. non attribuisce una seconda possibilità a chi abbia lasciato decorrere i termini ordinari. Esso tutela soltanto la parte che aveva accettato la decisione confidando nella sua stabilità e che si trova costretta a reagire all’iniziativa processuale altrui.