Dal 1° marzo 2026 è ufficialmente entrata in vigore la Legge 27 febbraio 2026 n. 26 – di conversione del Decreto-Legge 27 dicembre 2025, n. 202 (c.d. Milleproroghe 2026) – pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2026. Tra le numerose disposizioni di differimento e aggiornamento contenute nel provvedimento, vi è una novità di rilievo per i professionisti sanitari: la proroga al 31 dicembre 2028 del termine per il conseguimento dei crediti ECM relativi al triennio formativo 2023-2025.
Questa proroga si inserisce in un quadro normativo già definito dall’art. 38 bis del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito nella Legge 29 dicembre 2021, n. 233 che aveva introdotto un importante – e forse ai più sconosciuto – collegamento normativo tra assolvimento dell’obbligo formativo ECM da parte dei sanitari e operatività della copertura assicurativa prevista per la responsabilità civile professionale. In base a tale previsione l’efficacia delle polizze di responsabilità civile professionale stipulate ai sensi della Legge 8 marzo 2017, n. 24 è condizionata al raggiungimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale relativo all’ultimo triennio utile – nel caso di specie, quello 2023-2025 – ai fini della copertura assicurativa.
In termini pratici, ciò significa che le compagnie assicurative possono legittimamente verificare il rispetto di questa soglia minima e, in caso di mancato assolvimento, rifiutare la manleva e contestare l’operatività della garanzia qualora il sanitario non abbia maturato almeno il 70% dei crediti ECM previsti. La soglia del 70% è dunque tanto rilevante ai fini assicurativi, senza però ridurre o sostituire l’obbligo formativo completo previsto dalla disciplina ordinistica.
L’intervento del Milleproroghe 2026 non modifica i principi di fondo di questa disciplina ma differisce nel tempo gli effetti operativi: con la conversione nella Legge n. 26/2026, il legislatore ha stabilito che i crediti relativi al triennio 2023-2025 potranno essere conseguiti entro il 31 dicembre 2028. Questa estensione temporale offre ai professionisti sanitari un arco più ampio per regolarizzare eventuali carenze formative, evitando nell’immediato possibili criticità sul piano della responsabilità professionale e della copertura assicurativa.
È bene sottolineare che il nuovo triennio formativo 2026-2028 decorre regolarmente dal 1° gennaio 2026, con la possibilità per i professionisti di maturare, nel periodo transitorio, crediti utili sia per il triennio precedente sia per quello in corso secondo le regole vigenti del sistema ECM.
La proroga introdotta dal Milleproroghe – ora convertito in Legge – rappresenta un intervento volto a favorire un adeguamento graduale agli obblighi formativi, evitando che l’immediata applicazione del meccanismo previsto dall’art. 38 bis produca effetti potenzialmente pregiudizievoli sulla validità delle coperture assicurative. Il differimento al 31 dicembre 2028 consente ai professionisti sanitari di prendere piena consapevolezza della rilevanza giuridica dell’adempimento ECM e di pianificare il raggiungimento della soglia minima richiesta ai fini assicurativi. Resta tuttavia fermo che, decorso il nuovo termine, il mancato raggiungimento del 70% dei crediti relativi al triennio 2023-2025 potrà nuovamente assumere rilievo ai fini dell’operatività della polizza, con possibili ricadute in sede di gestione del sinistro e di manleva.
In questo contesto normativo, l’aggiornamento professionale non può più essere considerato un adempimento meramente formale. Esso si inserisce stabilmente nel sistema di gestione del rischio sanitario e nella struttura delle garanzie assicurative della rc professionale dei medici. Per tale ragione appare opportuno che ogni professionista monitori con attenzione la propria posizione ECM e ne comprenda appieno l’importanza, non soltanto per adempiere agli obblighi ordinistici e deontologici ma anche – e verrebbe da dire soprattutto – per assicurare la piena efficacia della propria tutela patrimoniale.
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/28/26G00044/SG