Responsabilità sanitaria ante Legge Gelli: per il regresso integrale della struttura non è sufficiente la dimostrazione della responsabilità esclusiva del sanitario

Con l’ordinanza n. 14045 del 26 maggio 2025, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sul tema del regresso della struttura sanitaria nei confronti del medico su accedimenti anteriori alla legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017).

Il principio ribadito dalla Terza Sezione Civile è chiaro:anche in presenza di responsabilità esclusiva del sanitario, la ripartizione interna della responsabilità tra medico e struttura resta , di regola, paritaria, in base ai criteri presuntivi fissati dagli artt. 1298, co. 2, e 2055, co. 3, c.c.

Ciò significa che la colpa esclusiva del medico non legittima automaticamente un’azione di regresso integrale da parte della struttura. Per ottenere tale risultato,
l’ente ospedaliero – oltre alla prova della responsabilità esclusiva del sanitario – deve fornire un’ulteriore e rigorosa allegazione probatoria, dimostrando:la totale dissonanza della condotta del medico rispetto all’ordinaria prestazione di spedalità, in termini di eccezionale gravità, imprevedibilità e devianza dal programma terapeutico condiviso; l’assenza di qualsiasi trascuratezza organizzativa o difetto di vigilanza da parte della struttura nell’esecuzione dell’obbligazione contrattuale assunta verso il paziente.

La Cassazione sottolinea come l’adozione del criterio della paritaria ripartizione abbia una chiara funzione sistemica: evita che la struttura sanitaria possa trasferire integralmente sul medico il rischio d’impresa derivante dall’utilizzo di propri ausiliari.

Al riguardo si legge “Nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, 2 comma, e 2055, 3 comma, c.c., salvo che la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell’evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall’altro, l’evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell’adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (Cass. n. 28642 del 07.11.2024).”

L’ordinanza si inserisce nel solco tracciato da precedenti conformi (da ultimo Cass. Civ. n. 28642/2024) e ribadisce un punto ormai pacifico per la giurisprudenza: nel sistema previgente alla legge Gelli il diritto di regresso integrale è configurabile solo in casi eccezionali e non consegue, in via automarica, alla dimostrazione della responsabilità esclusiva del sanitario.