Responsabilità medica e perdita di chance

Il tribunale di milano ribadisce la necessità della certezza del nesso causale

Con la sentenza n. 3791/2025, pubblicata il 09.05.2025, il Tribunale di Milano ha reso una chiara e rigorosa applicazione dei principi che regolano l’accertamento del nesso causale in ambito sanitario, con particolare riferimento ai casi correlati alla c.d. perdita di chance.

Il Giudice – Dott. Di Plotti della Sez. I Civile del Tribunale di Milano – ha ribadito che anche quando si invochi la lesione di una possibilità – e non di un risultato certo – il nesso eziologico tra la condotta colposa e l’evento dannoso deve essere provato in termini di certezza, ancorché secondo i criteri propri del processo civile.

Nel caso in esame, una paziente aveva lamentato gravi esiti neurologici a seguito di un ritardo diagnostico nella individuazione di una dissezione carotidea intracranica. I CTU avevano riscontrato criticità nella gestione clinica iniziale, parlando di una “perdita di tempo utile” e stimando una perdita di chance nella misura del 20-30%. Tuttavia, avevano anche sottolineato l’estrema rarità della condizione patologica, la difficoltà terapeutica oggettiva e la mancanza di evidenze scientifiche affidabili sul possibile beneficio derivante da un trattamento anticipato.

Il Tribunale ha ritenuto che le ipotesi prospettate dagli attori non raggiungessero la soglia minima di attendibilità necessaria per affermare il nesso causale.

In altri termini, la decisione ha stabilito che non basta dimostrare che un intervento tempestivo “avrebbe potuto” migliorare l’esito clinico: occorre dimostrare che quella possibilità sia stata effettivamente e concretamente perduta a causa della condotta omissiva.

Richiamando i principi espressi da Cass. 28993/2019 e, più recentemente, da Cass. 21415/2024, il Tribunale ha chiarito che la chance costituisce essa stessa l’evento di danno e non può dunque sostituirsi alla prova del nesso causale.

Il Giudice ha escluso che possa applicarsi, nei casi di perdita di chance, una soglia inferiore rispetto alla regola generale del “più probabile che non”. Al contrario, ha sottolineato che non è ammissibile costruire una “probabilità della possibilità”, ossia una doppia aleatorietà che finirebbe per eludere l’onere probatorio imposto al danneggiato.

La perdita di chance è configurabile solo quando si dimostri, in modo sufficientemente certo, che una condotta diligente avrebbe evitato il sacrificio di una concreta e seria possibilità di un risultato migliore. La sola eventualità statistica di un esito favorevole, o la mera ipotesi di un decorso alternativo, non sono sufficienti.

La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più saldo nel riaffermare la centralità del nesso causale nella responsabilità civile, anche (e soprattutto) quando l’evento di danno ha natura probabilistica.

Il danno da perdita di chance non può diventare un espediente per superare l’assenza di un nesso eziologico certo: in mancanza di tale prova, la domanda va respinta.