La Corte di Cassazione, con pronuncia Cass. civ. sez. III, 8 novembre 2019, n. 28881, ha chiarito il regime degli interessi dovuti al danneggiato nell’ambito delle coperture di responsabilità civile, precisando la distinzione tra la mora del responsabile civile e quella dell’assicuratore.
Quando il massimale di polizza è capiente, l’assicuratore è tenuto a corrispondere al danneggiato non solo il capitale, ma anche gli interessi compensativi di mora che gravano sul responsabile del danno. Tali interessi decorrono ex art. 1219 c.c. dal giorno del fatto illecito, non perché l’assicuratore sia personalmente in mora da quel momento, ma perché egli è chiamato a farsi carico del debito di un soggetto già in mora.
Diversa è l’ipotesi in cui il massimale risulti incapiente già al momento del sinistro. In tal caso, l’obbligazione dell’assicuratore è considerata “certa e fissa” nel suo ammontare massimo, con la conseguenza che egli non è tenuto a sopportare gli interessi di mora maturati dal danneggiante a decorrere dall’illecito. L’assicuratore – è bene sottolinearlo – non ha commesso alcun fatto illecito e non può essere posto in mora per un periodo antecedente al momento in cui la sua obbligazione diventa esigibile.
In presenza di massimale incapiente, la mora dell’assicuratore decorre solo dalla “mora sua”, e non dalla “mora dell’assicurato”.
Per quanto all’ambito RCA, essa si colloca allo spirare del termine di legge concesso per la valutazione e la liquidazione del sinistro (il c.d. spatium deliberandi, oggi disciplinato dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni).
Il principio assume rilievo pratico significativo, poiché delimita con chiarezza l’estensione dell’obbligazione dell’assicuratore nei confronti del danneggiato, evitando l’indebita traslazione degli effetti della mora del responsabile civile oltre i limiti del massimale contrattuale.